CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06865/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor GIOVANNI B. BERTOLINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio Deposi:.t CaAccileda oggi, 2 fl ttl. 2026 , • ....il • IL - LIU.411C1 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena della reclusione di anni uno e di mesi due e di euro 2.917,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione di circa 122 grammi di hashish. Il giudice ha disposto altresì la confisca del danaro e la distruzione dello stupefacente e del materiale per il confezionamento in sequestro. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen., in quanto il giudice a quo, previa riqualificazione del fatto originariamente ascritto nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, nel recepire l'accordo tra le parti, ha disposto la confisca del denaro detenuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quale provento di reato in assenza dei presupposti di legge. Precisa che si contesta al ricorrente la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e non la cessione di sostanze stupefacenti e che pertanto è illegittima l'applicazione della disciplina della confisca delle cose costituenti il profitto o provento di reato, non costituendo il denaro rinvenuto un vantaggio patrimoniale immediatamente e causalmente ricollegabile alla fattispecie contestata. Pertanto, la somma di denaro rinvenuta nelle disponibilità del ricorrente non può essere oggetto di confisca, non ricorrendo l'applicazione né dell'art. 240 cod. pen., né l'applicazione dell'art. 73, comma 7 bis, D.P.R. 309/1990, norme concernenti l'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo alcun nesso tra la res oggetto di ablazione e la fattispecie contestata. La misura ablatoria non può essere disposta neppure ai sensi dell'art. 85 bis D.P.R. 309/1990, norma introdotta con il D.L. 15 settembre 2023 n. 123, concernente la cosiddetta confisca allargata o per sproporzione, prevista dall'art. 240 bis cod. pen. Specifica, infine, che trattasi di pena illegale e che non opera quindi la preclusione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore genale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento limitatamente alla confisca di danaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diverso giudice del Tribunale di Siracusa [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si è infatti ritenuto che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 27494). Altresì, si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non è applicabile l'art. 240 cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità. Infatti, in relazione ai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possesso l'imputato, purchè ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248). 1.2.Nel caso in disamina, concernente l'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e non di cessione di sostanze stupefacenti, il giudice a quo ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, non oggetto di accordo tra le parti, effettuando una valutazione che è, da un lato, compatibile con l'applicazione della confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., laddove ha valutato "lo stato di disoccupazione dell'imputato e la circostanza per cui lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla lecita provenienza del denaro", ma dall'altro, in modo ambivalente, ha richiamato nel dispositivo l'applicazione dell'art. 240 cod. pen. e ha affermato che la somma costituisce il "provento del reato di cessione di stupefacenti", sebbene al ricorrente sia contestata la mera detenzione a fini di spaccio, e non la cessione di sostanza stupefacente. 2.Trattasi di motivazione perplessa e ambigua, che impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, all'udienza del 23/01