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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22232/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’annullamento con rinvio con riferimento al quinto motivo el’inammissibilità del ricorso, nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Bari haconfermato la decisione di primo grado che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di ricettazione ‒ riqualificato, già in primogrado, nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. ‒, avente aoggetto 55 orologi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputatoveniva assolto, già in primo grado, dal concorso nel reato di cui all’art. 697 cod.pen., per la detenzione di un caricatore vuoto per pistola, con la formula “perchéil fatto non costituisce reato”.

Del caricatore veniva disposta la confisca.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art.648 cod. pen., con particolare riguardo alla mancata indicazione del reatopresupposto.

La Corte d’appello avrebbe impropriamente sovrapposto la nozionedi “provenienza da delitto” a quella di provenienza da fonte non giustificata,tralasciando altresì di considerare la ragionevole possibilità che anche altri oggettiritrovati nella disponibilità dell’imputato (guanti, torcia elettrica) fossero proventodi furto, anziché di ricettazione.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata dimostrazione della sussistenzadell’elemento soggettivo del reato ascritto.

Il mero fatto della detenzione dinumerosi orologi ‒ di per sé indicativo, al limite, di una situazione di irregolaritàfiscale ‒ non varrebbe a fornire valida prova della consapevolezza dellaprovenienza da delitto.2.3.

Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alcanone ermeneutico dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”.2.4.

Con il quarto motivo si contesta il diniego della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131-bis cod. pen., non adeguatamente motivato.2.5.

Con il quinto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla disposta confisca del caricatore vuoto per arma(pistola), assunta in violazione del dettato normativo, che non prevede obbligo didenuncia per la detenzione del tipo di caricatore rinvenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per quel che riguarda le doglianze oggetto deiprimi quattro motivi, e fondato, limitatamente alla censura esposta nel motivoquinto.2.

Il primo motivo è aspecifico, eludendo il ricorrente un confronto, criticoed effettivo, con la motivazione.

La Corte territoriale, in conformità alla decisioneresa dal giudice di primo grado, ha reso adeguate ragioni in merito tanto allaritenuta sussistenza della prova dell’illecita provenienza degli orologi invenuti nelladisponibilità dell’imputato e del concorrente, quanto all’assenza di elementiprobatori indicativi della riconducibilità del possesso degli orologi alla commissionedi un furto.2.1.

Con riguardo al primo profilo, è stata correttamente valorizzata lamancata prospettazione, da parte del ricorrente, di una plausibile giustificazionedell'origine del possesso dei numerosi orologi rinvenuti.

Occorre ribadire, a talriguardo, il principio di diritto, secondo cui risponde del reato di ricettazionel'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, inassenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso allacommissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine delpossesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01).

Di taleorientamento giurisprudenziale, la Corte d’appello ha operato correttaapplicazione, evidenziando, da un lato, le caratteristiche degli oggetti rinvenutinella disponibilità dell’imputato (55 orologi privi di documentazione relativaall’acquisto, privi di confezioni, detenuti da soggetti privati non deditiprofessionalmente alla commercializzazione di prodotti siffatti) e, dall’altro,l’assenza di adeguati chiarimenti da parte dell’imputato ovvero del complice.Il motivo è articolato in maniera generica, ipotizzando la difesa, in via deltutto astratta, un acquisto “irregolare” dei predetti beni ovvero un furto, senzatuttavia addurre elementi sufficienti a confortare l’assunto: a tal fine, non apparedecisivo quanto rimarcato a proposito del ritrovamento di oggetti (quali torce,passamontagna e abiti di ricambio) nel bagagliaio dell’auto del complice, nonessendo tali oggetti di per sé rivelatori del commesso furto degli orologi, comeimplicitamente ritenuto dai giudici di merito.

Soprattutto, come anticipato, ilmotivo è aspecifico, là dove censura la gravata sentenza, per avere i giudici dimerito inferito dal mero fatto della fuga degli imputati (che non si fermavano all’altintimato dagli agenti), ovvero dal ritrovamento di oggetti sopra citati nell’auto deicoimputati, la provenienza illecita degli orologi.

Così argomentando, il motivo sisottrae all’onere del necessario confronto con la ratio decidendi della motivazione,da individuarsi nel punto in cui i giudici dell’appello hanno correttamentevalorizzato, come già precisato, la mancanza di plausibile giustificazione delpossesso dei beni oggetto di ricettazione.2.2.

Infine, anche con riguardo al secondo profilo, relativo alladeterminazione del reato presupposto, si osserva che la motivazione è adeguata,nel punto in cui si evidenzia la sufficienza, ai fini della dimostrazione del reato diricettazione, della dimostrata prova logica della provenienza illecita dei benirinvenuti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 – 01,secondo cui il presupposto del delitto della ricettazione non deve esserenecessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienzadelittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dallecaratteristiche del bene stesso; v. anche Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari,Rv. 251028 – 01, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto diricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudiceaffermarne l'esistenza attraverso prove logiche).3.

Il secondo motivo è aspecifico.

Ribadita la presenza, nel caso in esame,di una decisione d’appello conforme (nel significato precisato, ad es., da Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01, dove si rimarca laconvergenza delle sequenze logico-giuridiche poste a base delle motivazioni dellesentenze di merito) rispetto alla sentenza di primo grado, deve disattendersi ladoglianza, puramente reiterativa, vertente sull’asserita omissione motivazionale.Si è già ribadito (v. supra, sub 2) che, ai fini della configurabilità del delittodi ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente dadelitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n.52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01).

In disparte la decisività ditale principio, correttamente applicato dalla Corte territoriale al caso in scrutinio,va rimarcato il particolare impegno motivazionale della Corte territoriale, che,riferendosi alla posizione processuale del complice (proprietario del veicolo nelquale venivano rinvenuti i beni) e alle sue dichiarazioni, ha avuto cura di precisareche l’ascrizione di responsabilità in capo al ricorrente si giustificava anche dallaprospettiva della sussistenza, nel caso di specie, del dolo eventuale (Sez.

U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323 - 01).Infatti, secondo il condivisibile apprezzamento della Corte di appello, ilSabatino (che viaggiava a bordo dell’auto del complice, e che, notata la presenzadelle forze dell’ordine, gettava dal finestrino dell’auto gli oggetti indicati supra, sub2) doveva essersi - quanto meno - rappresentata la concreta possibilità dellaprovenienza delittuosa della res, accettandone i rischi connessi.4.

Il terzo motivo è radicalmente generico.

L’asserita violazionedell’invocato canone ermeneutico è proposta in mancanza di un confronto effettivocon la motivazione, avendo i giudici di merito ‒ come già chiarito supra, sub 2 e 3‒ adeguatamente esposto le ragioni dell’ascrizione di responsabilità per il concorsonell’ascritto delitto.

Anche il riferimento agli indizi, all’utilizzo di congetture e allapresunta violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è completamentevago, così da risultare privo di addentellati critici, utili a censurare la motivazionedell’impugnata sentenza sulla base di argomenti dotati di qualsivoglia consistenza.5.

Il quarto motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità dicui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità, riproducendo la censuraargomenti già adeguatamente vagliati, e disattesi con corretto percorso logico egiuridico, dai giudici di merito.

A tal fine, è sufficiente ricordare il branomotivazionale in cui, correttamente applicando gli artt. 131-bis e 133 cod. pen.,vengono reputati ostativi sia la quantità, non esigua, di oggetti di provenienzaillecita, sia la condotta (la tentata fuga alla vista degli agenti e la detenzione dioggetti destinati alla commissione di reati contro il patrimonio).6.

Il quinto motivo è fondato.

Va premesso che, per il reato originariamenteimputato, ex artt. 110 e 697 cod. pen., al capo 2) della rubrica ‒ per avere gliimputati detenuto un caricatore vuoto per pistola, senza averne fatto denunciaall’autorità ‒ è intervenuta assoluzione, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen., fin dal primo grado.

In quella sede, il giudice di primo grado motivaval’assoluzione, affermando che, sebbene sussistesse l’elemento oggettivo del reato(“è certa la detenzione del caricatore da parte degli imputati”), in ogni caso, “nonera emersa prova della conoscenza della norma”.In secondo grado, il giudice ha respinto l’istanza di revoca della confiscadel caricatore per pistola, ritenendo che si trattasse di “bene la cui detenzionecostituisce reato, sicché correttamente è stata disposta la confisca che, ai sensidell’art. 240, secondo comma, cod. pen., è obbligatoria, anche non sia statapronunciata condanna” (v. p. 6 della motivazione).Ora, la parte motiva relativa alla confisca del caricatore per pistola è inparte erronea, in parte contraddittoria.Escludendo logicamente che i giudici di merito abbiano esteso la confiscadell’oggetto in parola in applicazione dell’art. 648-quater cod. pen. (posto che ilcaricatore in questione non è stato ritenuto far parte dei beni ricettati), la ragionedella disposta confisca è stata individuata, nella sentenza impugnata, nel fatto chela detenzione del bene in parola costituisce reato.

Tuttavia ‒ e qui s’inseriscel’errore in diritto ‒ proprio in virtù della normativa rievocata dagli stessi giudici delmerito (v. sentenza di primo grado, p. 4), vale a dire l’art. 38 del r.d. 18 giugno1931, n. 773, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104), nonsussiste più l’obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza in caso didetenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere unnumero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per quelle corte.In coerenza con tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità haritenuto che non sia configurabile «il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in caso didetenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere unnumero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per quelle corte,n. 773, dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in tal caso non è piùobbligatoria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 22347 del28/04/2021, Arenella, Rv. 281394 - 01)».Se tale è il quadro normativo e giurisprudenziale, non può condividersil’affermazione della Corte d’appello (“la detenzione del caricatore in sequestrocostituisce reato”: v. p. 6 della gravata sentenza), sulla cui base si è ritenutacorretta la conferma della confisca.

Su tal punto si richiede, dunque, alla Cortedistrettuale un approfondimento motivazionale.

Approfondimento necessarioanche tenuto conto che, nel motivo di appello, l’imputato rimarcava, seppure inmaniera non puntuale, come il fatto dell’ascritta detenzione non costituisse reato.Anche a voler prescindere dalla questione posta dal motivo di ricorso in esame ‒che insiste in maniera specifica su un ulteriore profilo non dedotto, tuttavia, inappello, vale a dire la specifica capacità contenitiva del caricatore detenutodall’imputato ‒, l’avversata sentenza non ha reso adeguate ragioni in merito allacontrarietà, o meno, alla legge della detenzione dello specifico caricatore vuotoper pistola rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.

Sicché risulta asseverativao, comunque, non adeguatamente motivata, l’affermazione dei giudici di appellosecondo cui “correttamente è stata disposta la confisca che, ai sensi dell’art. 240cod. pen., secondo comma, cod. pen., è obbligatoria”.7.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla statuizione di confisca del caricatore per pistola, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiarainammissibile, nel resto, il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca delcaricatore per pistola con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’annullamento con rinvio con riferimento al quinto motivo el’inammissibilità del ricorso, nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Bari haconfermato la decisione di primo grado che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di ricettazione ‒ riqualificato, già in primogrado, nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. ‒, avente aoggetto 55 orologi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L’imputatoveniva assolto, già in primo grado, dal concorso nel reato di cui all’art. 697 cod.pen., per la detenzione di un caricatore vuoto per pistola, con la formula “perchéil fatto non costituisce reato”. Del caricatore veniva disposta la confisca.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art.648 cod. pen., con particolare riguardo alla mancata indicazione del reatopresupposto. La Corte d’appello avrebbe impropriamente sovrapposto la nozionedi “provenienza da delitto” a quella di provenienza da fonte non giustificata,tralasciando altresì di considerare la ragionevole possibilità che anche altri oggettiritrovati nella disponibilità dell’imputato (guanti, torcia elettrica) fossero proventodi furto, anziché di ricettazione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata dimostrazione della sussistenzadell’elemento soggettivo del reato ascritto. Il mero fatto della detenzione dinumerosi orologi ‒ di per sé indicativo, al limite, di una situazione di irregolaritàfiscale ‒ non varrebbe a fornire valida prova della consapevolezza dellaprovenienza da delitto.2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alcanone ermeneutico dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”.2.4. Con il quarto motivo si contesta il diniego della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131-bis cod. pen., non adeguatamente motivato.2.5. Con il quinto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla disposta confisca del caricatore vuoto per arma(pistola), assunta in violazione del dettato normativo, che non prevede obbligo didenuncia per la detenzione del tipo di caricatore rinvenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per quel che riguarda le doglianze oggetto deiprimi quattro motivi, e fondato, limitatamente alla censura esposta nel motivoquinto.2. Il primo motivo è aspecifico, eludendo il ricorrente un confronto, criticoed effettivo, con la motivazione. La Corte territoriale, in conformità alla decisioneresa dal giudice di primo grado, ha reso adeguate ragioni in merito tanto allaritenuta sussistenza della prova dell’illecita provenienza degli orologi invenuti nelladisponibilità dell’imputato e del concorrente, quanto all’assenza di elementiprobatori indicativi della riconducibilità del possesso degli orologi alla commissionedi un furto.2.1. Con riguardo al primo profilo, è stata correttamente valorizzata lamancata prospettazione, da parte del ricorrente, di una plausibile giustificazionedell'origine del possesso dei numerosi orologi rinvenuti. Occorre ribadire, a talriguardo, il principio di diritto, secondo cui risponde del reato di ricettazionel'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, inassenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso allacommissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine delpossesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01). Di taleorientamento giurisprudenziale, la Corte d’appello ha operato correttaapplicazione, evidenziando, da un lato, le caratteristiche degli oggetti rinvenutinella disponibilità dell’imputato (55 orologi privi di documentazione relativaall’acquisto, privi di confezioni, detenuti da soggetti privati non deditiprofessionalmente alla commercializzazione di prodotti siffatti) e, dall’altro,l’assenza di adeguati chiarimenti da parte dell’imputato ovvero del complice.Il motivo è articolato in maniera generica, ipotizzando la difesa, in via deltutto astratta, un acquisto “irregolare” dei predetti beni ovvero un furto, senzatuttavia addurre elementi sufficienti a confortare l’assunto: a tal fine, non apparedecisivo quanto rimarcato a proposito del ritrovamento di oggetti (quali torce,passamontagna e abiti di ricambio) nel bagagliaio dell’auto del complice, nonessendo tali oggetti di per sé rivelatori del commesso furto degli orologi, comeimplicitamente ritenuto dai giudici di merito. Soprattutto, come anticipato, ilmotivo è aspecifico, là dove censura la gravata sentenza, per avere i giudici dimerito inferito dal mero fatto della fuga degli imputati (che non si fermavano all’altintimato dagli agenti), ovvero dal ritrovamento di oggetti sopra citati nell’auto deicoimputati, la provenienza illecita degli orologi. Così argomentando, il motivo sisottrae all’onere del necessario confronto con la ratio decidendi della motivazione,da individuarsi nel punto in cui i giudici dell’appello hanno correttamentevalorizzato, come già precisato, la mancanza di plausibile giustificazione delpossesso dei beni oggetto di ricettazione.2.2. Infine, anche con riguardo al secondo profilo, relativo alladeterminazione del reato presupposto, si osserva che la motivazione è adeguata,nel punto in cui si evidenzia la sufficienza, ai fini della dimostrazione del reato diricettazione, della dimostrata prova logica della provenienza illecita dei benirinvenuti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 – 01,secondo cui il presupposto del delitto della ricettazione non deve esserenecessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienzadelittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dallecaratteristiche del bene stesso; v. anche Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari,Rv. 251028 – 01, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto diricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudiceaffermarne l'esistenza attraverso prove logiche).3. Il secondo motivo è aspecifico. Ribadita la presenza, nel caso in esame,di una decisione d’appello conforme (nel significato precisato, ad es., da Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01, dove si rimarca laconvergenza delle sequenze logico-giuridiche poste a base delle motivazioni dellesentenze di merito) rispetto alla sentenza di primo grado, deve disattendersi ladoglianza, puramente reiterativa, vertente sull’asserita omissione motivazionale.Si è già ribadito (v. supra, sub 2) che, ai fini della configurabilità del delittodi ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente dadelitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n.52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01). In disparte la decisività ditale principio, correttamente applicato dalla Corte territoriale al caso in scrutinio,va rimarcato il particolare impegno motivazionale della Corte territoriale, che,riferendosi alla posizione processuale del complice (proprietario del veicolo nelquale venivano rinvenuti i beni) e alle sue dichiarazioni, ha avuto cura di precisareche l’ascrizione di responsabilità in capo al ricorrente si giustificava anche dallaprospettiva della sussistenza, nel caso di specie, del dolo eventuale (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323 - 01).Infatti, secondo il condivisibile apprezzamento della Corte di appello, ilSabatino (che viaggiava a bordo dell’auto del complice, e che, notata la presenzadelle forze dell’ordine, gettava dal finestrino dell’auto gli oggetti indicati supra, sub2) doveva essersi - quanto meno - rappresentata la concreta possibilità dellaprovenienza delittuosa della res, accettandone i rischi connessi.4. Il terzo motivo è radicalmente generico. L’asserita violazionedell’invocato canone ermeneutico è proposta in mancanza di un confronto effettivocon la motivazione, avendo i giudici di merito ‒ come già chiarito supra, sub 2 e 3‒ adeguatamente esposto le ragioni dell’ascrizione di responsabilità per il concorsonell’ascritto delitto. Anche il riferimento agli indizi, all’utilizzo di congetture e allapresunta violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è completamentevago, così da risultare privo di addentellati critici, utili a censurare la motivazionedell’impugnata sentenza sulla base di argomenti dotati di qualsivoglia consistenza.5. Il quarto motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità dicui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità, riproducendo la censuraargomenti già adeguatamente vagliati, e disattesi con corretto percorso logico egiuridico, dai giudici di merito. A tal fine, è sufficiente ricordare il branomotivazionale in cui, correttamente applicando gli artt. 131-bis e 133 cod. pen.,vengono reputati ostativi sia la quantità, non esigua, di oggetti di provenienzaillecita, sia la condotta (la tentata fuga alla vista degli agenti e la detenzione dioggetti destinati alla commissione di reati contro il patrimonio).6. Il quinto motivo è fondato. Va premesso che, per il reato originariamenteimputato, ex artt. 110 e 697 cod. pen., al capo 2) della rubrica ‒ per avere gliimputati detenuto un caricatore vuoto per pistola, senza averne fatto denunciaall’autorità ‒ è intervenuta assoluzione, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen., fin dal primo grado. In quella sede, il giudice di primo grado motivaval’assoluzione, affermando che, sebbene sussistesse l’elemento oggettivo del reato(“è certa la detenzione del caricatore da parte degli imputati”), in ogni caso, “nonera emersa prova della conoscenza della norma”.In secondo grado, il giudice ha respinto l’istanza di revoca della confiscadel caricatore per pistola, ritenendo che si trattasse di “bene la cui detenzionecostituisce reato, sicché correttamente è stata disposta la confisca che, ai sensidell’art. 240, secondo comma, cod. pen., è obbligatoria, anche non sia statapronunciata condanna” (v. p. 6 della motivazione).Ora, la parte motiva relativa alla confisca del caricatore per pistola è inparte erronea, in parte contraddittoria.Escludendo logicamente che i giudici di merito abbiano esteso la confiscadell’oggetto in parola in applicazione dell’art. 648-quater cod. pen. (posto che ilcaricatore in questione non è stato ritenuto far parte dei beni ricettati), la ragionedella disposta confisca è stata individuata, nella sentenza impugnata, nel fatto chela detenzione del bene in parola costituisce reato. Tuttavia ‒ e qui s’inseriscel’errore in diritto ‒ proprio in virtù della normativa rievocata dagli stessi giudici delmerito (v. sentenza di primo grado, p. 4), vale a dire l’art. 38 del r.d. 18 giugno1931, n. 773, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104), nonsussiste più l’obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza in caso didetenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere unnumero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per quelle corte.In coerenza con tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità haritenuto che non sia configurabile «il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in caso didetenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere unnumero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per quelle corte,n. 773, dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in tal caso non è piùobbligatoria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 22347 del28/04/2021, Arenella, Rv. 281394 - 01)».Se tale è il quadro normativo e giurisprudenziale, non può condividersil’affermazione della Corte d’appello (“la detenzione del caricatore in sequestrocostituisce reato”: v. p. 6 della gravata sentenza), sulla cui base si è ritenutacorretta la conferma della confisca. Su tal punto si richiede, dunque, alla Cortedistrettuale un approfondimento motivazionale. Approfondimento necessarioanche tenuto conto che, nel motivo di appello, l’imputato rimarcava, seppure inmaniera non puntuale, come il fatto dell’ascritta detenzione non costituisse reato.Anche a voler prescindere dalla questione posta dal motivo di ricorso in esame ‒che insiste in maniera specifica su un ulteriore profilo non dedotto, tuttavia, inappello, vale a dire la specifica capacità contenitiva del caricatore detenutodall’imputato ‒, l’avversata sentenza non ha reso adeguate ragioni in merito allacontrarietà, o meno, alla legge della detenzione dello specifico caricatore vuotoper pistola rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. Sicché risulta asseverativao, comunque, non adeguatamente motivata, l’affermazione dei giudici di appellosecondo cui “correttamente è stata disposta la confisca che, ai sensi dell’art. 240cod. pen., secondo comma, cod. pen., è obbligatoria”.7. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla statuizione di confisca del caricatore per pistola, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiarainammissibile, nel resto, il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca delcaricatore per pistola con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]