CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 28978/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 27735/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Avignone n.102; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.2; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1431/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:SOCIETA]acquistava i l 4 maggio 2005 da C inema [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. u n immobile in Grossetoe in relazione a tale compravendita MPS G estione C rediti [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] B anca per le I mprese s.p.a.,la conveniva poi d avanti al T ribunale d i Grosseto perché si dichiarass e la simulazione della compravendita o questa fosse dichiarata non efficace ex articolo 2901 c.c.[OSCURATO:PERSONA] s. r . l . intraprende va trattativa per la vendita con un rappresentante della c omunità i slamica della provincia di Grosseto,in relazione alla quale però MPS [OSCURATO:PERSONA] B anca s . p . a . , in nome proprio ein nome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] B anca per le I mprese s . p . a ., inviavauna diffida formale, che condu c e va a ll’abbandono della trattativ a . [OSCURATO:SOCIETA]. c onveniva davanti al T ribunale di Grosseto MPS C apital S ervic e Banca per le Impreses . p . a . e MPS G estione C rediti B anca s . p . a . p er ottener n e la condanna ai sensi dell'articolo 2043 c.c. al risarcimento dei danni che da questa vicenda le sarebbero derivati.Le convenute si costituivano resistendo. Con sentenza del 16 febbraio2017 il Tribunale condannava le società convenute a corrispondere adAutodemi s . r . l . , qual e risarcimento d e i danni , l a somma di euro 480.000oltre ad accessori. Proponevano distinti appelli a l la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante di MPS G estione C rediti B anca s . p . a . – causan. 1224 / 2017 R.G. - e B anca de l Monte d e i [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . q uale procuratrice di MPS C apital S ervic e B anca per le I mprese s . p . a . – causa n.1225/2017 R.G. – . L a c orte territoriale , con sentenza del 27 luglio 2020 , accogliendo i gravami, rigettava la domanda risarcitoria dell’appellata. Quest’ultimaha proposto ricorso, articolato in due motivi , da cui si è difesa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. In data 7 aprile2023 il Presidente di S ezione delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380 bis, primo comma, c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso. Comunicata la proposta, la ricorrente si è avvals a della facoltà di chiedere la decisione come previsto dal secondo comma del suddetto articolo. La causa pertanto è stata inserita nelruolo d ella camera di consiglio del 14 settembre 2023; laricorrente ha depositato memoria, in cui ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. Considerato che: 1. In sintesi, il primo motivo , denunciante violazione e /o f alsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., argomenta assai ampiamente ( pagine 14 - 26 ) in ordine al comportamento che avrebbe tenutoMPS e all'ingiustizia del danno che questa avrebbe cagionato alla ricorrente;a ciò fa seguito ulteriore argomentazione sulla sussistenza o meno del nesso causale tra questo interventodi MPS nelle trattative e il loro negativo esito, per concludere poi a proposito di quelle che sarebbero lecorrette modalità di quantificazione del danno. 2. Il secondo motivo - ancora sintetizzando - , presentato come in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., lamenta violazione e /o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d'appello “erroneamente valutato le prove documentali ed orali acquisite nella profondità istruttoria di primo grado”, nonché motivazione omessa, contraddittoria e/o incoerente su un punto decisivo ediscusso, sotto quest'ultimo profilo, peraltro, argomentando poi, in sostanza,che non sarebbero stati considerati “ molteplici ” punti della sentenza impugnata.3. La richiesta della pronuncia della decisione ai sensi dell'articolo 380 bis , secondo comma, c.p.c. avanzatadalla ricorrente, anche come sostenuta dalla successiva memoria,non apporta alcun elemento idoneo a contrastare quanto chiaramente illustrato nella proposta di decisioneaccelerata del 7 aprile 2023. Ad avviso del Collegio, corrisponde al vero, infatti,che entrambi i motivi sono inammissibiliper le ragioni indicate nella proposta, che qui si ricordano. 3.1 Il primo motivo , pur presentato come denunciante violazione e /o falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., i n realtà offre un contenuto non corrispondente a una siffatta rubrica,in quanto, dopo il richiamo alla d iffida che avrebbe impedito il buon esito della trattativa di compravendita (pagina 14 del ricorso) e a cinque righe della motivazione della impugnata sentenza ( prima parte dellapagina 15), si dipana ampiamente ( fino a metà della pagina 19 ) in considerazioni di diritto astratte relative agli articoli 2043 e1223 c.c., senza però che se ne possarinvenire l'indicazione di come il giudice d'appello non avrebbe rispettate dette norme: non è dato quindi comprendere in che cosa consista l'erroneità della sentenza impugnata e,in ultimo esito, il motivo si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione del fatto, ben oltre quanto e come consentito dall'articolo 360, primo comma,n.5 c.p.c. 3.2 A sua voltail secondo motivo, pur avendo nella intestazione denunciato una non corretta valutazione delle prove, tanto documentali quanto orali,si è visto chedenuncia altresì violazione e/o applicazione degli articoli 115 e 116 c . p . c . - tra l'altro in palesemente erronea correlazione con l'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. -: tale violazione però non rispetta affatto i criteri di denuncia indicati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, a partire daCass. 11892/ 2016, ribaditi espressamente ( in motivazione non massimata ma espressa ) da S.U. 16598/2016 e poi affermatida S.U. 20867 / 2020 . Al contrario , si persegue , come emerge dalla premessa, una ulteriore rivalutazione dell'esito del compendio probatorio, esondando quindi anche al di fuori del vizio di cui all'articolo 360, primo comma, n.5 c .p .c. come delineato dalle S ezioni U nite nelle ben note sentenzenn. 8053 e 8054 del 2014 .4.Le argomentazioni della memoria sono, come si è detto, del tutto inidonee a superare quanto indicato dalla proposta, giacché non replicano effettivamente alle valutazioni da essa formulate sui motivi, che il Collegio condivide pienamente. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilein conformità alla proposta, secondo la formula legislativa del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c. Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione a contropartedelle spese di lite, liquidate in euro 6000. Considerata la definizione del giudizio in conformità alla proposta, che aveva evidenziato l'assoluta evidenza della inammissibilità del ricorso - in quanto diretto nella sostanza esclusivamentea perseguire un terzo grado di merito - , in applicazione del combinato disposto degli articoli380 bis, terzo comma , e 96 , terzo e quarto comma c.p.c. , si deve condanna re la ricorrente altresì a corrispondere a controparte la somma di 6000 euro nonché a pagare una sanzione di 1000euro a favore de lla C assa delle A mmende . Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente a rifondere a l controricorrentele spese processuali, liquidate nella misura di € 6000, oltre a € 6000in forza dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c. e a € 1000 quale sanzione a favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13