CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 21663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19451-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] pensionabile R.G.N. 19451/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 26/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/02/2017 R.G.N. 248/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Brescia ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere nei confronti dell’Inps la pensione a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] (AGO) tenendo conto degli aumenti di valutazione maturati nel Fondo FFSS. Premesso che a Tronchi, quale dipendente di un ente al tempo pubblico (FFSS) poi passato dal 2002 alle dipendenze di privati, si applicava il d.P.R. n.1092/73 vigente ratione temporis, la Corte riteneva che, in base al relativo art.124, la provvista contributiva passata dal Fondo FFSS all’AGO dovesse tenere conto dei soli contributi versati nel Fondo per il servizio effettivo e non per il servizio utile, senza quindi rilievo della contribuzione figurativa riconosciuta presso il Fondo FFSS, con conseguente assenza dell’anzianità contributiva richiesta presso l’AGO per il pensionamento. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi. L’Inpsresiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.241, 124, co.1 d.P.R. n.1092/73, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’art.124, co.1 d.P.R., facendo riferimento al “periodo prestato” si riferisca al servizio effettivo e non al servizio utile. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.125 d.P.R. n.1092/73 e della l. n.322/58, per avere la Corte ritenuto che la soppressione del Fondo FFSS con relativo passaggio della posizione assicurativa ad un’altra gestione presso l’Inps potesse implicare il passaggio della provvista pari ai soli contributi effettivi e non anche di quelli figurativi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce questione di costituzionalità degli artt.241, 142, co.1 e 125, co.1 d.P.R. n.1092/73, determinando l’interpretazione di essi data dalla Corte d’appello una irragionevole disparità di trattamento tra il lavoratore dipendente per tutta la vita di FFSS e il lavoratore poi passato alservizio di privati.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente poiché affrontano la stessa questione di diritto, sono infondati. Disponeva l’art.124, co.1 d.P.R. n.1092/73, poi abrogato dall’art.12, co.12-undeciesd. l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10, ma applicabile ratione temporis al caso di specie, che: “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale,per il periodo di servizio prestato.” Questa Corte (Cass.6343/23) , affrontando una questione simile alla presente dove si discuteva dell’accredito dei contributi figurativi e dovendo interpretare la locuzione “servizio prestato”, ha affermato che essa fa riferimento al servizio effettivo e non al servizio utile, sicché la posizione assicurativa costituita presso l’Inps può contare sui soli contributi effettivamente versati nel Fondo di provenienza, e non anche suicontributi figurativi. In precedenza, che la dizione “servizio prestato” dell’art.124, co.1 d.P.R. n.1092/73 si riferisca al solo servizio effettivo e non a quello utile, era stata avallata dalla Corte Costituzionale (sent. n.39/18) , chiamata a decidere se tale interpretazione violasse l’art.3 Cost. determinando quell’arbitraria disparità di trattamento denunciata dal terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’eccezione di incostituzionalità rilevando che l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio è frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, in ragione della gravosità e dei rischi del servizio prestato. Per il dipendente dell’amministrazione pubblica poi passato all’AGO senza aver ancora maturato l’anzianità necessaria alla pensione, il legislatore ha garantito un adeguato bilanciamento tra la tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla, computando il solo servizio effettivo ma riconoscendo i particolari servizi prestati, che concorrono a determinare l’indennità una tantum corrisposta all’atto della cessazione del servizio (artt.42 e 52 d.P.R. n.1092/73). I motivi di ricorso, non adducendo argomenti in grado di revocare in dubbio le conclusioni cui sono giunte, prima la Corte dei Conti, poi la Consulta e da ultimo questa Corte, vanno conclusivamente respinti, con compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, essendo sopravvenute alla data del ricorso la sentenza della Corte Costituzionale e la sentenza di questa Corte. P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento