CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'annessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54, terzo comma, cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato come, a fronte di una volontaria sottoposizione alla situazione di pericolo connesso alla contrazione di un debito a tassi usurari, abbia comunque voluto intercedere tra le parti al fine di agevolare e creare i rapporti finalizzati alla cessione di significativi quantità di sostanza stupefacente senza, invero, fare ricorso all'ausilio delle autorità; che, pertanto, il motivo attraverso cui si tende ad invocare l'applicazione della citata esimente dello stato di necessità non tiene conto della motivazione alla base della ritenuta responsabilità; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio, ineccepibile risulta quanto osservato dalla Corte di merito in ordine alla necessità di non determinare la pena base nel minimo edittale anche in considerazione della gravità dei fatti e del fondamentale apporto fornito dal ricorrente (in quanto fattosi promotore della individuazione dell'acquirente e partecipazione all'operazione di acquisto e cessione), fermo restando la sua riduzione in ragione dell'apprezzata situazione personale che aveva favorito, ma non necessitato, il contributo fornito per la cessione ed acquisto illeciti di sostanza stupefacente del tipo cocaina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec