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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 04407/2023

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RDINANZA sul ricorso iscritto al n.6165/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

POTENZA n. 701/2017 depositata il22/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. in causa su avvisi di accertamento TARSU, sanzioni e accessori, per gli anni 2008-2012, emessi dal Comune di Balvano nei confronti della snc [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, in relazione a locali ed aree scoperte di un complesso industriale per la produzione, lo stoccaggio e la commercializzazione di mangimi, avendo il giudice di primo grado dichiarato che la società aveva dimostrato di aver pagato il dovuto per gli anni 2008 e 2009 ed avrebbe dovuto pagare, per le successive annualità, solo il “50% di quanto indicato negli impugnati atti limitatamente ai locali adibiti alla produzione e allo stoccaggio dei mangimi prodotti”, la CTR della Basilicata, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello della società e respinto l'appello incidentale del Comune affermando che la tassa doveva essere pagata per gli anni 2011 e 2012 su 39,25 mq di mense, uffici e locali commerciali e su 276,13 mq “relativi ad una tettoia”;

2. il Comune propone quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe CTR.

La società è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt.62 e 70 del d.lgs.507/93 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.” per avere la CTR liquidato il motivo di appello di esso ricorrente secondo cui la società avrebbe dovuto pagare sull'intera superficie di cui agli avvisi di accertamento non avendo presentato la denuncia prevista dall'art. 70 cit., con l'affermare che “a nulla rileva la mancata presentazione di apposita denuncia -attese le prove versate agli atti della fase contenziosa-peraltro inconferente rispetto al pagamento di somme a titolo di tassa in relazione a determinate superfici tassabili”;

2. con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.21 d.lgs.22/97 e 184 d.lgs. 156/2006 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per avere la CTR affermato che la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani adottata dal Comune nel 2011 -delibera n.2- non poteva valer e anche per il 2010.

Deduce il Comune di avere, con delibera del 1998 indicata a pagina 27 del ricorso e prodotta fino dal primo grado di giudizio, stabilito di “assimilare per l'anno 2008 i rifiuti prodotti dagli esercenti le attività economiche ai rifiuti urbani” e che “quindi fin dall'anno 1998 e non solo dall'anno 2011 in poi il Comune ha istituito la legittima ed efficace assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani”;

3. con il terzo motivo di ricorso il Comune lamenta “la violazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/93” per avere la CTR affermato che non poteva trovare applicazione l'art.8 della ricordata delibera 2/2011 “atteso che lo stesso dispone [che], in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile accertarla concretamente … è effettuata in modo forfetario”;

4. con il quarto motivo di ricorso il Comune lamenta l'omesso esame del motivo di appello relativo alla parte della decisione della CTP in cui era stato affermato che la società aveva documentato il pagamento del dovuto per le annualità 2008 e 2009.

Ricorda il Comune di avere eccepito che la documentazione fornita ex adverso riguardava un immobile diverso da quello a cui si riferivano gli atti impositivi oggetto di causa come reso evidente dalla referenze catastali riportate dalla documentazione medesima; 5.all'esame dei motivi deve premettersi, in termini generali, che la TARSU, tassa per il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 58 d.lgs. 507/93) e dei rifiuti speciali che i Comuni abbiano assimilato agli urbani (art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997), è, in base all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 507/93, “dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”; ex art. 62, comma 2, "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"; ai sensi del successivo comma 3, "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti".

L'art.70 del d.lgs. 507/93, dispone che coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.62 "presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile e disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione".

Deve ribadirsi, in riferimento all'operatività della esclusione dalla superficie imponibile, quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, ossia che "spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che ... per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" (Cass. 13 settembre 2017, n.21250).

Può aggiungersi, per completezza, che la Corte ha già precisato che i commi 2 e 3 dell'art.62 hanno riferimento ad ipotesi alternative: il comma 2 si riferisce a superfici in toto escluse dalla tassazione perché su esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo in ragione di circostanze (natura delle superfici; particolare uso cui le superfici sono stabilmente destinate; obiettive condizioni di non utilizzabilità delle superfici nel corso dell'anno) che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione dì cui all'art.70 e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; il comma 3 si riferisce a spazi, compresi in superfici soggette a tassazione (per le quali cioè non si danno le condizioni di cui al comma 2, di oggettiva impossibilità di produzione di rifiuti), che devono essere sottratti dalle superfici tassabili in quanto (spazi) destinati, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali, ad attività nel cui esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere autonomamente i produttori;

6. tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato.

6.1. E' pacifico che la contribuente non ha presentato la denuncia necessaria ex artt. 62, comma 2, e 70 per l'esclusione dalla superficie tassabile di aree su cui non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo.

6.2. Ne segue che, in linea di principio, l'intero compendio produttivo doveva essere ritenuto superficie tassabile in forza dell'art.62, comma 1, cit. che pone un obbligo generale di tassazione per tutti i locali e per tutte le aree scoperta a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie ad abitazioni).

6.3. L'affermazione della CTR di irrilevanza della mancata presentazione della dichiarazione ex art.70 cit. è errata.

6.4. Né la mancata presentazione della dichiarazione può essere superata da “prove versate agli atti della fase contenziosa”.

Vi osta il chiaro disposto dell'art. 62, comma 2, cit. che fissa termini e requisiti di forme e di contenuto precisi per la denuncia unica dei locali ed aree tassabili;

7. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il Comune, al di là della rubrica con cui denuncia violazioni di legge, pare volere lamentare ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame delle risultanze della delibera risalente al 1998 con cui il Comune medesimo aveva previsto “di assimilare per l'anno 2008 i rifiuti prodotti dagli esercenti le attività economiche ai rifiuti solidi urbani”.

Sostiene il ricorrente che alla luce di tale delibera risulterebbe inficiata l'affermazione della CTR secondo cui l'assimilazione dei due tipi di rifiuti, sancita nella delibera 2 del 2011 “a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, poteva in realtà valere solo per le annualità 2011 e seguenti e non, retroattivamente, per l'annualità 2010.

7.1. Premesso che la delibera del 1998, come reso evidente dai richiami normativi del ricorrente, si inquadra nel contesto del comma 184, lett. a, dell'art.1 della

I. n. 296 del 2006, ai sensi del quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009, e che questa Corte ha precisato che “in tema di TARSU, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 -applicabili anche ai periodi di imposta dal 2005 al 2008-, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale” (Cass. Sez.5-, sentenza n.9214 del 13/04/2018), la lettera della delibera del 1998 non consente affatto di superare la lettera della delibera 2 del 2011: l'una recita semplicemente che il Comune ha stabilito di “assimilare per l'anno 2008 i rifiuti prodotti dagli esercenti le attività economiche ai rifiuti urbani”; l'altra recita che l'assimilazione dei rifiuti opera “a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

E' evidente che, al contrario di quanto sostiene il Comune, il richiamo alla delibera del 1998 non interferisce in alcun modo con l'affermazione della CTR secondo cui la delibera 2/2011 in quanto adottata nel 2011 non poteva valere per il 2010.

Né tanto meno detto richiamo consente di concludere che “quindi fin dall'anno 1998 e non solo dall'anno 2011 in poi il Comune ha istituito la legittima ed efficace assimilazione dei rifiuti speciali aquelli urbani”.

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La CTR ha affermato che nel caso di specie non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art.8 della delibera Comunale 2/2011 relativa alle ipotesi di superfici in cui sono prodotti in modo promiscuo rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati.

Si tratta di una affermazione basata su un, in questa sede di legittimità insindacabile, giudizio di fatto: nel complesso industriale della contribuente non vi erano luoghi in cui i due tipi di rifiuti venivano prodotti in modo da esserne impossibile la distinzione;

8. il quarto motivo è fondato. 8.1.La CTR non ha fatto alcun cenno al motivo di appello ricordato al superiore punto 4;

9. in ragione di quanto precede deve quindi concludersi che il primo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, il secondo deve essere rigettato, il terzo deve essere dichiarato inammissibile.

In riferimento ai motivi accolti la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla competente corte territoriale perché la stessa: A) verifichi se il pagamento delle tasse degli anni 2008 e 2009, del quale la società ha dato prova, sia riferibile alle tasse oggetto dei due avvisi di accertamento dell'anno 2008 e dell'anno 2009, in discussione in questo processo o sia invece riferibile, come sostiene il Comune, alle tasse relative al prelevamento dei rifiuti prodotti in un diverso compendio immobiliare; B) stabilisca su quali locali o aree del compendio immobiliare della odierna intimata venivano prodotti rifiuti urbani, nel periodo 2008- 2012, in caso di verificata non riferibilità del pagamento ai due avvisi di accertamento in discussione in questo processo, ovvero nel (più limitato) periodo 2010-2012, in caso contrario; C) stabilisca, in caso di verificata non riferibilità del pagamento ai due avvisi di accertamento in discussione in questo processo, su quali locali o aree del compendio immobiliare della odierna intimata venivano prodotti, negli anni 2008 e 2009, rifiuti speciali per i quali vi fossero delibere di assimilazione ai rifiuti urbani; C) accerti su quali locali o aree del compendio immobiliare della odierna intimata venivano prodotti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per gli anni 2011 e 2012; d) determini, in riferimento agli esiti delle verifiche ed accertamenti che precedono, in applicazione dei principi di cui al superiore punto 5., l'ammontare degli importi per tasse, interessi e sanzioni, dovuti dalla odierna intimata; PQM la Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara infondato il secondo e inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n.6165/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 701/2017 depositata il22/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. in causa su avvisi di accertamento TARSU, sanzioni e accessori, per gli anni 2008-2012, emessi dal Comune di Balvano nei confronti della snc [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, in relazione a locali ed aree scoperte di un complesso industriale per la produzione, lo stoccaggio e la commercializzazione di mangimi, avendo il giudice di primo grado dichiarato che la società aveva dimostrato di aver pagato il dovuto per gli anni 2008 e 2009 ed avrebbe dovuto pagare, per le successive annualità, solo il “50% di quanto indicato negli impugnati atti limitatamente ai locali adibiti alla produzione e allo stoccaggio dei mangimi prodotti”, la CTR della Basilicata, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello della società e respinto l'appello incidentale del Comune affermando che la tassa doveva essere pagata per gli anni 2011 e 2012 su 39,25 mq di mense, uffici e locali commerciali e su 276,13 mq “relativi ad una tettoia”; 2. il Comune propone quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe CTR. La società è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt.62 e 70 del d.lgs.507/93 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.” per avere la CTR liquidato il motivo di appello di esso ricorrente secondo cui la società avrebbe dovuto pagare sull'intera superficie di cui agli avvisi di accertamento non avendo presentato la denuncia prevista dall'art. 70 cit., con l'affermare che “a nulla rileva la mancata presentazione di apposita denuncia -attese le prove versate agli atti della fase contenziosa-peraltro inconferente rispetto al pagamento di somme a titolo di tassa in relazione a determinate superfici tassabili”; 2. con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.21 d.lgs.22/97 e 184 d.lgs. 156/2006 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per avere la CTR affermato che la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani adottata dal Comune nel 2011 -delibera n.2- non poteva valer e anche per il 2010. Deduce il Comune di avere, con delibera del 1998 indicata a pagina 27 del ricorso e prodotta fino dal primo grado di giudizio, stabilito di “assimilare per l'anno 2008 i rifiuti prodotti dagli esercenti le attività economiche ai rifiuti urbani” e che “quindi fin dall'anno 1998 e non solo dall'anno 2011 in poi il Comune ha istituito la legittima ed efficace assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani”; 3. con il terzo motivo di ricorso il Comune lamenta “la violazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/93” per avere la CTR affermato che non poteva trovare applicazione l'art.8 della ricordata delibera 2/2011 “atteso che lo stesso dispone [che], in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile accertarla concretamente … è effettuata in modo forfetario”; 4. con il quarto motivo di ricorso il Comune lamenta l'omesso esame del motivo di appello relativo alla parte della decisione della CTP in cui era stato affermato che la società aveva documentato il pagamento del dovuto per le annualità 2008 e 2009. Ricorda il Comune di avere eccepito che la documentazione fornita ex adverso riguardava un immobile diverso da quello a cui si riferivano gli atti impositivi oggetto di causa come reso evidente dalla referenze catastali riportate dalla documentazione medesima; 5.all'esame dei motivi deve premettersi, in termini generali, che la TARSU, tassa per il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 58 d.lgs. 507/93) e dei rifiuti speciali che i Comuni abbiano assimilato agli urbani (art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997), è, in base all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 507/93, “dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”; ex art. 62, comma 2, "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"; ai sensi del successivo comma 3, "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti". L'art.70 del d.lgs. 507/93, dispone che coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.62 "presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile e disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione". Deve ribadirsi, in riferimento all'operatività della esclusione dalla superficie imponibile, quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, ossia che "spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che ... per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" (Cass. 13 settembre 2017, n.21250). Può aggiungersi, per completezza, che la Corte ha già precisato che i commi 2 e 3 dell'art.62 hanno riferimento ad ipotesi alternative: il comma 2 si riferisce a superfici in toto escluse dalla tassazione perché su esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo in ragione di circostanze (natura delle superfici; particolare uso cui le superfici sono stabilmente destinate; obiettive condizioni di non utilizzabilità delle superfici nel corso dell'anno) che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione dì cui all'art.70 e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; il comma 3 si riferisce a spazi, compresi in superfici soggette a tassazione (per le quali cioè non si danno le condizioni di cui al comma 2, di oggettiva impossibilità di produzione di rifiuti), che devono essere sottratti dalle superfici tassabili in quanto (spazi) destinati, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali, ad attività nel cui esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere autonomamente i produttori; 6. tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato. 6.1. E' pacifico che la contribuente non ha presentato la denuncia necessaria ex artt. 62, comma 2, e 70 per l'esclusione dalla superficie tassabile di aree su cui non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo. 6.2. Ne segue che, in linea di principio, l'intero compendio produttivo doveva essere ritenuto superficie tassabile in forza dell'art.62, comma 1, cit. che pone un obbligo generale di tassazione per tutti i locali e per tutte le aree scoperta a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie ad abitazioni). 6.3. L'affermazione della CTR di irrilevanza della mancata presentazione della dichiarazione ex art.70 cit. è errata. 6.4. Né la mancata presentazione della dichiarazione può essere superata da “prove versate agli atti della fase contenziosa”. Vi osta il chiaro disposto dell'art. 62, comma 2, cit. che fissa termini e requisiti di forme e di contenuto precisi per la denuncia unica dei locali ed aree tassabili; 7. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Comune, al di là della rubrica con cui denuncia violazioni di legge, pare volere lamentare ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame delle risultanze della delibera risalente al 1998 con cui il Comune medesimo aveva previsto “di assimilare per l'anno 2008 i rifiuti prodotti dagli esercenti le attività economiche ai rifiuti solidi urbani”. Sostiene il ricorrente che alla luce di tale delibera risulterebbe inficiata l'affermazione della CTR secondo cui l'assimilazione dei due tipi di rifiuti, sancita nella delibera 2 del 2011 “a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, poteva in realtà valere solo per le annualità 2011 e seguenti e non, retroattivamente, per l'annualità 2010. 7.1. Premesso che la delibera del 1998, come reso evidente dai richiami normativi del ricorrente, si inquadra nel contesto del comma 184, lett. a, dell'art.1 della I. n. 296 del 2006, ai sensi del quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009, e che questa Corte ha precisato che “in tema di TARSU, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 -applicabili anche ai periodi di imposta dal 2005 al 2008-, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale” (Cass. Sez.5-, sentenza n.9214 del 13/04/2018), la lettera della delibera del 1998 non consente affatto di superare la lettera della delibera 2 del 2011: l'una recita semplicemente che il Comune ha stabilito di “assimilare per l'anno 2008 i rifiuti prodotti dagli esercenti le attività economiche ai rifiuti urbani”; l'altra recita che l'assimilazione dei rifiuti opera “a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. E' evidente che, al contrario di quanto sostiene il Comune, il richiamo alla delibera del 1998 non interferisce in alcun modo con l'affermazione della CTR secondo cui la delibera 2/2011 in quanto adottata nel 2011 non poteva valere per il 2010. Né tanto meno detto richiamo consente di concludere che “quindi fin dall'anno 1998 e non solo dall'anno 2011 in poi il Comune ha istituito la legittima ed efficace assimilazione dei rifiuti speciali aquelli urbani”. 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La CTR ha affermato che nel caso di specie non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art.8 della delibera Comunale 2/2011 relativa alle ipotesi di superfici in cui sono prodotti in modo promiscuo rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati. Si tratta di una affermazione basata su un, in questa sede di legittimità insindacabile, giudizio di fatto: nel complesso industriale della contribuente non vi erano luoghi in cui i due tipi di rifiuti venivano prodotti in modo da esserne impossibile la distinzione; 8. il quarto motivo è fondato. 8.1.La CTR non ha fatto alcun cenno al motivo di appello ricordato al superiore punto 4; 9. in ragione di quanto precede deve quindi concludersi che il primo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, il secondo deve essere rigettato, il terzo deve essere dichiarato inammissibile. In riferimento ai motivi accolti la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla competente corte territoriale perché la stessa: A) verifichi se il pagamento delle tasse degli anni 2008 e 2009, del quale la società ha dato prova, sia riferibile alle tasse oggetto dei due avvisi di accertamento dell'anno 2008 e dell'anno 2009, in discussione in questo processo o sia invece riferibile, come sostiene il Comune, alle tasse relative al prelevamento dei rifiuti prodotti in un diverso compendio immobiliare; B) stabilisca su quali locali o aree del compendio immobiliare della odierna intimata venivano prodotti rifiuti urbani, nel periodo 2008- 2012, in caso di verificata non riferibilità del pagamento ai due avvisi di accertamento in discussione in questo processo, ovvero nel (più limitato) periodo 2010-2012, in caso contrario; C) stabilisca, in caso di verificata non riferibilità del pagamento ai due avvisi di accertamento in discussione in questo processo, su quali locali o aree del compendio immobiliare della odierna intimata venivano prodotti, negli anni 2008 e 2009, rifiuti speciali per i quali vi fossero delibere di assimilazione ai rifiuti urbani; C) accerti su quali locali o aree del compendio immobiliare della odierna intimata venivano prodotti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per gli anni 2011 e 2012; d) determini, in riferimento agli esiti delle verifiche ed accertamenti che precedono, in applicazione dei principi di cui al superiore punto 5., l'ammontare degli importi per tasse, interessi e sanzioni, dovuti dalla odierna intimata; PQM la Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara infondato il secondo e inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relaz
Sentenza Cassazione n. 04407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris