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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 09356/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2024 (di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì del 12 aprile 2023), con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, cod. strada; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione (anche sotto forma di travisamento della prova), con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 - 4 sentenza ricorsa); la Corte territoriale, infatti, ha osservato che l'orario del sinistro (4:55) era riportato nella informativa acquisita con il consenso delle parti, che il personale intervenne alle 5:30, e che la prima prova fu eseguita alle 5:39, traendone indicazioni circa l'attitudine dimostrativa dell'esito del test alcolemico, confortato dalla sintomatologia rilevata dagli agenti intervenuti; considerato che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento (Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024, Nanni, non mass.; Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chinello, Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; cfr., anche Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573 - 01, citata dal ricorrente e solo apparentemente contraria, poiché relativa ad un accertato eseguito dopo alcune ore); considerato, in ogni caso, che i rilievi difensivi, pur denunciando formalmente il travisamento delle prove, prospettano una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); d considerato, inoltre, che dalle stesse dichiarazioni allegate al ricorso, e che si reputano travisate, emerge chiaramente che il sinistro avvenne al massimo mezz'ora prima dell'arrivo della polizia stradale (p. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2024 (di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì del 12 aprile 2023), con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, cod. strada; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione (anche sotto forma di travisamento della prova), con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 - 4 sentenza ricorsa); la Corte territoriale, infatti, ha osservato che l'orario del sinistro (4:55) era riportato nella informativa acquisita con il consenso delle parti, che il personale intervenne alle 5:30, e che la prima prova fu eseguita alle 5:39, traendone indicazioni circa l'attitudine dimostrativa dell'esito del test alcolemico, confortato dalla sintomatologia rilevata dagli agenti intervenuti; considerato che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento (Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024, Nanni, non mass.; Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chinello, Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; cfr., anche Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573 - 01, citata dal ricorrente e solo apparentemente contraria, poiché relativa ad un accertato eseguito dopo alcune ore); considerato, in ogni caso, che i rilievi difensivi, pur denunciando formalmente il travisamento delle prove, prospettano una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); d considerato, inoltre, che dalle stesse dichiarazioni allegate al ricorso, e che si reputano travisate, emerge chiaramente che il sinistro avvenne al massimo mezz'ora prima dell'arrivo della polizia stradale (p. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e es
Sentenza Cassazione n. 09356/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris