CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22310/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 112; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta n. 5/1/15, depositata l' 11 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Aosta che ne aveva respinto in ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006/2010. La CTR osservava in particolare che: -trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazioni fiscali; -il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sede effettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notifica non era andata a buon fine; -l'attività aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] era proseguita nella medesima compagine con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] sas; -il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impositivi impugnati; -la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", essendo la stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributarie e della contabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documentazione prodotta in relazione ai costi; -la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati era fondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti si è cancellato dall'albo professionale ed è stato sostituito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che successivamente hanno depositato congiunta rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti dunque privi di un difensore. Considerato che: La comunicazione dell'odierna adunanza camerale si è ritualmente perfezionata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata effettuata al loro difensore domiciliatario, che peraltro, come detto, ha depositato rinuncia al ricorso. Per un disguido la stessa comunicazione è stata inviata agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non sono rappresentati e difesi da detti avvocati ed ai quali quindi la comunicazione doveva essere fatta personalmente. Risulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo onde effettuare rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale a quest'ultimi due ricorrenti. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della comuni