CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 30377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente Rep. ORDINANZA Ud. 18/05/2022 sul ricorso 32107-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PUNZI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ROSSI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MONINA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE DI APPELLO di NAPbtídepositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1757/19, del 28 marzo 2019, della Corte di Appello di Napoli che - pronunciandosi quale giudice del rinvio, dopo che questa Corte (con sentenza n. 27992/17, del 23 novembre 2017) aveva cassato la precedente decisione con cui la Corte capitolina aveva dichiarato inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., il gravame esperito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 378/08, del 15 febbraio 2008, del Tribunale di Napoli - ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a dichiarazioni rese da costui e ritenute, dall'allora attore, di natura calunniosa o, comunque, diffamatoria. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente - in passato magistrato ordinario, in servizio presso il Tribunale di Salerno con funzione di Presidente della sezione lavoro - di aver subìto un procedimento penale per reati asseritamente commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, apprendendo, in occasione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che il [OSCURATO:PERSONA] (suo collega d'ufficio) aveva reso al P.M. presso il Tribunale di Napoli sommarie informazioni testimoniali, da esso [OSCURATO:PERSONA] ritenute non veritiere, oltre che calunniose e, comunque, diffamatorie. Sporta, pertanto, denuncia/querela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 371-bis e 368 cod. pen. (anche in ragione del fatto che quelle dichiarazioni avevano determinato la richiesta di rinvio a giudizio di esso [OSCURATO:PERSONA], dando origine ad un processo penale conclusosi solo in appello con il definitivo suo proscioglimento), l'odierno ricorrente incardinava, inoltre, un giudizio risarcitorio nei confronti del proprio collega. L'iniziativa, in particolare, era finalizzata a conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali subiti, "sub specie", in primo luogo, di lesione della sua immagine personale e professionale, nonché, in secondo luogo, di danno biologico, alla vita di relazione, esistenziale e morale, in ragione di una "depressione reattiva" originata da quei fatti. Costituitosi in giudizio il convenuto, non solo per resistere alla domanda, ma pure per proporre riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ., l'attore, a propria volta, agiva in via di "reconventio reconventonis", in relazione alla pretesa del convenuto di vedere affermata la responsabilità aggravata di esso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, l'adito Tribunale di Napoli - acquisita la documentazione prodotta dalle parti e respinta l'istanza di ammissione di prova orale, formulata dall'attore - rigettava la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] (ma anche la riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ. del [OSCURATO:PERSONA]), pronuncia, come detto, confermata dal giudice di appello, che dichiarava inammissibile - per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ. - il gravame esperito dall'attore soccombente. Accolto, viceversa, il ricorso per cassazione con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamentava l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte napoletana, quale giudice del rinvio, rigettava, questa volta nel merito, il gravame dallo stesso esperito. 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4), e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 100, 112, 115 e 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che "omesso esame della documentazione prodotta quale fatto decisivo ai fini della decisione del giudizio oggetto di discussione tra le parti", nonché, infine, "motivazione apparente". Si censura la sentenza di appello, innanzitutto, "per aver omesso l'esame della documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, assolutamente decisiva per la definizione del giudizio, incorrendo in un duplice grave vizio". La pronuncia impugnata, infatti, sarebbe in primo luogo "affetta da nullità", per avere la Corte territoriale "utilizzato una scarna motivazione «per relationem» in ordine alle prove, soprattutto quelle documentali, fornite dall'odierno ricorrente e mai esaminate". Si richiama, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] al principio affermato da questa Corte, secondo cui il provvedimento giurisdizionale "che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione" (è citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2017, n. 9952). Sotto questo profilo, dunque, si rimarca come la sanzione della nullità continui ancora oggi a colpire la motivazione non solo irriducibilmente contraddittoria od obiettivamente incomprensibile, bensì anche quella "meramente apparente". In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità perché la suddetta motivazione "per relationem" non consentirebbe "di comprendere in base a quale esame critico condotto dalla Corte di Appello dei motivi di gravame si sia giunti al rigetto" degli stessi. Si richiama, sul punto, il ricorrente al principio secondo deve "ritenersi nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata «per relationem» alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame" (sono citate Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16294 e Cass. Sez. Lav., sent. 25 ottobre 2018, n. 27112, Rv. 651205-01). Orbene, evidenzia il ricorrente, "la diretta pregnanza probatoria" dei documenti da esso prodotti sarebbe stata "dissolta dalla Corte di Appello di Napoli nel contesto di una «più complessa vicenda» con risvolti penali e disciplinari a carico del [OSCURATO:PERSONA] o nel contesto di un «modus» consistito in asserite violazioni tabellari" dal medesimo perpetrate. Emblematica, in tal senso, sarebbe la "chiara ed evidente contorsione" della Corte territoriale nel trarre "impensabili avalli" alle false dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] da una "sentenza penale di primo grado totalmente e severamente riformata dal giudicato assolutorio", ovvero dalla "pronuncia disciplinare" dalla quale "emergerebbero violazioni tabellari come tali non legittimanti in nessun caso false assertive" come quelle addebitate dal [OSCURATO:PERSONA] al convenuto in giudizio. Per contro, in relazione a ciascuna delle quattro dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e indicate dal [OSCURATO:PERSONA] come non veritiere - ovvero: a) che tutti i giudici della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, appositamente convocati in una riunione il 13 febbraio 2001, avrebbero sostenuto che il riequilibrio dei ruoli non era né necessario né giustificato; b) che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a chiedere alcuna variazione tabellare in ordine alle assegnazioni straordinarie concordate con quel medesimo documento del 13 febbraio 2001; c) che "il riequilibrio dei ruoli" dal medesimo proposto non era che un pretesto, non essendovi alcuna necessità a riguardo; d) che egli, infine, avrebbe riservato un iter privilegiato, sia quanto ai tempi di definizione che all'esito, alle controversie proposte dagli [OSCURATO:PERSONA] e Marchesani - sarebbe mancata, da parte della Corte napoletana, una puntuale disamina dei documenti idonei a comprovarne la falsità e, con essa, pertanto, la fondatezza dei motivi di gravame. Di qui, dunque, il denunciato vizio motivazionale, richiamandosi il ricorrente, sul punto, al principio affermato da questa Corte e secondo cui, "se il giudice di merito è libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene più attendibili, egli tuttavia, stante l'obbligo di decidere la controversia sulla base delle prove prodotte in giudizio e di motivare la propria decisione, deve dar conto di avere esaminato il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo e di non avere quindi ignorato elementi di prova astrattamente decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione" (è citata Cass. Sez. 2, sent. 8 febbraio 2013, n. 3137). 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 100, 112, 115 e 132 cod. proc. civ., nonché omessa valutazione della rilevanza delle istanze istruttorie, e segnatamente della prova testimoniale articolata. Il ricorrente si duole del fatto che, sebbene egli avesse reiterato in sede di appello le proprie istanze istruttorie, aventi ad oggetto prova sia per interpello che per testi, nulla la Corte territoriale ha statuito sul punto, contravvenendo all'art. 112 cod. proc. civ. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 595 cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata merita censura "per la evidente e palese erroneità nella mancata valutazione, nella concreta fattispecie, della lesione dell'onore e della reputazione" di esso [OSCURATO:PERSONA], così come "perpetrata con le dichiarazioni che il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha Oasciato al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e, come pure provato, documentalmente smentite". Nel rammentare come l'onore, il decoro e la reputazione siano beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona, come tali "assoluti, indisponibili e imprescrittibili", il ricorrente si richiama alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (è citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2001, n. 6507). Orbene, nella specie, non vi sarebbe dubbio alcuno che con il comportamento posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] "vi sia stata una lesione dell'onore e della reputazione dell'odierno ricorrente". Errata, pertanto, sarebbe la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto "sostanzialmente vere" le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], giacché "delle due l'una: le kt, dichiarazioni o sono vere o sono false", donde\SI comprende il ricorso all'avverbio "sostanzialmente". Del pari errata sarebbe l'affermazione immediatamente successiva della Corte territoriale, la quale ha escluso - nelle dichiarazioni sottoposte al suo esame - "qualsivoglia contenuto dolosamente diretto a screditare il [OSCURATO:PERSONA]", dal momento che, sottolinea il ricorrente, la diffamazione richiede sul piano soggettivo la semplice consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, a prescindere dall'effettiva intenzione dell'agente di recare una tale offesa, giacché per configurare il delitto in esame non occorre il dolo specifico, bastando quello generico, persino nelle forme del c.d. "dolo eventuale". Di conseguenza, se la Corte territoriale "avesse" - come il ricorrente sottolinea di avere "reiteratamente richiesto" - "esaminato la documentazione prodotta e, comunque, avesse ammesso l'attività istruttoria", sarebbe pervenuta "al definitivo accertamento della non verità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, alla declaratoria di sussistenza di una diffamazione in danno dell'odierno ricorrente". 3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., "con riferimento agli artt. 24 Cost. e 112 cod. proc. civ.". Si censura la sentenza impugnata anche per aver "erroneamente statuito in relazione alla condanna alle spese dell'odierno ricorrente di tutti i gradi e fasi di giudizio", senza considerare che all'esito del giudizio celebrato da questa Corte e concluso con l'ordinanza n. 27992/17 (e, quindi, del primo giudizio di appello innanzi alla Corte partenopea), egli era risultato totalmente vittorioso, essendo stata riconosciuta l'illegittimità della statuizione con cui il proposto gravame era stato, allora, ritenuto inammissibile, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo - che si articola in due diverse censure, l'una di omesso esame di elementi istruttori, l'altra di vizio motivazionale - è inammissibile. 6.1.1. Per un verso, infatti, esso contesta la sentenza impugnata "per aver omesso l'esame della documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, assolutamente decisiva per la definizione del giudizio". Sotto questo profilo, tuttavia, deve rilavarsi, in via preliminare, che l'omessa disamina di risultanze istruttorie "non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa" (qui, peraltro, neppure compiutamente identificato, a meno di non volerlo intendere - ciò che, però, renderebbe la censura inammissibile, per le ragioni di cui si dirà - nell'assenza di veridicità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]) "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1°Iuglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01). D'altra parte, come appena rilevato, se il "fatto" omesso fosse la falsità delle "assertive" del [OSCURATO:PERSONA] (per usare il linguaggio del ricorrente), dovrebbe riconoscersi che la censura investirebbe, inammissibilmente, una "questione", e non un fatto, se è vero che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., è ipotizzabile quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308- 01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non nnassimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni" (Cass. Sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413 - 01). Né, infine, è senza rilievo la circostanza che la censura di omesso esame investa una pluralità di documenti, che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di "fatto" decisivo di cui alla norma testé menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (come "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) "è evidente l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d'appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato dalla Corte d'appello, il vario insieme dei materiali di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01). Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità di quella censura "che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" - quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa - "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). 6.1.2. Per altro verso, neppure potrebbe ritenersi fondata la censura che ipotizza il vizio motivazionale, contestando la sentenza impugnata sul presupposto che "la diretta pregnanza probatoria" dei documenti da esso [OSCURATO:PERSONA] prodotti sarebbe stata "dissolta dalla Corte di Appello di Napoli nel contesto di una «più complessa vicenda» con risvolti penali e disciplinari a carico del [OSCURATO:PERSONA] o nel contesto di un «modus» consistito in asserite violazioni tabellari" dal medesimo perpetrate nella qualità, già rivestita, di Presidente di sezione del Tribunale di Salerno. Invero, la sentenza impugnata rileva che il fatto - oggetto delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 362 cod. proc. pen. - costituito dalla violazione dei criteri tabellari da parte del [OSCURATO:PERSONA] (per concentrare, nel proprio ruolo, le controversie di alcuni avvocati, allo scopo di favorirli, secondo l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura delle Repubblica di Napoli, rimasta poi priva di riscontro all'esito del giudizio per il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.), è risultato confermato da una serie di elementi. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che il [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario "di una delibera del C.S.M. di trasferimento d'ufficio, a norma dell'art. 2 del R.D.L. 511/1946, per condotte poste in essere in qualità di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno", condotte, in particolare, "concretatesi nell'assegnazione effettuata se stesso, in deroga ai criteri tabellari, di numerosissimi ricorsi seriali proposti da difensori a lui legati da particolari rapporti di confidenza e, più in generale, per il ricorso a strumenti di riequilibrio dei carichi di lavoro attraverso procedure scorrette e non rispettose delle regole tabellari vigenti", oltre che "per la mancata organizzazione di riunioni ex art. 47 -quater O.G. al fine di dirimere il contrasto di orientamenti giurisprudenziali della sezione con riferimento proprio alle questioni giuridiche poste dai predetti ricorsi". Del resto - si legge sempre nella pronuncia impugnata - anche la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli, di proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 319-ter cod. pen., è pervenuta a tale esito "per difetto di prova non già delle violazioni tabellari - integranti, nella prospettazione accusatoria, il modus della condotta criminosa - bensì dei vantaggi - cioè del fine - che sarebbero derivati agli avvocati asseritamente favoriti dalla condotta ipotizzata a carico del [OSCURATO:PERSONA]". In senso analogo, peraltro, si attesta, in sentenza, essersi pronunciato anche il giudice disciplinare, sia di merito che di legittimità, nel sanzionare, su tale piano, il [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di motivazione più che adeguata, considerato che il vizio di motivazione apparente è ormai configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass.12 Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), che è quanto, invece, dichiaratamente sollecita l'odierno ricorrente. Né può considerarsi ancora attuale l'affermazione di questa Corte secondo cui, "se il giudice di merito è libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene più attendibili, egli tuttavia, stante l'obbligo di decidere la controversia sulla base delle prove prodotte in giudizio e di motivare la propria decisione, deve dar conto di avere esaminato il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo e di non avere quindi ignorato elementi di prova astrattamente decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione" (così Cass. Sez. 2, sent. 8 febbraio 2013, n. 3137, non massimata), trattandosi di giurisprudenza formatasi in relazione all'applicazione del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che - come ricordato - consentiva il sindacato anche sulla "sufficienza" della motivazione.Oggi, per contro, deve ribadirsi sia che la violazione dell'art.115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01), nonché, più in generale, che l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. n. 11892 del 2016, cit.; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458). 6.2. Il secondo motivo non è fondato. 6.2.1. In base a quanto si legge a pag. 6 del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA], lungi dal proporre un motivo di gravame in relazione alla mancata ammissione della prova, ha chiesto - "in subordine" ai motivi proposti - di "ammettere ed espletare la complessiva prova orale in primo grado". Siffatta censura è infondata, dovendo darsi seguito al principio - enunciato, tra l'altro, proprio con specifico rifermento alla mancata ammissione di prova testimoniale - secondo cui "il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2005, n. 14611, Rv. 584883-01; nello stesso senso Cass. Sez. Lav., sent. 17 marzo 2004, n. 5421, Rv. 571807-01; Cass. Sez. Lay., sent. 10 maggio 1995, n. 5106, Rv. 492429-01). Nella specie, l'apparato motivazionale che sorregge il rigetto della domanda risarcitoria, basato com'è sul riferimento ai provvedimenti adottati a carico del [OSCURATO:PERSONA], in sede penale, disciplinare e "paradisciplinare" (ovvero, nella procedura per incompatibilità ambientale ex art. 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511), integra motivazione implicita di rigetto della reiterata istanza di ammissione della prova testimoniale. 6.3. Il terzo motivo è infondato. 6.3.1. Invero, non coglie nel segno il tentativo del ricorrente di appuntarsi sulla duplice affermazione della Corte partenopea che qualifica come "sostanzialmente" vere le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, inoltre, non essere state le stesse "dolosamente dirette" a screditare il [OSCURATO:PERSONA]. Invero, ad escludere la ricorrenza della condotta - asseritamente - diffamatoria del [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente il rilievo della veridicità delle sue dichiarazioni, come risultante in modo obbiettivo (al di là dell'uso dell'avverbio "sostanzialmente") dal testo della sentenza impugnata. Il rilievo che la veridicità delle dichiarazioni riveste ai fini dell'esclusione dell'illecito di cui all'art. 595 cod. pen. - in ciò essendo corretta la prospettazione del ricorrente - non può essere posto in discussione. Questa Corte, infatti, ha affermato che i testimoni giudiziari, "se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione", fermo restando che nel caso in cui, invece, "essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito" (Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2008, n. 6041, Rv. 602115-01; in senso analogo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2001, n. 5146, Rv. 545682-01). Ciò premesso, la sentenza impugnata - anche attraverso il già descritto confronto con il materiale documentale di cui si è detto (i provvedimenti pronunciati dal giudice penale, quelli adottati dal C.S.M. in sede paradisciplinare e disciplinare, e, nel secondo caso, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte), ha affermato che il fatto dell'avvenuta violazione dei criteri tabellari da parte del [OSCURATO:PERSONA], cioè la "sostanza" delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], risultava conforme al vero. E ciò avendo costui "rappresentato opinioni, sensazioni e soprattutto fatti che non sono risultati oggettivamente falsi", specie considerando che non fu certo il medesimo "a promuovere l'iniziativa presso il dovendo "rispondere a domande rivoltegli dall'organo di indagine su fatti specifici che interessavano il proprio ufficio, sicché la portata delle sue dichiarazioni non era, certo, nel senso di propalare a terzi contenuti diffamatori, ma semplicemente rappresentativa di uno stato di fatto oggettivamente esistente e noto, non solo in ambito strettamente magistratuale", avendo, inoltre, trovato "corrispondenza le sue dichiarazioni con quelle di altri operatori del diritto". Si tratta, segnatamente, di quelle rese dal cancelliere [OSCURATO:PERSONA], sentito quale teste, che confermava non solo il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assegnato "a se stesso la maggior parte delle controversie seriali contro [OSCURATO:SOCIETA].", ma pure che molti esponenti del foro si erano lamentati dei "rapporti intercorrenti tra il dott. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]", e in particolare della collaborazione di costui, e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], "sia per la redazione delle sentenze relative ai ricorsi seriali dagli stessi proposti, sia con riguardo a cause nelle quali gli stessi non assumevano un incarico difensivo". Ne consegue, dunque, che a prescindere dall'uso dell'avverbio "sostanzialmente" (e dall'affermazione secondo cui le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] non erano "dolosamente dirette" a screditare il [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza impugnata ha motivato le ragioni per le quali le dichiarazioni raccolte dal P.M. napoletano dovessero considerarsi veridiche, con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., idonea a escludere la ricorrenza dell'illecito di cui all'art. 595 cod. pen. 6.4. Infine, il quarto motivo di ricorso è anch'esso non fondato.6.4.1. Va, infatti, ribadito che "il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite", donde "può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte" (Cass. Sez. 1, sent. 9 ottobre 2015, n. 20289, Rv. 637441-01), e ciò perché "il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2008, n. 15483, Rv. 603368-01, Cass. Sez. 2, sent. 12 settembre 2014, n. 19345, Rv. 633115-01). 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in C 6.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo