CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 09/02/2021 dalla Corte di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di tutrice di [OSCURATO:PERSONA]), l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 9\A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17/03/2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., e, applicata la riduzione per il rito, condannava l'imputato alla pena di otto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite in giudizio - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, da liquidarsi in separata sede. 2. Con sentenza emessa il 09/02/2021 la Corte di appello di Torino, pronunciandosi sull'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tentava di uccidere [OSCURATO:PERSONA], colpendolo alla testa con una zappa, che gli provocava un trauma cranico, che imponeva il ricovero d'urgenza della vittima. Il ricovero di [OSCURATO:PERSONA] faceva seguito all'intervento del servizio del 118, allertato telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA], che davanti l'ingresso del suo magazzino aveva visto il corpo esamine della persona offesa, che gli era stato segnalato da [OSCURATO:PERSONA], che non conosceva, trovato sul posto dai soccorritori intervenuti. Nell'immediatezza dei fatti, alle ore 18.20 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], giungevano sul luogo del delitto, nel villaggio di Serran, facente parte del Comune di Quart, anche gli agenti della Questura di Aosta, che trovavano [OSCURATO:PERSONA], che riferiva loro di avere contattato telefonicamente il servizio del 118 e di essere stato avvisato della presenza di una persona ferita - il cui corpo si trovava, riverso a terra, davanti l'ingresso del magazzino dove depositava i suoi attrezzi da lavoro - da [OSCURATO:PERSONA]. Gli investigatori aostani trovavano anche [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di ebbrezza, che cercava di colloquiare con loro, pur esprimendosi in modo disarticolato a causa delle condizioni in cui versava; gli operanti, inoltre, constatavano che l'imputato, al loro arrivo, aveva i pantaloni e le scarpe visibilmente imbrattati di sangue.In quei frangenti, gli agenti individuavano anche la zappa utilizzata per colpire [OSCURATO:PERSONA], sulla cui lama venivano repertate tracce di sangue, appartenenti alla persona offesa; venivano, infine, repertate numerose tracce ematiche, sparse nell'area nella quale veniva trovata ferita la vittima e in alcune zone adiacenti, anch'esse attribuite alla persona offesa, che, fin da subito, lasciavano ipotizzare agli investigatori che l'aggressione armata si fosse sviluppata attraverso un'articolata sequenza criminosa, che si era svolta nei pressi del luogo di ritrovamento di [OSCURATO:PERSONA]. Nella prima fase delle indagini preliminari, venivano sentiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ricostruivano le fasi che precedevano l'intervento dei soccorritori e degli investigatori aostani, senza, però, risultare decisivi per l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, atteso che nessuno di loro aveva assistito all'aggressione armata subita da [OSCURATO:PERSONA]. Tra queste dichiarazioni, si attribuiva peculiare rilievo probatorio alla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di conoscere la vittima, che era un macellaio, con cui la mattina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si era accordato per la vendita di un bovino; in quell'occasione, giungeva l'imputato, che iniziava a bere con loro, fino a quando sia il ricorrente sia la vittima non si allontanavano con le rispettive autovetture; subito dopo Blanc, a bordo del suo veicolo, si recava presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], che, sottoposto a esame, confermava tale circostanza. L'imputato veniva, a sua volta, interrogato, riferendo che, il giorno dell'aggressione armata in esame, [OSCURATO:PERSONA], con cui era legato da rapporti di amicizia, si era presentato presso il suo magazzino per bere del vino bianco, insieme a un soggetto di nome Olindo che non conosceva; il ricorrente, al contempo, accusava [OSCURATO:PERSONA] di avere aggredito la persona offesa a causa di un litigio sorto per il prezzo di vendita di un capo di bestiame, di cui si era accorto dopo che i due soggetti erano caduti per terra; nel corso del litigio, avvenuto nel magazzino, [OSCURATO:PERSONA], dopo che i due soggetti erano caduti, aveva visto la vittima insanguinata e, spaventato, si era allontanato, fino a quando non decideva di tornare sul luogo della lite, trovando lo stesso Blanc seduto a un tavolo; a partire da quel momento, a causa delle condizioni di ebbrezza alcolica nelle quali versava, non aveva più ricordi precisi di quanto era accaduto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel corso delle indagini preliminari, veniva svolta una consulenza tecnica del pubblico ministero, eseguita dal dottor [OSCURATO:PERSONA], alla quale partecipava il consulente tecnico della difesa, il dottor [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di accertare la natura e l'attribuzione delle tracce ematiche repertate dagli investigatori aostani sulla scena del delitto. Gli esami condotti dal dottor Garofano, in particolare, consentivano di accertare che le tracce ematiche individuate dagli agenti della Questura di Aosta sui vestiti e sulle scarpe sequestrate all'imputato - qualificate come reperti D1, D7, Cl e C7 - erano ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] e che le macchie rivenute sulle calzature del ricorrente erano state causate da un meccanismo di gocciolamento sanguigno. In questa cornice, secondo i Giudici di merito, la vicenda dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] si era sviluppata in tre fasi distinte, tra loro collegate; la prima di queste fasi aveva luogo presso il tavolo dove l'imputato si era seduto a bere alcolici con la persona offesa, dove venivano trovati due bicchieri di vetro, una bottiglia e alcune sedie riverse disordinatamente a terra; la seconda fase, invece, si svolgeva sul pavimento, accanto a un secchio di plastica di colore azzurro trovato rotto, vicino al quale venivano individuate tracce di sangue e segni di umidità; la terza fase, infine, si svolgeva nel luogo dove i soccorritori rinvenivano il corpo della vittima, che vi era stata trascinata dalla zona dove si trovava il secchio di plastica. Si riteneva, al contempo, di individuare [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'aggressione armata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici svolti dal dottor [OSCURATO:PERSONA] sulle tracce ematiche individuate sugli indumenti sequestrati al ricorrente, che consentivano di affermare l'appartenenza all'imputato di due campioni repertati sui suoi pantaloni, di due campioni repertati sulla scarpa sinistra e di quasi tutti i campioni repertati sul scarpa destra. Il consulente tecnico, inoltre, evidenziava che le tracce ematiche repertate sulle scarpe del ricorrente erano dovute alle modalità con cui si era verificato il gocciolamento delle ferite della vittima, dopo che era stata colpita con la zappa impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Né era dubitabile che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse sul luogo del delitto in concomitanza con l'aggressione armata patita da [OSCURATO:PERSONA] e in sua presenza, atteso che, nell'interrogatorio al quale si sottoponeva volontariamente, l'imputato ammetteva senza riserve tale circostanza, pur fornendo una ricostruzione degli accadimenti criminosi speculare e contrapposta a quella ipotizzata dagli investigatori, accusando, sia pure indirettamente, del ferimento della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici di merito, pertanto, nonostante non fosse stato individuato con certezza il movente dell'aggressione armata oggetto di vaglio, ritenevano che il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato causato dallo stato di alterazione alcolica in cui versavano l'imputato e la vittima, che aveva provocato l'insorgenza di un litigio, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito Ferrè con una zappa, che si trovava vicino al tavolo dove i due soggetti stavano bevendo. Tale ricostruzione era corroborata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che il ricorrente, quando eccedeva nell'uso di sostanze alcoliche, diventava aggressivo, fornendo un riscontro all'ipotesi accusatoria. Si riteneva, inoltre, che nessuna prova era stata acquisita sulla presenza di una terza persona sul luogo del delitto, che, oltretutto, non valeva ad attenuare la rilevanza probatoria degli esiti degli accertamenti condotti dal dottor Garofano sui pantaloni e sulle scarpe indossati dall'imputato all'arrivo degli investigatori aostani. Si riteneva, infine, che non era dubitabile che le gravissime ferite riportate da [OSCURATO:PERSONA] in seguito all'aggressione ne avevano messo in pericolo la vita, tenuto conto delle condizioni in cui la vittima veniva trovata dai soccorritori del 118 giunti sul luogo del delitto, in conseguenza delle quali veniva ricoverata d'urgenza in ospedale. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'aggressione armata patita da [OSCURATO:PERSONA], escludendo la presenza sul luogo del delitto di una terza persona, coinvolta nel litigio dal quale era scaturito il ferimento della persona offesa. Secondo la difesa del ricorrente, la presenza di una terza persona sul luogo del delitto era confermata dal fatto che sui bicchieri rinvenuti sopra il tavolo nel quale l'imputato e la vittima avevano bevuto erano state trovate tracce genotipiche di un ulteriore soggetto, il cui coinvolgimento negli accadimenti criminosi non poteva essere escluso, sulla base del generico richiamo al disordine in cui versava il magazzino gestito da [OSCURATO:PERSONA], dove si erano svolti i fatti di reato, che induceva a ritenere che il rinvenimento dei reperti genetici era dovuto alla mancanza di igiene dei locali. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del movente criminoso sotteso all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva attribuito, in termini esclusivamente congetturali, alle condizioni di ebbrezza in cui versava il ricorrente, senza considerare l'ipotesi che fossero coinvolti nell'azione criminosa altri soggetti. Si evidenziava, in proposito, che, nel provvedimento impugnato, si richiamavano le frasi pronunciate dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti, che alludevano alla presenza di terzi e che non consentivano di escludere il coinvolgimento nell'aggressione di altri soggetti, alcuni dei quali avevano ragioni di conflittualità con la vittima, pur incontroverse, delle quali la Corte di appello di Torino non aveva tenuto conto. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'aggressione armata patita da [OSCURATO:PERSONA], che non era possibile affermare sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano inidonee alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, appare opportuno soffermarsi sul rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che appare indispensabile alla luce delle censure formulate da [OSCURATO:PERSONA], che presuppongono un vaglio unitario del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito. Osserva, innanzitutto, il Collegio che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla sentenza emessa il 09/02/2021 dalla Corte di appello di Torino - in senso conforme alla sentenza emessa il 17/03/2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le sottostanti decisioni (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 6 t Tudino, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01). Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116- 01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, emessa il 17/03/2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta, devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, emessa il 09/02/2021 dalla Corte di appello di Torino, componendo i due provvedimenti decisori un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01).In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827-01; Sanna, Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di appello di Torino per relationem, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, deve rilevarsi che, nel nostro sistema, è comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti - certamente ricorrenti nel nostro caso - canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674-01). In questo contesto processuale, occorre passare in rassegna le singole doglianze proposte nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali controversi, sussista o meno la possibilità di integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. 3. Passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'aggressione armata patita da [OSCURATO:PERSONA], escludendo assertivamente la presenza sul luogo del delitto di una terza persona, coinvolta nel litigio dal quale era scaturito il ferimento della persona offesa. Si deduceva, in proposito, che la presenza di una terza persona sul luogo del delitto appariva confermata dalla circostanza che sui bicchieri rinvenuti sopra il tavolo nel quale [OSCURATO:PERSONA] e Ferrè avevano bevuto erano state trovate tracce genotipiche di un altro soggetto, che i Giudici di merito avevano ritenuto irrilevanti, limitandosi ad affermare, in termini apodittici, che i reperti genetici individuati dagli investigatori aostani erano dovuti alla mancanza di igiene dei locali. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato veniva individuato negli esiti della consulenza tecnica del pubblico ministero, svolta dal dottor [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, le cui conclusioni si ritenevano corroborate dagli accertamenti investigativi condotti dagli agenti della Questura di Aosta intervenuti sul posto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo i Giudici di merito, il compendio probatorio consentiva di ricostruire in modo certo la dinamica degli accadimenti criminosi verificatisi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che doveva essere suddivisa in tre fasi distinte, che si verificavano nelle adiacenze del luogo dove veniva trovato il corpo ferito di [OSCURATO:PERSONA] dai soccorritori del servizio del 118, che, per primi, erano stati allertati telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice, l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere attribuita a [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva commessa con l'utilizzo di una zappa - sulla cui lama erano state repertate tracce ematiche del ricorrente - e, come detto, doveva essere suddivisa in tre fasi differenti; la prima, svoltasi nei pressi il tavolo nel quale l'imputato si era seduto a bere alcolici con la persona offesa, dove venivano trovati due bicchieri di vetro, una bottiglia e alcune sedie riverse disordinatamente a terra; la seconda, svoltasi sul pavimento accanto a un secchio di plastica di colore azzurro trovato rotto, accanto al quale venivano individuate tracce di sangue e segni di umidità; la terza, svoltasi nel luogo dove i soccorritori avevano rinvenuto il corpo della vittima, che era stata trascinata dall'area dove si trovava il secchio di plastica. Si riteneva, inoltre, certa l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'aggressione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici svolti dal dottor [OSCURATO:PERSONA] sulle tracce ematiche individuate sugli indumenti sequestrati al ricorrente, che consentivano di affermare l'appartenenza certa all'imputato di due campioni repertati sui suoi pantaloni, di due campioni repertati sulla scarpa sinistra e della gran parte dei campioni repertati sulla scarpa destra. Gli esami condotti dal dottor [OSCURATO:PERSONA], dunque, consentivano di accertare che le tracce ematiche individuate dagli investigatori aostani sugli indumenti e sulle scarpe indossati da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'aggressione armata patita da [OSCURATO:PERSONA], qualificate come reperti D1, D7, C1 e C7, erano univocamente attribuibili all'imputato, che se li era procurate durante il litigio all'esito della quale la vittima veniva colpita alla testa con una zappa, Il consulente tecnico del pubblico ministero, inoltre, evidenziava che le tracce ematiche repertate su entrambe le scarpe del ricorrente erano dovute alle modalità con cui si era verificato il gocciolamento del ferito, dopo essere stato colpito con la zappa impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che corroboravano ulteriormente la ricostruzione fornita dagli investigatori fin dalla prima fase delle indagini preliminari. Si muovevano nella stessa direzione le conclusioni del dottor Garofano sulle tracce ematiche disperse sul pavimento del vano dove si erano verificato il litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e Ferrè, che costituiva il fluido sanguigno fuoriuscito dal corpo della vittima dopo il ferimento, calpestato dall'imputato. I Giudici di merito, al contempo, ritenevano che nessuna prova era stata acquisita a proposito della presenza di una terza persona sul luogo del delitto, che, oltretutto, quand'anche accertata, non sarebbe valsa ad attenuare la portata probatoria degli esiti degli accertamenti condotti dal dottor Garofano sui pantaloni e sulle scarpe indossati dall'imputato all'arrivo degli investigatori aosta n i. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 17 della sentenza impugnata, evidenziava che «non appaiono convincenti i tentativi della difesa di ascrivere il movente della lite a una controversia che avrebbe opposto la persona offesa a [OSCURATO:PERSONA], non potendosi giustificare una lite tanto violenta e un'aggressione così efferata solo a sopraggiunte difficoltà in una trattativa del tutto normale e ricorrente, desunte peraltro al solo fatto che la persona offesa avesse detto al figlio che doveva contrattare la vendita di alcuni capi di bestiame [...]». Né assumeva rilievo la circostanza, dedotta dalla difesa del ricorrente, secondo cui su uno dei due bicchieri di vetro rinvenuti sopra il tavolo nel quale [OSCURATO:PERSONA] e Ferrè avevano bevuto alcolici erano state trovate tracce genotipiche di un altro soggetto, rendendo plausibile che sul luogo del delitto, oltre all'imputato e alla persona offesa, era presente un altro soggetto, indicato, sia pure indirettamente, in [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato genotipico, infatti, possedeva una valenza probatoria neutrale, non essendosi individuato cronologicamente il momento in cui le tracce genetiche si erano formate sul bicchiere e dovendosi tenere conto del fatto che comunque tali reperti non venivano attribuiti ad alcun soggetto. Infine, priva di rilevanza appare la circostanza, dedotta dalla difesa del ricorrente, che l'imputato e la vittima, prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non si conoscevano, atteso che tale dato non esclude che i due soggetti, dopo avere cominciato a bere, a causa dell'ebbrezza alcolica in cui versavano, avessero perso i freni inibitori e fossero entrati in contrasto, venendo alle mani. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, del resto, appare corroborata dal fatto che, al momento dell'arrivo degli agenti della Questura di Aosta, l'imputato versava in condizioni di ubriachezza e forniva agli operatori di polizia, proprio a causa del suo stato di ebbrezza, una spiegazione poco comprensibile. 3.1. In questa, univoca, cornice probatoria, non è possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata, peraltro in termini esclusivamente ipotetici dalla difesa del ricorrente - secondo cui l'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA] era stata eseguita da un soggetto, diverso dall'imputato, presente sul luogo delitto, indicato indirettamente in [OSCURATO:PERSONA] - e contrapporla a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Torino, in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], riconducibile alla presenza di una terza persona sul luogo del delitto, che, oltre che indimostrata e prospettata in termini congetturali, appare irrilevante ai fini dell'affermazione del giudizio di colpevolezza censurato. Si aggiunga che un siffatto percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). 3.2. Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del movente criminoso sotteso all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva attribuito, in termini meramente congetturali, alle condizioni di ebbrezza in cui versava il ricorrente, senza considerare la possibilità che fossero coinvolti nell'azione armata altri soggetti. Si deduceva, in proposito, che, nella sentenza impugnata non si era attribuito alcuni rilievo alla frase «vedi ad invitare gli amici a bere poi le cose finiscono male [...]», pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] in presenza degli agenti della Questura di Aosta, che, anche alla luce delle doglianze prospettate con il primo motivo di ricorso, non consentiva di escludere il coinvolgimento di altri soggetti, alcuni dei quali - come [OSCURATO:PERSONA] - avevano concrete ragioni di conflittualità con la vittima.Osserva, in proposito, il Collegio che è incontroverso che il compendio probatorio non avesse consentito di individuare con certezza il movente dell'aggressione subita da Ferrè, non essendo emersa una causale certa dell'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], che non risultava essere legato da alcun rapporto con la vittima. Deve, tuttavia, rilevarsi che i Giudici di merito, sulla scorta del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, ritenevano altamente plausibile che l'aggressione era stata causata dallo stato di alterazione alcolica in cui versavano l'imputato e la vittima, che aveva provocato un litigio, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito [OSCURATO:PERSONA] con una zappa, che si trovava vicino al tavolo dove i due stavano bevendo. Tale ipotesi, peraltro, appariva confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che il ricorrente, quando beveva, diventava aggressivo, lasciandosi andare a comportamenti violenti e incontrollabili. Non può, in ogni caso, non rilevarsi che la mancata individuazione di un movente criminoso certo non inficia il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Torino, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema azioni omicidiarie, secondo la quale: «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Sapaccarotella, Rv. 254143-01). Tale opzione interpretativa, a sua volta, trae origine dal risalente e consolidato orientamento ermeneutico, nel cui solco si muove la decisione impugnata, secondo cui: «La prova della volontà omicida, sia essa sorretta dal dolo diretto o da quello indiretto, va desunta da elementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell'arma usata, la reiterazione e la violenza dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il movente dell'azione di natura soggettiva, va utilizzata solo in via sussidiaria» (Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Albanese, Rv. 151266-01). Tali considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'aggressione armata patita da [OSCURATO:PERSONA], che non era possibile affermare sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano inidonee alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si tratta, invero, di una censura difensiva, strettamente correlata a quelle prospettate con il primo e con il secondo motivo di ricorso, mirando a confutare la ricostruzione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza correttamente formulato dai Giudici di merito nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, per le ragioni esposte nei paragrafi 3, 3.1 e 4, cui si deve rinviare, deve essere ritenuta destituita di fondamento. A tali, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che le censure incentrate sulla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, in caso di prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, postulano che l'imputato individui gli elementi che fanno ritenere irragionevole l'ipotesi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, adempiendo a un dovere di allegazione processuale che non appare rispettato nel caso di specie. Non può, in proposito, non rilevarsi che, come costantemente affermato da questa Corte, il canone di giudizio invocato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] presuppone una verifica rigorosa del compendio probatorio acquisito, atteso che: «Il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue a tali statuizioni processuali la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituite in giudizio tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi 7.800,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c