CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03660/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31165/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7bis), cod. pen., ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2) e 5), cod. pen., contestato agli imputati; Tutti i ricorsi deducono, con un unico motivo - ad eccezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - l'improcedibilità del reato per difetto di querela, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto ascritto ai ricorrenti. Il motivo è fondato. In effetti, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis". Nel caso di specie non ricorre nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, in quanto la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7bis), cod. pen., originariamente contestata. La Corte di Appello ha ritenuto che la condizione di procedibilità fosse integrata dalla denuncia - querela - in atti - presentata il 16 luglio 2023 da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile incaricato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proprietaria dei locali in cui si è consumato il furto. Tutti i ricorrenti deducono la mancanza della condizione di procedibilità sul presupposto che la Pranzoni non fosse legittimata a proporre querela, poiché dall'atto in questione emerge che la stessa fosse semplicemente una dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, ampliato il novero di persone legittimate alla proposizione di querela sulla base della considerazione secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01). Tale principio di diritto, tuttavia, è stato precisato nel senso che la suddetta posizione di fatto debba comunque intendersi come autonomo potere di gestire, custodire o alienare il bene (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, Rv. 285824). Nel caso di specie, non si configurava in capo alla Pranzoni né una situazione giuridica soggettiva né una situazione fattuale che consentisse di attribuire alla stessa la qualifica di soggetto legittimato a sporgere querela nel senso appena precisato. Ne discende che il verbale sottoscritto dalla stessa in data 16 luglio 2023 non integra una condizione di procedibilità ai sensi degli artt. 120 cod. pen e 336 cod. proc. pen. Ne consegue ulteriormente che, in assenza elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso il 27