CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2025
Cassazione n. 26898/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1116/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9016/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o comunque distrutto, in qualità di legale rappresentante della ditta “L’auto di [OSCURATO:PERSONA]”, le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della predetta ditta, applicando le pene accessorie di legge e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie. Con sentenza del 02/12/2024, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce l’intervenuta prescrizione del reato, poiché, avendo la ditta “L’auto di [OSCURATO:PERSONA]” cessato la sua attività il 31/03/2013, il reato avrebbe potuto essere commesso solo fino al 31/03/2013, con la conseguenza che, in presenza di atti interruttivi, il termine decennale massimo di prescrizione era già decorso e il reato, ad oggi, ampiamente prescritto. 2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea valutazione delle risultanze processuali. In sintesi, la difesa deduce che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il teste della Guardia di Finanza aveva dichiarato che il ricorrente, nonostante la ditta fosse cessata da diversi anni, aveva consegnato tutta la documentazione richiesta, tanto che la mancata corrispondenza delle fatture ai movimenti bancari non avrebbe potuto essere affermata se non fossero state consegnate le scritture contabili, rilevando, inoltre, la necessità, per l’integrazione del reato contestato, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26898/2025 Roma, lì, 22/07/2025 2.3 Con il terzo motivo, deduce contraddittorietà derivante dal capo di imputazione. Deduce la difesa che il ricorrente era stato assolto dai reati di cui all’art. 4 e all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, proprio perché aveva presentato tutte le scritture contabili necessari ed obbligatorie, per cui era illogico e contraddittorio affermarne la responsabilità per aver occultato e distrutto le scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E’ insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239). In altri termini, la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697). La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l’attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l’obbligo di esibizione finchè dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell'illecito, essendo l’occultamento divenuto definitivo e non più eliminabile da parte degli organi dell’accertamento tributario. Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di occultamento dei documenti contabili, condotta indicata prioritariamente nel capo di incolpazione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), ed essendosi il procedimento di accertamento tributario concluso il 29/08/2017 (v. pag. 3 della sentenza di primo grado), il termine decennale massimo di prescrizione, decorrente dalla conclusione dell’accertamento, non è ad oggi decorso. Né può sostenersi, come fa il ricorrente, che il reato avrebbe potuto essere commesso solo fino al 31/03/2013, perché in tale data è cessata l’attività della ditta, posto che, secondo l’insegnamento di questa Corte, l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita per cessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale, non ha rilevanza ai fini della consumazione del reato, la cui condotta è quella di occultamento o distruzione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5418 del 21/01/2022, Corcione, non mass.). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito, le cui decisioni costituiscono un unico corpo motivazionale, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”, hanno affermato che, a fronte di un accertamento condotto per gli anni di imposta 2012 e 2013, non erano state esibite le scritture contabili, ma unicamente le fatture di acquisto e di vendita e per il solo periodo d’imposta 2012; fatture che, peraltro, non corrispondevano ai versamenti e ai prelevamenti effettuati, così come riferito dal teste escusso in dibattimento, sicchè, per ricostruire il volume di affari, gli accertatori avevano individuato le operazioni commerciali poste in essere consultando le banche dati nella loro disponibilità, attraverso le quali avevano tratto l’elenco dei fornitori e dei clienti della ditta verificata, per poi analizzare le movimentazioni bancarie sui conti correnti nella disponibilità dell’imputato e così pervenire, previa determinazione dei prelevamenti e dei versamenti, a individuare la differenza tra le due componenti considerata ricavo non dichiarato. Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi o aliunde della documentazione mancante (cfr., tra le tantissime: Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005; Sez. 7, n. 56075 del 26/11/2018, Durante, non mass.; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). Pertanto, in considerazione dei precedenti rilievi, deve ritenersi che le conclusioni della sentenza impugnata sono corrette, dal momento che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della ditta “L’auto di [OSCURATO:PERSONA]” è stata possibile solo a seguito delle verifiche condotte nelle banche dati in uso agli accertatori e nei conti correnti nella disponibilità dell’imputato. Né può sostenersi che la condotta di quest’ultimo non fosse connotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), avendo questa Corte già affermato che la previsione del dolo specifico ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616). E, nel caso in esame, la prova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazie alla necessità di operare verifiche incrociate per la ricostruzione della contabilità della ditta che aveva operato in evasione totale di imposta per gli anni 2012 e 2013. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo, non risultando che sia stato proposto con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Nella motivazione della pronuncia Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, da ultimo citata, è stato infatti precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale". Per completezza, deve essere comunque rilevato che, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il proscioglimento per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato pronunciato dal giudice di primo grado non certo perché l’imputato avesse presentato tutte le scritture contabili necessarie ed obbligatorie, ma per mancata prova del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa, non operando in sede penale il meccanismo presuntivo, invece operante in sede tributaria, sulla base del quale era stata calcolata l’imposta dovuta (v. pag. 6 della sentenza di primo grado). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]