CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente la sussistenza del delitto di calunnia è teso a prospettare una alternativa lettura e rivalutazione delle risultanze processuali nonché riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha evidenziato che la tesi sostenuta dal ricorrente che assumeva la autenticità del furto dell'auto non reggesse al confronto con la lineare dichiarazione delle persona offese che, in possesso della chiave dell'auto che si presentava in pessime condizioni, avevano affermato di aver ricevuto la stessa proprio dal Tavormina, trasportandola con un carro attrezzi in quanto non circolante (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07