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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 35122/2026

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UI 053F491) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Vicenza, ha rideterminato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena in mesi nove di reclusione ed euro 1.575,00 di multa, confermando nel resto la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva specifica e infraquinquennale.

2. Il ricorso, affidato a un unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli arti. 62-bis e 133 cod. pen. e all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione solo apparente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena, senza adeguatamente valorizzare la condotta processuale dell'imputato, la collaborazione prestata nell'immediatezza dell'arresto, nonché la modesta quantità e qualità della sostanza rinvenuta.

2. Il ricorso è inammissibile.

La censura, pur formalmente evocativa del vizio di motivazione, si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione degli elementi già sottoposti al giudice di merito e da questo esaminati con argomentazione immune da fratture logiche manifeste.

Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri ( In tal senso, Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172).

Nel caso in esame la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti, valorizzando la presenza di precedenti condanne, anche specifiche, e le ripetute violazioni della misura cautelare, tali da rivelare una persistente impermeabilità dell'imputato alle prescrizioni dell'autorità.

Non assume decisivo rilievo, nel senso invocato dalla difesa, il comportamento tenuto all'atto del controllo, poiché la sentenza ha evidenziato che gli involucri erano stati occultati nel cavo orale e furono espulsi solo dopo la specifica richiesta degli operanti.

Parimenti generica è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.

La pena base, infatti, è stata determinata secondo criteri prossimi ai minimi edittali e il giudice di appello ha evidenziato le ragioni per cui essa non potesse essere 2.ulteriormente ridotta, in ragione dei plurimi precedenti specifici, anche recenti.

Va riaffermato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., costituisce motivazione sufficiente a 'dimostrare la proporzione della pena all'entità del fatto, poiché l'obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] D E P , IN 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE

1. J" ZIARIO Dott.ssa Kat z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 053F491) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Vicenza, ha rideterminato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena in mesi nove di reclusione ed euro 1.575,00 di multa, confermando nel resto la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva specifica e infraquinquennale. 2. Il ricorso, affidato a un unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli arti. 62-bis e 133 cod. pen. e all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione solo apparente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena, senza adeguatamente valorizzare la condotta processuale dell'imputato, la collaborazione prestata nell'immediatezza dell'arresto, nonché la modesta quantità e qualità della sostanza rinvenuta. 2. Il ricorso è inammissibile. La censura, pur formalmente evocativa del vizio di motivazione, si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione degli elementi già sottoposti al giudice di merito e da questo esaminati con argomentazione immune da fratture logiche manifeste. Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri ( In tal senso, Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172). Nel caso in esame la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti, valorizzando la presenza di precedenti condanne, anche specifiche, e le ripetute violazioni della misura cautelare, tali da rivelare una persistente impermeabilità dell'imputato alle prescrizioni dell'autorità. Non assume decisivo rilievo, nel senso invocato dalla difesa, il comportamento tenuto all'atto del controllo, poiché la sentenza ha evidenziato che gli involucri erano stati occultati nel cavo orale e furono espulsi solo dopo la specifica richiesta degli operanti. Parimenti generica è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. La pena base, infatti, è stata determinata secondo criteri prossimi ai minimi edittali e il giudice di appello ha evidenziato le ragioni per cui essa non potesse essere 2.ulteriormente ridotta, in ragione dei plurimi precedenti specifici, anche recenti. Va riaffermato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., costituisce motivazione sufficiente a 'dimostrare la proporzione della pena all'entità del fatto, poiché l'obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] D E P , IN 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE 1. J" ZIARIO Dott.ssa Kat z
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