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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11947/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Savona il 14 ottobre 2016 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Albenga il 12 giugno 2014 (tasso rilevato pari a g/I 1,75).

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del prelievo ematico in assenza del consenso dell'interessato, risulta reiterativa di analoga censura già esaminata e risolta negativamente dal giudice di appello in linea con l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio (misura della pena, diniego attenuanti generiche, omessa sospensione condizionale), è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in merito al disvalore del fatto e in merito all'assenza di prognosi favorevole (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 26013601; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv.24618401; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv.24625001; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv.19522501).

Considerato che il terzo motivo, che contesta i presupposti per la revoca della patente, è manifestamente infondato in relazione al disposto dell'art.186, comma 2-bis, cod. strada.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 iglier estensore Il Presidente geni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Savona il 14 ottobre 2016 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Albenga il 12 giugno 2014 (tasso rilevato pari a g/I 1,75). Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del prelievo ematico in assenza del consenso dell'interessato, risulta reiterativa di analoga censura già esaminata e risolta negativamente dal giudice di appello in linea con l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio (misura della pena, diniego attenuanti generiche, omessa sospensione condizionale), è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in merito al disvalore del fatto e in merito all'assenza di prognosi favorevole (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 26013601; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv.24618401; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv.24625001; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv.19522501). Considerato che il terzo motivo, che contesta i presupposti per la revoca della patente, è manifestamente infondato in relazione al disposto dell'art.186, comma 2-bis, cod. strada. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 iglier estensore Il Presidente geni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] C
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