CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 22/04/2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi D), E), F) (rispettivamente, concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 56/629 cod. pen. il primo, e contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. gli altri due) e [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C), D) (nell'ordine, due usure aggravate, una estorsione ed un concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 56/629 cod. pen.). 1.1. La Corte di appello di Napoli: - ha confermato le rispettive affermazioni di responsabilità, salvo che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle contravvenzioni di cui ai capi E) ed F), dichiarate estinte per prescrizione; - ha confermato la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo D); - ha accolto l'appello del PG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], irrogando una pena accessoria più severa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Contro la predetta sentenza, gli imputati ricorrono disgiuntamente, denunciando: 2.1. [OSCURATO:PERSONA]: I.II.III.IV - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità in ordine ai quattro reati ascrittigli (il processo sarebbe meramente indiziario perché basato esclusivamente sulle dichiarazioni delle pp.00.; vi sarebbe carenza di gravi indizi di colpevolezza; le pp.00. sarebbero inattendibili e le loro dichiarazioni non sarebbero corroborate da riscontri; vi sarebbe incertezza sull'effettività dei prestiti, sul loro ammontare e sui tassi d'interesse in concreto praticati; il delitto tentato di cui al capo D) andrebbe riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; V.VI.VII.VIII - (motivi subordinati) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti dei reati di usura di cui ai capi A) e B) e della circostanza aggravante delle più persone riunite; omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B); omesso riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanza aggravanti concorrenti, eccessività della pena base e degli aumenti per la continuazione e mancata esclusione delle pene accessorie; 2.2. [OSCURATO:PERSONA]:1.11.111 - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo D), alla mancata esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite ed alle statuizioni accessorie in punto di determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (articolando censure in sostanza coincidenti rispetto a quelle formulate dal coimputato in riferimento al medesimo capo ed ai medesimi punti della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante le circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen.; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante la circostanza aggravante delle più persone riunite di cui al capo D), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Le statuizioni predette, riguardando motivi la cui delibazione appare logicamente prioritaria, assorbono logicamente i comuni motivi di ricorso degli imputati riguardanti, nel complesso, il trattamento sanzionatorio, oltre che quello di [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'asserita estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) (che il ricorrente articola per la prima volta in questa sede, sulla base di una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto, quanto al dies a quo, in precedenza non sollecitata al giudice d'appello, e quindi non consentita in sede di legittimità, ma che andrà necessariamente rivalutato all'esito della delibazione del motivo inerente alla configurabilità, o meno, delle circostanze aggravanti contestate). I ricorsi sono, nel resto, inammissibili. 1. I primi quattro motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, e risultano, quindi, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.1. Le difese dei ricorrenti contestano le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, e formulata concentrando la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A), C), D), gli elementi indicati a pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, oltre che significativamente riscontrate dalla documentazione acquisita e dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali menzionate; ha anche puntualmente spiegato le ragioni per le quali non reputava attendibile la versione dei fatti fornita dalle difese, confutandone specificamente, punto per punto, i rilievi. 1.3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B) contestata da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, che valorizza le dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili). 1.4. Le censure riguardanti la qualificazione del delitto tentato di cui al capo D), che andrebbe riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non sono consentite, perché articolate per la prima volta in questa sede, sulla base di una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto, in precedenza non sollecitata al giudice d'appello, e quindi non consentita per la prima volta in sede di legittimità. 2. Diversamente, appaiono fondati i motivi di: - [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante le circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante la circostanza aggravante delle più persone riunite di cui al capo D). In entrambi i casi, la Corte di appello non ha compiutamente esaminato le rispettive doglianze, pur adeguatamente articolate in sede di gravame. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante le circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen.; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante la circostanza aggravante delle più persone riunite di cui al capo D), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. 3.1. Come anticipato, le statuizioni predette, riguardando motivi la cui delibazione appare logicamente prioritaria, assorbono logicamente i comuni motivi di ricorso degli imputati riguardanti, nel complesso, il trattamento sanzionatorio, oltre che quello di [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'asserita estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) (che il ricorrente articola per la prima volta in questa sede, sulla base di una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto, quanto al dies a quo, in precedenza non sollecitata al giudice d'appello, e quindi non consentita in sede di legittimità, ma che andrà necessariamente rivalutato all'esito i‘ della delibazione del motivo inerente alla configurabilità, o meno, delle circostanze aggravanti l contestate). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto riguardante le circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen., e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto riguardante la circostanza aggravante delle più persone riunite di cui al capo D), in essi assorbiti i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello