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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 22302/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Bari il 13 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983.

Fatto commesso in Bari in relazione alle mensilità comprese tra i mesi di febbraio e dicembre del 2017.

Letta la memoria trasmessa il 19 aprile 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto di assegnare il ricorso alla Sezione ordinaria.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti dell'accertamento svolto dall'Inps, hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

Osservato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata sostituzione della pena ex art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive, la pluralità delle omissioni contributive, verificatesi anche dopo i fatti di causa, giustificando tale elemento una prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M\jt- D [OSCURATO:PERSONA] cANcri LER1A g F tono( . .; . [OSCURATO:PERSONA]*

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Bari il 13 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983. Fatto commesso in Bari in relazione alle mensilità comprese tra i mesi di febbraio e dicembre del 2017. Letta la memoria trasmessa il 19 aprile 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto di assegnare il ricorso alla Sezione ordinaria. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti dell'accertamento svolto dall'Inps, hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Osservato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata sostituzione della pena ex art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive, la pluralità delle omissioni contributive, verificatesi anche dopo i fatti di causa, giustificando tale elemento una prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M\jt- D [OSCURATO:PERSONA] cANcri LER1A g F tono( . .; . [OSCURATO:PERSONA]*
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