CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 07066/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Salerno letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa il 3 marzo 2016 dal Tribunale di Isernia, che aveva dichiarato il Fusco responsabile del reato di truffa e, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa con revoca della sospensione condizionale concessa con decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Verbania, esecutivo il 7 ottobre 2010. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e vizio di motivazione. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'imputato non ha mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 19 marzo 2021 e ciò integra una nullità assoluta e insanabile; 1.2 violazione degli artt. 99 e 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello motivato sulla richiesta di disapplicazione della recidiva e sulla causa di non punibilità richiesta. Erroneamente l'imputato è stato ritenuto recidivo reiterato in difetto di contestazione specifica, per essere contestata la recidiva specifica infraquinquennale e non quella reiterata; per tale ragione la Corte di appello ha escluso di poter riconoscere la causa di non punibilità, rilevando che l'imputato aveva due precedenti specifici, risultanti dal decreto penale di condanna del G.i.p. di Verbania, esecutivo il 7 ottobre 2010, e dalla sentenza del Tribunale di Isernia del 22 aprile 2016, definitiva il 25 giugno 2016. Si sostiene che all'imputato non poteva essere contestata la recidiva infraquinquennale, poiché il fatto oggetto del processo è del 26 ottobre 2011 rispetto al decreto penale esecutivo nel 2010, né quella reiterata, in quanto la sentenza di condanna del Tribunale di Isernia ha oggetto un fatto commesso successivamente ed è divenuta esecutiva il 26 giugno 2016, pertanto, poteva applicarsi la causa di non punibilità, non ostandovi i precedenti penali dell'imputato; 1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. a fronte di un danno di soli 350 euro; 1.4 violazione dell'art. 53 I. 689/91 e vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria per non essere il diniego ancorato ai presupposti di legge, ma alla spiccata propensione dell'imputato a commettere truffe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 II primo motivo è inammissibile per genericità della censura a fronte dell'attestazione contenuta in sentenza circa la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio e della mancata eccezione da parte del difensore presente. Peraltro, l'esame degli atti smentisce l'assunto del ricorrente, risultando che la notificazione, eseguita con esito negativo presso il domicilio dell'imputato, fu effettuata presso il difensore di fiducia precedentemente nominato; vi è inoltre, prova che l'imputato ebbe conoscenza dell'udienza fissata in appello per il 19 marzo 2021, risultando in atti che proprio in vista di detta udienza, nominò in data 11 marzo 2021 un nuovo difensore di fiducia, con revoca del precedente, nomina comunicata via p.e.c. alla Corte di appello il 14 marzo 2021. Ne deriva l'insussistenza della dedotta nullità. 2. Manifestamente infondato è il motivo relativo al mancato riconoscimento dei presupposti di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo i giudici di appello correttamente ritenuto ostativa ex art. 131- bis, terzo comma, cod. pen. l'abitualità del comportamento, desunta da due precedenti specifici. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Konstantin, Rv. 278347), come nel caso di specie. La Corte di appello ha, infatti, preso in considerazione non solo il reato di truffa precedentemente commesso e oggetto del decreto penale esecutivo, ma anche quello commesso successivamente e oggetto di condanna, anch'essa definitiva. Pertanto, il ricorrente confonde la valutazione espressa al fine di escludere la sussistenza dei presupposti di applicabilità della causa di non punibilità rispetto a quella posta a fondamento della recidiva, non avendo affatto la Corte ritenuto sussistente la recidiva reiterata, non contestata, ma solo quella oggetto di specifica contestazione. Come si evince dalla motivazione la Corte di appello ha giustificato la valutazione guardando al passato e non al reato commesso successivamente, stante l'espresso riferimento al percorso delinquenziale già avviato all'atto della prima condanna e mantenuto fermo nel tempo, ravvisando nella commissione del reato in esame una prosecuzione di quel percorso, quindi, ritenendo il nuovo reato espressivo di persistente inclinazione a delinquere e di maggiore pericolosità, giustificativa della contestata recidiva specifica infraquinquennale, correttamente contestata in relazione al reato in esame, commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente condanna per reato della stessa specie. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno, esclusa in ragione del valore in sé del danno, valutato sul piano oggettivo, prima ancora di quello soggettivo, stante il carattere sussidiario del criterio che fa riferimento alle condizioni soggettive della vittima. Peraltro, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è integrata per il solo fatto della scarsa entità del valore della cosa, occorrendo far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno, e riconoscersi solo quando il valore intrinseco del bene sia irrisorio. Infatti, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). 4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, laddove reputa ostativa la spiccata e specifica capacità a delinquere dell'imputato nella commissione di truffe e considera inadeguata nonché inefficace la mera sanzione pecuniaria. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è, infatti, legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725). All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, equitativamente determinata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.