CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23774/2010 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f.LNESDR57A041187B), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del controricorso con elezione di domicilio in [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 340/1/14 depositata il 18 febbraio 2014 e [OSCURATO:PERSONA] E C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso pec [OSCURATO:EMAIL] ; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12, resistente contro l'atto di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria dell'Agenzia delle Entrate notificato 1'11 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia e il rigetto dell'impugnazione del diniego di definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la CTR Toscana ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C. contro la sentenza n. 162/1/12 della CTP di Grosseto che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contro la cartella di pagamento n. 05120110000433400, relativa a sanzioni per il 1992 e il 1993, convenendo in giudizio tanto l'Agenzia delle Entrate quanto [OSCURATO:PERSONA]. Il titolo era costituito da accertamento definito con sentenze nn. 147 - 148/2010 della CTR Toscana che avevano dichiarato inammissibile per carenza di interesse la riassunzione dell'Ufficio a seguito di rinvio disposto da questa Corte. Con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente applicando l'art. 2945 c.c. in forza del quale, in caso di estinzione del giudizio, resta fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo, quindi dal 1994. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Nelle more, la [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C. ha proposto istanza di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 respinta dall'Agenzia delle Entrate. La società ha impugnato l'atto di diniego con ricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'Agenzia si è costituita con atto di mera resistenza contro questa impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione avverso l'atto di diniego dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di definizione agevolata della controversia - pur essendo tempestiva in quanto sul termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 comma 12 del d.l. n. 119/2018 operava la sospensione emergenziale dal 9 marzo all'il maggio 2020 ex d.l. n. 11/2020 e successive proroghe (v. d.l. n. 18/20 e d.l. n. 23/20) - è infondata.L'art. 6 riserva l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata ai soli atti impositivi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa contribuente, sono quelli che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva (Cass. n. 28611 del 2017 e n. 1158 del 2019); tra questi, può rientrare anche la cartella di pagamento quando questa costituisca il primo atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 2021). In questa categoria, però, non può rientrare la cartella di pagamento per cui è causa che è stata preceduta dagli atti di irrogazione delle sanzioni impugnati dalla società con giudizi ormai definiti. 2. Venendo al ricorso con cui l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza emessa dalla CTR toscana, questo è inammissibile in quanto è stato proposto nei confronti di soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA] in proprio) dalla controparte nel giudizio ([OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C.). Come eccepito dallo stesso controricorrente, il Leoni non era mai stato parte nel giudizio, promosso dalla sola [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C., contro la quale, quindi, doveva essere proposto il ricorso per cassazione. Con la proposizione dell'impugnazione nei confronti di un soggetto diverso dalla parte processuale difetta la rituale instaurazione del processo, ciò che determina l'inammissibilità del ricorso, restando preclusa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati in quanto non si può ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situa2:ione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001). 3. Visto l'esito complessivo del giudizio e il rigetto di entrambi i ricorsi, che può assimilarsi ad una reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate. p.q.m. rigetta l'impugnazione del diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2108 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate; spese compensate. Così deciso nella camera