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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 giugno 1976

Cassazione n. 38757/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

In data 11 luglio 2023 il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bari del 13 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia per i delitti di cui agli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224, 219 primo comma r.d. n. 267/42 - capo A) - e di cui agli artt. 220, 16 n. 3 e 49 del medesimo regio decreto - capo B) - commessi in qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 7 ottobre 2015. 1.11 ricorso articola i seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

1.1. Un primo motivo, distinto in tre parti, lamenta vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 217 r.d. n. 267/42, vizio di violazione di legge processuale - art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. - per immutazione del fatto in sentenza e, infine, un vizio di legge processuale e della motivazione, che si assume inesistente "su doglianza specificatamente dedotta in appello e decisiva ai fini del decidere".

Le perdite d'esercizio, portate dai singoli bilanci, sarebbero decrescenti e, pertanto, non sarebbe ravvisabile aggravamento del dissesto; la Corte di merito, per respingere tali, rilevanti argomenti, avrebbe esteso le proprie valutazioni ad un periodo più ampio e diverso da quello contestato nell'imputazione, circoscritto al triennio 2012/2014; infine, l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, in quanto la formazione del debito erariale - e dunque la realizzazione del dissesto - risalirebbe agli anni 2006/2007, annualità a partire dalle quali l'impresa non ha più operato, e la sentenza di condanna avrebbe riguardato tale momento genetico dello stato di crisi, delineatosi in quell'arco temporale, ma non il suo "aggravamento" successivo, come richiesto dalla norma incriminatrice. 1.2.11 secondo motivo riguarda l'inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta di cui al capo b), perché la sentenza impugnata, ravvisando il dolo dell'imputato, non avrebbe considerato che, al più, la ritardata consegna della documentazione contabile al curatore sarebbe affetta da "mera svista", dunque caratterizzata dalla colpa, di cui al secondo comma dell'art. 220 I.f.. 1.3.Un terzo motivo, a sua volta suddiviso in tre parti, si duole di un vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 r.d. n. 267/42, all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento all'entità del passivo fallimentare, senza concentrarsi sul profilo dell -aggravamento" del dissesto nel corso degli anni di vita della società, inattiva dal 2007; anzi, la relazione del curatore fallimentare avrebbe determinato l'aumento delle passività, nel corso della procedura concorsuale - rispetto agli "oltre 11 milioni di euro contestati" - in circa 660.000 euro, ma tale importo riguarderebbe una fase diversa, a ridosso della chiusura del fallimento; il giudice, infine, non avrebbe dato conto, concretamente, delle ragioni dell'inflitto trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di presupposti inconsistenti, ovvero l'erroneo riconoscimento della sospensione condizionale della pena da parte del primo giudice e la presenza di svariati precedenti penali.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche al giudizio d'appello, sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882).

Nel ricorso in esame si ripropongono, nel complesso, i motivi già disattesi in appello e solo formalmente essi si confrontano con la motivazione impugnata, limitandosi a contestarne le argomentazioni che hanno condotto alla conferma della sentenza di condanna di primo grado, in un contesto di c.d. doppia conforme. 2.La sentenza impugnata ripercorre in modo analitico, circostanziato ed inconfutabile, anche sotto il profilo dell'apprezzamento della sua intrinseca logicità, le ragioni delle conclusioni rassegnate.

Quanto alla dedotta decurtazione delle "perdite di esercizio" che, secondo il ricorrente, emergerebbe dai vari bilanci di esercizio, è agevole osservare che la posta di "patrimonio netto" presenta, alla data del fallimento, un valore negativo enorme - euro 4.549.439 - a fronte del modesto capitale sociale di 18.000 euro, rimasto invariato nel corso degli anni; l'inattività della società sin dalla sua costituzione - riconosciuta dal ricorrente nell'atto di impugnazione - non ha prodotto ricavi di sorta; nel 2010 l'esposizione debitoria complessiva - che, naturalmente, prescinde dalla singola perdita di esercizio, che riguarda il risultato finale della gestione avvenuta nel corso dell'anno, che "incrementa" semmai, senza eliminarle, le perdite delle annualità precedenti - restituisce cifre milionarie, con particolare riferimento alle debenze nei confronti dell'Erario; la voce dell'attivo circolante, peraltro di dubbia attendibilità, rimane stabile, coerentemente con l'inoperatività dell'impresa, mentre ingravescente, persino dal 2001, è l'entità dei debiti nei riguardi degli enti previdenziali e del Fisco(pag. 9-10 sentenza della Corte territoriale).

A ciò può aggiungersi, benchè le osservazioni svolte sarebbero bastevoli, che il ricorrente non ha neppure allegato - e non per "frammenti", ma nella loro integralità (Cass. sez.5, n.44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv.253774) - i bilanci di esercizio e le note integrative che illustrerebbero le poste, la cui iscrizione smentirebbe la ricostruzione contenuta nelle statuizioni così censurate.

Va invero rammentato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in recenti e condivisibili arresti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Pertanto, il motivo di ricorso, oltre che aspecifico - perché non si misura con la "ratio decidendi" della pronuncia impugnata - si palesa anche manifestamente infondato.

Come presta il fianco ad una critica di manifesta infondatezza la doglianza che pretenderebbe di individuare una presunta violazione del principio di corrispondenza tra l'accusa e la sentenza, dal momento che il capo d'imputazione sub A), a riguardo della contestazione dell'aggravamento del dissesto, non è affatto circoscritto alle annualità "2012-2014" ma è esteso al più ampio arco temporale nel quale l'imputato, preordinatannente, ha omesso, "in modo costante", di adempiere alle obbligazioni erariali; e tale esposizione ha certamente contribuito, negli anni - a partire dal 2007, anche a tener conto della lievitazione di interessi e sanzioni - ad un progressivo appesantimento del dissesto societario fino a raggiungere l'ingente passivo di circa 11 milioni di euro alla data del fallimento, come correttamente e condivisibilnnente sottolineato dalla sentenza impugnata a pagg. 9-10-11. 3.11 secondo motivo di ricorso, riguardante il capo B), secondo il quale la Corte territoriale non avrebbe percorso un'alternativa riconduzione dell'elemento psicologico del reato al perimetro della colpa, è totalmente generico, perché puramente assertivo e privo di minime argomentazioni confutative dell'articolata struttura della motivazione, che - pag. 12 e 13 - ha rimarcato che l'imputato, pur regolarmente convocato dalla curatela con lettera raccomandata, ha omesso di presentarsi e, soprattutto, di fornire risposta, tanto da costringere l'organo della procedura a richiedere l'autorizzazione alla proroga del termine di deposito della relazione, priva dell'indispensabile supporto documentale e del contributo informativo del prevenuto. 4.11 terzo motivo, che investe la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I.f. ed il trattamento sanzionatorio, è parimenti generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha ravvisato colpa grave a carico dell'imputato per il sol fatto che non sarebbe stato adito il tribunale competente con la richiesta di fallimento in proprio, ma ha compiutamente argomentato che l'imputato fosse da tempo consapevole dello stato di decozione in cui versava l'impresa, così da determinarne, coscientemente, un progressivo aggravamento, pressochè costante dall'inizio dell'attività imprenditoriale alla data di fallimento; la sentenza impugnata, quanto all'ingente dato numerico dell'insolvenza, accresciutosi a tale data, ha richiamato la relazione del curatore - pag. 14 del provvedimento impugnato - nella parte in cui ha esaminato "nel corso del quinquennio...le passività, già rilevanti (esposizione complessiva pari ad euro 10.883.257)" che "sono aumentate di oltre 666.000 euro", sino a raggiungere la cifra di oltre 11 milioni di euro al momento della declaratoria di fallimento(e non alla data della chiusura della procedura concorsuale); è dunque evidente, anche ad arrestarsi a tale valutazione, che la garanzia patrimoniale a tutela dei creditori, soprattutto in assenza di attivo, si sia negli anni gradualmente dissolta fino ad assumere le proporzioni "negative" di un baratro incolmabile.

Quanto, da ultimo, alle lagnanze più strettamente concernenti la scelta dosimetrica, è sufficiente ricordare che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si vedano pag. 14 e 15 della sentenza impugnata, a riguardo dei numerosi pregiudizi penali del prevenuto e già beneficiato, due volte, della sospensione condizionale della pena) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; e parimenti, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è, a sua volta, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è nel nostro caso manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata, che ha positivamente citato "la gravità dei fatti di causa, le modalità dell'azione, l'intensità della colpevolezza"). 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 6.Nulla deve essere disposto sulle spese di parte civile, che ha inoltrato conclusioni scritte, peraltro tardive perché in violazione del termine di cinque giorni antecedenti l'udienza ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, neppure corredate dalla nota spese.

P.Q.M. < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceì** e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. In data 11 luglio 2023 il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bari del 13 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia per i delitti di cui agli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224, 219 primo comma r.d. n. 267/42 - capo A) - e di cui agli artt. 220, 16 n. 3 e 49 del medesimo regio decreto - capo B) - commessi in qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 7 ottobre 2015. 1.11 ricorso articola i seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Un primo motivo, distinto in tre parti, lamenta vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 217 r.d. n. 267/42, vizio di violazione di legge processuale - art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. - per immutazione del fatto in sentenza e, infine, un vizio di legge processuale e della motivazione, che si assume inesistente "su doglianza specificatamente dedotta in appello e decisiva ai fini del decidere". Le perdite d'esercizio, portate dai singoli bilanci, sarebbero decrescenti e, pertanto, non sarebbe ravvisabile aggravamento del dissesto; la Corte di merito, per respingere tali, rilevanti argomenti, avrebbe esteso le proprie valutazioni ad un periodo più ampio e diverso da quello contestato nell'imputazione, circoscritto al triennio 2012/2014; infine, l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, in quanto la formazione del debito erariale - e dunque la realizzazione del dissesto - risalirebbe agli anni 2006/2007, annualità a partire dalle quali l'impresa non ha più operato, e la sentenza di condanna avrebbe riguardato tale momento genetico dello stato di crisi, delineatosi in quell'arco temporale, ma non il suo "aggravamento" successivo, come richiesto dalla norma incriminatrice. 1.2.11 secondo motivo riguarda l'inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta di cui al capo b), perché la sentenza impugnata, ravvisando il dolo dell'imputato, non avrebbe considerato che, al più, la ritardata consegna della documentazione contabile al curatore sarebbe affetta da "mera svista", dunque caratterizzata dalla colpa, di cui al secondo comma dell'art. 220 I.f.. 1.3.Un terzo motivo, a sua volta suddiviso in tre parti, si duole di un vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 r.d. n. 267/42, all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento all'entità del passivo fallimentare, senza concentrarsi sul profilo dell -aggravamento" del dissesto nel corso degli anni di vita della società, inattiva dal 2007; anzi, la relazione del curatore fallimentare avrebbe determinato l'aumento delle passività, nel corso della procedura concorsuale - rispetto agli "oltre 11 milioni di euro contestati" - in circa 660.000 euro, ma tale importo riguarderebbe una fase diversa, a ridosso della chiusura del fallimento; il giudice, infine, non avrebbe dato conto, concretamente, delle ragioni dell'inflitto trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di presupposti inconsistenti, ovvero l'erroneo riconoscimento della sospensione condizionale della pena da parte del primo giudice e la presenza di svariati precedenti penali. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche al giudizio d'appello, sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882). Nel ricorso in esame si ripropongono, nel complesso, i motivi già disattesi in appello e solo formalmente essi si confrontano con la motivazione impugnata, limitandosi a contestarne le argomentazioni che hanno condotto alla conferma della sentenza di condanna di primo grado, in un contesto di c.d. doppia conforme. 2.La sentenza impugnata ripercorre in modo analitico, circostanziato ed inconfutabile, anche sotto il profilo dell'apprezzamento della sua intrinseca logicità, le ragioni delle conclusioni rassegnate. Quanto alla dedotta decurtazione delle "perdite di esercizio" che, secondo il ricorrente, emergerebbe dai vari bilanci di esercizio, è agevole osservare che la posta di "patrimonio netto" presenta, alla data del fallimento, un valore negativo enorme - euro 4.549.439 - a fronte del modesto capitale sociale di 18.000 euro, rimasto invariato nel corso degli anni; l'inattività della società sin dalla sua costituzione - riconosciuta dal ricorrente nell'atto di impugnazione - non ha prodotto ricavi di sorta; nel 2010 l'esposizione debitoria complessiva - che, naturalmente, prescinde dalla singola perdita di esercizio, che riguarda il risultato finale della gestione avvenuta nel corso dell'anno, che "incrementa" semmai, senza eliminarle, le perdite delle annualità precedenti - restituisce cifre milionarie, con particolare riferimento alle debenze nei confronti dell'Erario; la voce dell'attivo circolante, peraltro di dubbia attendibilità, rimane stabile, coerentemente con l'inoperatività dell'impresa, mentre ingravescente, persino dal 2001, è l'entità dei debiti nei riguardi degli enti previdenziali e del Fisco(pag. 9-10 sentenza della Corte territoriale). A ciò può aggiungersi, benchè le osservazioni svolte sarebbero bastevoli, che il ricorrente non ha neppure allegato - e non per "frammenti", ma nella loro integralità (Cass. sez.5, n.44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv.253774) - i bilanci di esercizio e le note integrative che illustrerebbero le poste, la cui iscrizione smentirebbe la ricostruzione contenuta nelle statuizioni così censurate. Va invero rammentato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in recenti e condivisibili arresti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Pertanto, il motivo di ricorso, oltre che aspecifico - perché non si misura con la "ratio decidendi" della pronuncia impugnata - si palesa anche manifestamente infondato. Come presta il fianco ad una critica di manifesta infondatezza la doglianza che pretenderebbe di individuare una presunta violazione del principio di corrispondenza tra l'accusa e la sentenza, dal momento che il capo d'imputazione sub A), a riguardo della contestazione dell'aggravamento del dissesto, non è affatto circoscritto alle annualità "2012-2014" ma è esteso al più ampio arco temporale nel quale l'imputato, preordinatannente, ha omesso, "in modo costante", di adempiere alle obbligazioni erariali; e tale esposizione ha certamente contribuito, negli anni - a partire dal 2007, anche a tener conto della lievitazione di interessi e sanzioni - ad un progressivo appesantimento del dissesto societario fino a raggiungere l'ingente passivo di circa 11 milioni di euro alla data del fallimento, come correttamente e condivisibilnnente sottolineato dalla sentenza impugnata a pagg. 9-10-11. 3.11 secondo motivo di ricorso, riguardante il capo B), secondo il quale la Corte territoriale non avrebbe percorso un'alternativa riconduzione dell'elemento psicologico del reato al perimetro della colpa, è totalmente generico, perché puramente assertivo e privo di minime argomentazioni confutative dell'articolata struttura della motivazione, che - pag. 12 e 13 - ha rimarcato che l'imputato, pur regolarmente convocato dalla curatela con lettera raccomandata, ha omesso di presentarsi e, soprattutto, di fornire risposta, tanto da costringere l'organo della procedura a richiedere l'autorizzazione alla proroga del termine di deposito della relazione, priva dell'indispensabile supporto documentale e del contributo informativo del prevenuto. 4.11 terzo motivo, che investe la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I.f. ed il trattamento sanzionatorio, è parimenti generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha ravvisato colpa grave a carico dell'imputato per il sol fatto che non sarebbe stato adito il tribunale competente con la richiesta di fallimento in proprio, ma ha compiutamente argomentato che l'imputato fosse da tempo consapevole dello stato di decozione in cui versava l'impresa, così da determinarne, coscientemente, un progressivo aggravamento, pressochè costante dall'inizio dell'attività imprenditoriale alla data di fallimento; la sentenza impugnata, quanto all'ingente dato numerico dell'insolvenza, accresciutosi a tale data, ha richiamato la relazione del curatore - pag. 14 del provvedimento impugnato - nella parte in cui ha esaminato "nel corso del quinquennio...le passività, già rilevanti (esposizione complessiva pari ad euro 10.883.257)" che "sono aumentate di oltre 666.000 euro", sino a raggiungere la cifra di oltre 11 milioni di euro al momento della declaratoria di fallimento(e non alla data della chiusura della procedura concorsuale); è dunque evidente, anche ad arrestarsi a tale valutazione, che la garanzia patrimoniale a tutela dei creditori, soprattutto in assenza di attivo, si sia negli anni gradualmente dissolta fino ad assumere le proporzioni "negative" di un baratro incolmabile. Quanto, da ultimo, alle lagnanze più strettamente concernenti la scelta dosimetrica, è sufficiente ricordare che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si vedano pag. 14 e 15 della sentenza impugnata, a riguardo dei numerosi pregiudizi penali del prevenuto e già beneficiato, due volte, della sospensione condizionale della pena) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; e parimenti, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è, a sua volta, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è nel nostro caso manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata, che ha positivamente citato "la gravità dei fatti di causa, le modalità dell'azione, l'intensità della colpevolezza"). 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 6.Nulla deve essere disposto sulle spese di parte civile, che ha inoltrato conclusioni scritte, peraltro tardive perché in violazione del termine di cinque giorni antecedenti l'udienza ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, neppure corredate dalla nota spese. P.Q.M. < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceì** e della som
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