CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2018
Cassazione n. 26113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.42/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da s e stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente incidentale- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ANCONA r.g. n. 3241/2017,depositata i l 4/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 28 febbraio 2017 WaqarAli [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al procedimento ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008; con delibera del 6 marzo 2017 il Consiglio dell’ordine ha rigettato la richiesta. Il ricorrente ha allora presentato istanza ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002 al giudice competente per la causa. Il giudice, con ordinanza del 23 settembre 2017, ha accolto il ricorso, nonché l’istanza ai sensi del citato art. 126, ammettendo [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dalla proposizione della stessa istanza in sede giudiziale e non già dalla precedente proposizione dell’istanza al Consiglio dell’ordine di Ancona. 2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Ancona ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, al fine di ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio statale sin dalla proposizione della relativa istanza al Consiglio dell’ordine, con conseguente liquidazione delle fasi non liquidate. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza datata 4 maggio 2018, ha accolto parzialmente il ricorso in opposizione, ammettendo [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del gratuito patrocinio a far data dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio principale; il Tribunale ha così riformato il provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva liquidato i compensi per la fase introduttiva e ha condannato il Ministero della giustiziaall’ulteriore pagamento di euro 62,50. 4. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che propone ricorso incidentale, riferito ad un’unica doglianza. [OSCURATO:PERSONA] I. Per ragioni di priorità logica va per primo esaminato il ricorso incidentale del Ministero della giustizia, che denuncia “violazione degli artt. 99, 126 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.”: il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare l’inammissibilità del gravame, atteso che “non è dato impugnare il provvedimento del giudice che si è pronunciato sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 126 del d.P.R. n. 115/2002”, non trovando applicazione l’art. 170 del medesimo decreto. Il motivo non può essere accolto. Nel caso in esame, infatti, oggetto di opposizione da parte del ricorrente è stato il provvedimento di liquidazione dei compensi, provvedimento conseguente all’ammissione al beneficio statale della parte difesa adottata in virtù del citato comma 3 dell’art. 126. All’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 – a norma del quale “ nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale (così, ex multis, Cass. n. 29228/2017), così che è sicuramente esperibile nei confronti del provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio statale. II. Il ricorso principale è – come anticipato - articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “carenza di motivazione, violazione o falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. 55/2014, 82 del d.P.R. n. 115/2002, 2233 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), non avendo il Tribunale neppure applicato i valori minimi indicati nello stesso decreto”: il Tribunale non ha applicato i valori minimi indicati nel decreto 55/2014, liquidando per la fase introduttiva un importo di euro 62,50, inferiore agli importi minimi di cui al medesimo decreto. Il motivo è fondato. Il Tribunale si è, infatti , limitato ad affermare la necessaria riforma del provvedimento impugnato laddove non aveva liquidato i compensi per la fase introduttiva del giudizio e proceduto all’applicazione della necessaria dimidiazione di quanto previsto dal d.m. n. 55/2014, così condannando il Ministero della giustizia a pagare l’ulteriore compenso di euro 62,50 senza, tuttavia, specificare lo scaglione di riferimento. Va ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato d.m. le cause di valore indeterminabile – come quella in esame – si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000, il che non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (cfr. Cass. n. 968/2022 e Cass. n. 38466/2021), impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (v. Cass. n. 11887/2019), evidenziando la particolare modestia delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento dovere che nello specifico il Tribunale non ha assolto. Deve poi essere precisato che, a seguito dell’emanazione del d.m. n. 37/2018 - entrato in vigore il 27 aprile 2018 e pertanto applicabile al caso in esame - che ha modificato gli artt. 4 e 19 del d.m. del 2014, è stata eliminata l’espressione “di regola”, che aveva giustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure motivandola, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, così che oggi“il giudice non può in nessun caso diminuire oltreil 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” al d.m. (così Cass. n. 10438/2023). 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo, che lamenta “violazione dell’art. 92 c.p.c. quanto al principio della soccombenza, perché, pur avendo accolto l’opposizione, il giudice ha compensato le spese”. III. Il provvedimento impugnato deve,pertanto, essere cassato in relazione al motivo accoltodel ricorso principale e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Ancona, che liquiderà il compenso spettante al ricorrente attenendosi ai principi di diritto sopra indicati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivoe dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale;rigetta il ricorso incidentale. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Anc