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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29300/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcl a MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che l'ha dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n.2, 61 n.5 c.p.

La ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in relazione agli artt. 546 co 1 lett. e), 125 e 129 comma 1 c.p.p., in ordine all'accertamento della responsabilità nei confronti della ricorrente e al contrasto tra fonti probatorie.

2. La parte civile costituita ha presentato memoria con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, allegando nota spese.

2. Il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995- dep. 1996, Clarke, RV.20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La sentenza impugnata opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, ritenendo prive di risultanza le circostanze dedotte dalla difesa, secondo cui la ricorrente, in ragione delle condizioni di salute e della bassa statura, non avrebbe potuto accedere all'abitazione attraverso la finestra.

La Corte rileva non solo che l'accesso dalla finestra non avrebbe richiesto particolari sforzi fisici, ma che le circostanze di spazio e di tempo in cui si sono svolti i fatti coincidono senza dubbio con il racconto della persona offesa, che, con motivazione non illogica, è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito, in armonia con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( Sez. 1 - n. 10600 del 16/02/2024 Ud. (dep. 13/03/2024) Rv. 285922 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. f\

5. Non si ritiene di dover liquidare le spese in favore della parte civile, non avendo quest'ultima fornito alcun contributo difensivo, essendosi solo limitata a chiedere la inammissibilità del ricorso ( Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla per le spese in favore della parte civile costituita D'Agostin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcl a MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che l'ha dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n.2, 61 n.5 c.p. La ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in relazione agli artt. 546 co 1 lett. e), 125 e 129 comma 1 c.p.p., in ordine all'accertamento della responsabilità nei confronti della ricorrente e al contrasto tra fonti probatorie. 2. La parte civile costituita ha presentato memoria con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, allegando nota spese. 2. Il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995- dep. 1996, Clarke, RV.20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, ritenendo prive di risultanza le circostanze dedotte dalla difesa, secondo cui la ricorrente, in ragione delle condizioni di salute e della bassa statura, non avrebbe potuto accedere all'abitazione attraverso la finestra. La Corte rileva non solo che l'accesso dalla finestra non avrebbe richiesto particolari sforzi fisici, ma che le circostanze di spazio e di tempo in cui si sono svolti i fatti coincidono senza dubbio con il racconto della persona offesa, che, con motivazione non illogica, è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito, in armonia con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( Sez. 1 - n. 10600 del 16/02/2024 Ud. (dep. 13/03/2024) Rv. 285922 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. f\ 5. Non si ritiene di dover liquidare le spese in favore della parte civile, non avendo quest'ultima fornito alcun contributo difensivo, essendosi solo limitata a chiedere la inammissibilità del ricorso ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile costituita D'Agostin
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