CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 18872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26066/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 3 febbraio 2020 n. 813; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:medici specializzandi 1. Nel 2017 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 11.7.2018 n. 14291 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 3.2.2020 n. 813 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Ritenne la Corte che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione in medicina fosse decennale e decorresse dal 27.10.1999, termine pertanto inutilmente spirato al momento di introduzione del presente giudizio (2017). 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sette differenti norme del codice civile, delle leggi 370/99 e 257/91, dell’articolo 112 c.p.c., di varie disposizioni del Trattato istitutivo dell’Unione Europea e delle tre direttive 82/76, 75/363 e 93/16. Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore della legge 370/99. I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può decorrere quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essi non potevano avere “piena conoscenza” dei loro diritti; che di conseguenza “non si comprende come essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto ancor prima che le direttive venissero recepite nell’ordinamento interno”; che con la legge 370/99 lo Stato italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione, e che in ogni caso quella legge era inapplicabile agli odierni ricorrenti, perché subordinava il diritto alla remunerazione allo svolgimento della scuola di specializzazione a tempo pieno con carattere di esclusività, requisiti reputati dai ricorrenti “non essenziali” per reclamare il risarcimento del danno. 1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bisn. 1 c.p.c.. La sentenza impugnata, infatti, è conforme al consolidato orientamento di questa Corte,i cui argomenti non sono non solo superati, ma nemmeno affrontati dai ricorrenti. In fattispecie identiche, infatti (come il difensore dei ricorrenti ben sa o dovrebbe sapere, essendo rimasto soccombente in 94 ricorsi identici al presente) questa Corte ha già ripetutamente affermato che “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3 , Ordinanza n. 10786 del 21.4.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10764 del 21.4.2023; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01, nonché - quali sentenze “capostipite” Sez. 3, Sentenze n. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17/05/2011). Tali princìpi sono stati ribaditi da ultimo, e risolutivamente, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022. 1.3. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti. In tale ultima sentenza infatti la Corte di Lussemburgo ha affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altriStati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. Del resto, la Corte digiustizia dell’Unione Europa già ventuno anni fa, e dieci anni prima dell’introduzione del primo grado presente giudizio, aveva inequivocabilmente stabilito che “l’obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione (…) dei medici specialisti (…) è incondizionato e sufficientemente preciso ” (Corte giust. CE, 3.10.2000, Gozza, in causa C-371/97, § 34). E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 2. L’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo è manifestamente irrilevante, alla luce delle considerazioni già svolte da questa Corte nelle ordinanze Sez. 3, Ordinanza n. 10786 del 21.4.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10764 del 21.4.2023, che qui possono richiamarsi integralmente. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4. Alla condanna alle spese deve far seguito la condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Costituisce, infatti, colpa grave ovvero (il che per i fini che qui rilevano, non fa differenza) abuso del processo proporre una impugnazione, o resistervi, sostenendo tesi giuridiche apertamente contrastanti con una consolidata giurisprudenza, e reiterando argomenti già numerosissime volte ritenuti infondati da questa Corte. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000 oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Schi fano Carmelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 6.000, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre