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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15335/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39560/24 Udienza del 26 marzo 2024 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Cort ?. di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermi iato la pena e confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624 ,625 e 633 cod.i Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione i legge poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi elementi tali da provare che vi fosse stata effettiva sottrazione consapevole ed illecita di energia elettrica da parte dell'imputata, i ié che il luogo considerato fosse adibito a privata dimora della medesima - nonché il secc -do motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art 633 e 54 cod.p en., poiché la motivazione della sentenza di II grado sarebbe troppo generica e non passereb , )e il vaglio del ragionevole dubbio sul punto - sono inammissibili dal momento che viene in gio , o il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione m n solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino ch.

Ila necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugi ato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

In questa senso, si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che danno adeguatamer te conto della risposta della Corte distrettuale sui punti devoluti con il ricorso e che la ricorren e non affronta che con una reiterazione delle doglianze.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge n relazione al trattamento sanzionatorio sancito in grado di appello - è manifestamente infon iato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali dell, vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione raffi Irzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, lel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c pd. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 de 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/0692009, Denaro, Rv. 245596).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est s.re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39560/24 Udienza del 26 marzo 2024 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Cort ?. di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermi iato la pena e confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624 ,625 e 633 cod.i Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione i legge poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi elementi tali da provare che vi fosse stata effettiva sottrazione consapevole ed illecita di energia elettrica da parte dell'imputata, i ié che il luogo considerato fosse adibito a privata dimora della medesima - nonché il secc -do motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art 633 e 54 cod.p en., poiché la motivazione della sentenza di II grado sarebbe troppo generica e non passereb , )e il vaglio del ragionevole dubbio sul punto - sono inammissibili dal momento che viene in gio , o il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione m n solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino ch. Ila necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugi ato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). In questa senso, si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che danno adeguatamer te conto della risposta della Corte distrettuale sui punti devoluti con il ricorso e che la ricorren e non affronta che con una reiterazione delle doglianze. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge n relazione al trattamento sanzionatorio sancito in grado di appello - è manifestamente infon iato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali dell, vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione raffi Irzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, lel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c pd. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 de 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/0692009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est s.re
Sentenza Cassazione n. 15335/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris