CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G.N. 182/2016 ORDINANZA sul ricorso 182-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE Rep. MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ricorrente - CC contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, 2022 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo 971 studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2619/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2014 R.G.N. 2185/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 2619/2014 la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la retrodatazione anche economica dell’inquadramento nella categoria D3 ed alle differenze retributive maturate dal giugno 1999 (epoca della decorrenza solo giuridica 1 P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 di tale inquadramento) al febbraio del 2005 (epoca del riconoscimento giuridico ed economico dell’inquadramento in D5); 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di partecipare ad un concorso interno per 482 posti di VIII qualifica funzionale ed era stata esclusa perché, trattandosi di progressione destinata al solo personale interno proveniente dalla VII qualifica funzionale, il suo titolo di laurea, potenzialmente idoneo all’accesso dall’esterno, era stato ritenuto inidoneo a legittimarla (provenendo la ricorrente dalla VI q.f.); in esito a pronuncia cautelare del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la Ricci era stata quindi ammessa con riserva ed aveva superato le prove di esame; tuttavia, successivamente, la Corte cost. con sentenza del 23 luglio 2002, n. 373 aveva dichiarato illegittima la legge regionale sulla cui base era stata bandita la procedura di reinquadramento, per essere stata la stessa destinata integralmente al solo personale interno; la procedura di reinquadramento era stata quindi annullata con una serie di sentenze, sempre del [OSCURATO:PERSONA]; era poi sopravvenuta la legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2004 la quale, all’art. 59, aveva stabilito che fino alla rideterminazione della dotazione organica a seguito della riorganizzazione prevista dall’articolo 59 della L.R. n. 1/2004, le posizioni funzionali vacanti nelle categorie professionali B, C e D, di cui al c.c.n.l. del [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali del 31 marzo 1999, sarebbero state ricoperte mediante procedure selettive interne per una quota non superiore al 50 per cento e che, in via transitoria, per le procedure in corso di espletamento, la percentuale riservata al personale interno sarebbe stata ridotta in una misura non superiore al 20 per cento; con successiva legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2005, art. 73, si era previsto che in sede di applicazione dell’art. 59 cit., coloro che erano stati ammessi alle procedure con riserva e che erano stati utilmente inseriti in graduatoria, venissero parimenti inquadrati nella qualifica funzionale rivendicata; la ricorrente, già riposizionata in graduatoria in esito alla ammissione con riserva, era stata quindi inquadrata (determinazione del dirigente del settore del personale n. 266 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nell’VIII qualifica funzionale, D3, con decorrenza giuridica dal 1.6.1999 ed aveva ottenuto, all’esito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la categoria D5 ma con decorrenza economica dal 2005; la predetta, quindi, con ricorso del 2006, aveva agito in giudizio rivendicando (a seguito del contratto stipulato nel 2005 in adesione alla sanatoria prevista dal sopra citato art. 73 della L.R. n. 1/2005) il riconoscimento della retrodatazione anche economica del proprio reinquadramento; P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 3. il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la Regione al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 28.598,53; 4. la Corte d’appello, invece, disattendeva tale pretesa, affermando che la fonte del diritto al reinquadramento non potesse più essere ravvisata nella procedura concorsuale, ormai rimossa, ma nella legislazione regionale di salvaguardia degli effetti; pertanto, concludeva la Corte territoriale, anche in ragione del principio di sinallagmaticità, era corretto che la ricorrente, non avendo medio tempore svolto le funzioni superiori, fosse stata reinquadrata a fini economici, come era accaduto per tutti i candidati già ammessi con riserva, solo a far data dal momento in cui era stata data attuazione alla legislazione regionale di salvaguardia, mentre per i candidati originariamente ammessi tout court al concorso, da tempo immessi nella posizione superiore e risultati vincitori, era stato mantenuto il già attribuito trattamento economico superiore; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha opposto difese la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 6. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 156, comma 2, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale sostanzialmente riprodotto pedissequamente, da pag. 3 in poi, l’atto di appello di controparte che ha costituito quindi l’impianto motivazionale del provvedimento, dove, tuttavia, è mancata ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi prospettata nell’impugnazione della Regione [OSCURATO:PERSONA]; 2. il motivo è infondato; la sentenza ha esposto le ragioni del decisum come sinteticamente riepilogate nello storico di lite; non vi è stata, nello specifico, alcuna acritica adesione alla posizione espressa dalla Regione appellante mediante il mero richiamo per relationem alla tesi di detta parte, avendo la Corte territoriale fornito un ragionato esame dei motivi di impugnazione in uno con l’esposizione delle ragioni della fondatezza degli stessi; né può ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità l’aver condiviso l’una tesi piuttosto che l’altra; P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); censura la sentenza impugnata per aver violato le disposizioni di rito in materia di effetto devolutivo del giudizio di appello, quanto all’oggetto specifico di detto giudizio; evidenzia che l’appellante, lungi dall’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutassero e contrastassero le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico, si era limitata , da un lato, a riportare da pag. 1 sino a pag. 6 una ricostruzione fattuale del tutto inedita, pressoché insistente nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio, dall’altro, articolando un unico “motivo” intitolato “Infondatezza del ricorso”, a due fugaci riferimenti alla statuizione del Giudice di prime cure, per poi dilungarsi in difese ed eccezioni del tutto nuove, mai dedotte prima di allora e quindi inidonee a contrastare la pronuncia del Giudice monocratico; 4. il motivo è infondato; la sentenza ha enucleato le ragioni del gravame della Regione basate, come si legge, su una ricostruzione dei fatti (e dunque degli stessi fatti, non di fatti nuovi) differente e adeguatamente supportata sia sotto l’aspetto della normativa richiamata sia sotto quello del riscontro documentale; tanto basta a ritenere che l’effetto devolutivo fosse stato correttamente prodotto; 5. con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ); sostiene che la sentenza debba ritenersi comunque viziata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte d’appello di Bari esaminato un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione nel corso del processo e valorizzato dal Giudice monocratico; la sentenza impugnata, infatti, pur menzionando la pronuncia di incostituzionalità che ha rimosso dal mondo giuridico la fonte regolatrice sottesa al bando e le successive sentenze che hanno caducato integralmente le procedure concorsuali, non avrebbe esaminato affatto la questione fondante della diversa decorrenza degli effetti economici derivanti dall’inquadramento in D3, e quindi non spiega in alcun modo il motivo per cui la ricorrente, a differenza degli altri vincitori di concorso, pur avendo ottenuto il nuovo inquadramento a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse visto i relativi effetti economici decorrenti P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 solo dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro (2005), e ciò anche se la pronuncia di incostituzionalità aveva attinto anche tali altri vincitori; 6. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 98/2011, conv. con modificazioni nella l. n. 111/2011 nonché dell’art. 11, comma 6 sexies, del d.l. n. 216/2011, inserito in sede di conversione dall’art. 11 della l. n. 14/2012 nonché dell’art. 12, comma 2, del c.c.n.l. enti locali del 31.3.1999 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ); rileva che la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto che il sopravvenuto d.l. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111/2011, non potesse applicarsi alla situazione controversa, atteso il mancato riconoscimento della progressione economica da poter “consolidare” si sostanzia in una statuizione incompiuta, aspecifica, del tutto avulsa da quanto poco prima affermato, “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, che rende sul punto la sentenza priva di motivazione e come tale nulla ed emessa in violazione delle norme in epigrafe; richiama il contenuto dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 98/2011, conv. con modificazioni in l. n. 111/2011 e sostiene che tale norma, pur affermando espressamente che i provvedimenti in materia di personale (tra cui anche gli inquadramenti, fattispecie che rileva nel presente caso) adottati sulla scorta di procedure espletate in forza di disposizioni normative dichiarate costituzionalmente illegittime sono da considerarsi nulli quindi improduttivi di effetti (anche, com’è ovvio, sul versante retributivo), tuttavia va letta in uno con l’art. 11, comma 6 sexies, del d.l. n. 216/2011, inserito in sede di conversione dall’art. 1 della l. n. 14/2012, ha stabilito che «l’articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 non si applica alle procedure già fatte salve dall’articolo 45 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 80 in data precedente all’entrata in vigore del medesimo comma 8 successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali»; 7. i motivi terzo e quarto, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; 8. la vicenda della procedura concorsuale per cui è causa è stata già esaminata da questa Corte (v. Cass. n. 30144/2021; Cass. n. 29360/2021; Cass. nn. 29631-29632- 29633 del 2021) e non sussistono ragioni per una rimeditazione dell’orientamento già espresso; 5 P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 8.1. deve intanto osservarsi che detta vicenda ha avuto sviluppi giuridici ulteriori, non menzionati dalla Corte territoriale; la Corte cost. con sentenza 15 dicembre 2010, n. 354 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 59, comma 3, della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] 14/2004; immediatamente dopo l’art. 73 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] 1/2005 è stato abrogato dall’art. 18 L. Regione [OSCURATO:PERSONA] 20/2005; è ancora poi intervenuto l’art. 1 L. Regione [OSCURATO:PERSONA] 28/2011, il quale ha disposto che «in via eccezionale e all’esclusivo fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali, nelle more dell’esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione [OSCURATO:PERSONA] interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana»; anche tale norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Cost. con sentenza 31 ottobre 2012, n. 245, nel cui contesto la Consulta si è spinta a manifestare “preoccupazione” per il fatto “che la Regione [OSCURATO:PERSONA] continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., senza ottemperare a ben due giudicati costituzionali”; 8.2. quanto appena precisato, potendo caducare l’intero sistema di salvaguardia posto in essere dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quel concorso, è vicenda giuridica potenzialmente idonea a rendere a priori ed in ogni caso infondata la pretesa della ricorrente, in quanto finalizzata a perseguire un effetto che la Corte Costituzionale ha ritenuto non legittimo; si dovrebbero in proposito valutare le conseguenze che, sulla norma di salvaguardia evocata dalla ricorrente (art. 73 cit.), può avere determinato la caducazione della norma di salvaguardia della posizione dei candidati originariamente ammessi tout court (art. 59 cit.) la quale, per richiamo dello stesso art. 73, costituiva la disciplina nel cui ambito dovevano operare le garanzie disposte a favore dei candidati ammessi con riserva; eventualmente ci si dovrebbe poi interrogare sulla legittimità dell’art. 73 cit., come anche della successiva normativa di ulteriore salvaguardia successivamente emanata e ulteriormente caducata dalla Corte Costituzionale; 8.3. tuttavia, volendo esaminare l’accaduto anche a prescindere da ciò o comunque al fine di valutare la congruità dei comportamenti interinali tenuti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], quale datore di lavoro, nel contesto di tale convulso sovrapporsi di norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, si deve ritenere che in ogni caso il ricorso sia da disattendere; 8.4. è in effetti corretto l’assunto da cui muove la Corte territoriale, ovverosia che a giustificare le progressioni non poteva comunque più essere l’originario concorso, le cui 6 P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 procedure erano state inevitabilmente annullate per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale su cui esse si fondavano; quel concorso rilevava ormai come mero dato di fatto e gli effetti di salvaguardia degli esiti concorsuali derivavano semmai dalla normativa regionale intervenuta rispetto sia agli originari vincitori, sia a chi, come la ricorrente, era stato ammesso con riserva ma sarebbe stato vincitore sulla base degli esiti delle prove svolte; 8.5. d’altra parte, non è possibile imputare alla Regione [OSCURATO:PERSONA], intesa come [OSCURATO:PERSONA], una responsabilità per avere agito sulla base di norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima e prima che tale illegittimità fosse dichiarata; questa S.C., ad altro proposito ma con principio di tutta evidenza ha stabilito che non si può “configurare retroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il proprio comportamento alle norme anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità” (Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20100); a tale principio è stata apportata un’eccezione nei casi in cui l’azione per il ripristino della legalità mancata fosse stata iniziata ancor prima della pronuncia di illegittimità costituzionale (Cass. 13 novembre 2018, n. 29168, sulla scia di Cass. 8 novembre 2017, n. 26469); tuttavia, in quei casi, la rimozione della norma in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale comportava in sé, con la caducazione consequenziale di quanto attuato in base alla norma stessa, il riespandersi della situazione indebitamente lesa; nel caso di specie, la conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa sulla cui base il concorso era stato bandito, comportando il consequenziale annullamento del concorso, opererebbe diversamente, in quanto ne resterebbe rimosso anche il fondamento della situazione asseritamente violata, che non può dunque essere ripristinata come tale, né la P.A. avrebbe potuto agire in tal senso, perché la caducazione del concorso le impediva di dare corso in qualunque modo agli effetti di esso; ciò rende evidente come, nonostante l’originaria azione giudiziale in sede di giurisdizione amministrativa sia stata proposta dall’interessata prima della declaratoria di illegittimità costituzionale, non sia possibile la conservazione degli effetti di essa, destinati a caducarsi come il concorso cui la domanda accedeva; non a caso, per regolare quanto accaduto, erano state emanate le leggi regionali sopra citate; 8.6. si può poi rilevare che la disciplina di salvaguardia della posizione degli originari candidati ammessi tout court al concorso (art. 59 L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2004) e di coloro che erano stati ammessi con riserva, avevano superato le prove scritte e si erano collocati in posizione utile (art. 73 L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2005), si limita a mantenere fermi gli inquadramenti già effettuati in esito al concorso annullato (art. 59) ed a disporre 7 P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 l’inquadramento nella qualifica funzionale perseguita di coloro che erano stati ammessi con riserva; nulla è stato esplicitamente disposto sulle relative decorrenze, che sono state poi fissate dalla Regione, quale [OSCURATO:PERSONA] di lavoro, per tutti in senso retroattivo a fini giuridici, mentre a fini economici la retroattività ha riguardato solo coloro la cui ammissione, non essendo stata illo tempore subordinata alla riserva, aveva già comportato di fatto la stipula di contratti per il livello superiore, poi giuridicamente caducata dall’annullamento del concorso e i cui effetti di riqualificazione sono stati ripristinati con la legge di salvaguardia; 8.7. premesso che, con la caducazione del concorso, nessuno poteva vantare diritti al riconoscimento degli effetti giuridici del concorso stesso (almeno fino a quando non sono intervenute le citate leggi regionali, poi peraltro interessate dalle ulteriori vicende presso la Corte Costituzionale di cui si è detto), non si può affermare che le modalità in concreto poste in essere dalla P.A., per quanto riguarda gli effetti economici, siano state in sé indebitamente discriminatorie rispetto ai diversi candidati di quella selezione; gli effetti economici sono stati fatti decorrere dalla Regione, come rilevato dalla Corte d’Appello, dalla firma del contratto per la qualifica superiore, così ponendoli in connessione con l’effettivo esercizio delle mansioni proprie di essa; a parte la coerenza di ciò con l’assetto delle sopravvenute norme regionali (le quali, in un caso - art. 59 - disponevano restasse fermo l’inquadramento già attuato e, nell’altro - art. 73 - disponevano ex novo l’inquadramento nella qualifica perseguita) vi è da rilevare che tale scelta, rispetto a chi avesse firmato il contratto già all’epoca della conclusione di quel concorso e quindi avesse iniziato ad operare nel livello superiore, era conseguenza necessitata dal disposto dell’art. 2126, comma 1, cod. civ. e quindi il mantenimento degli effetti anche economici, in quei casi, era ineludibile (v., in tal senso, anche l’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, conv. con mod. in l. n. 111/2011); altrettanto non può dirsi per chi, avendo ottenuto solo l’ammissione con riserva, non avesse svolto di fatto attività nel livello superiore, sicché non vi è a discorrere di discriminazioni indebite o di alterazioni del sinallagma ai danni della ricorrente; lo svolgimento di fatto dell’attività nel livello superiore era infatti elemento differenziale tra le situazioni in comparazione che esclude l’indebita disparità di trattamento, mentre, sotto il profilo del sinallagma, era proprio il mantenimento degli effetti economici dei rapporti intercorsi ab origine con chi già aveva firmato il contratto e quindi svolto attività di livello superiore, a costituire necessaria ed ineludibile preservazione del rapporto tra prestazioni e remunerazioni; 8.8. infine, sebbene l’accaduto afferisca occasionalmente, in questo caso, ad un medesimo soggetto giuridico - la Regione - coinvolto dalla vicenda sia come legislatore sia 8 P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 come [OSCURATO:PERSONA], la domanda non è stata azionata sub specie di responsabilità civile del legislatore e quindi non può essere esaminata da questo punto di vista, peraltro finora sempre disatteso dalla giurisprudenza di questa S.C. (Cass. 24 dicembre 2019, n. 34465; Cass. 22 novembre 2016, n. 23730); 9. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2077 cod. civ. nonché dell’art. 12 del c.c.n.l. enti locali del 31.3.1999 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); assume che la sentenza di secondo grado merita di essere censurata, perché violativa delle norme di legge e contrattuali dedotte in epigrafe, nella parte in cui ritrascrive acriticamente le stesse pronunce giurisprudenziali utilizzate da controparte (pagg. 7 e 8 della sentenza) non avvedendosi tuttavia del fatto che, al momento della stipulazione del contratto del 2005, la ricorrente possedeva già la qualifica D posizione economica D4 e quindi già espletava le mansioni riconducibili all’area di inquadramento D, ma altresì della circostanza secondo cui in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, quest’ultimo soggetto al regime di cui all’art. 1218 cod. civ.; 10. il motivo è inammissibile; è noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (v. Cass. 9 agosto 2005, n. 16742; Cass. 24 novembre 2004, n. 22154); pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 28 luglio 2018, n. 20518; Cass. 12 luglio 2005, Cass. 16 agosto 2004, n. 15950), qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto; 11. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; 9 P a g . RGN 182/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 182/2016 Numero sezionale 971/2022 Numero di raccolta generale 18529/2022 12. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; Data pubblicazione 08/06/2022 13. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 occorre dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. Ant