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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 00366/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG 5 .

S 42-0x; ute_ lese, csa.til c..324/ 5-0 e.tyc 1.01~-t-ki 4;4.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Campobasso - quale giudice della esecuzione - ha revocato la pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 giugno 2012 (definitiva il 5 novembre 2013). 1.1 In motivazione si precisa che, entro il termine dei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, il Murrja ha commesso altro delitto (in data 7 dicembre 2015) per il quale ha riportato condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, il che determina l'applicabilità della previsione di legge di cui all'art. 168, comma n.1,cod.pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente osserva che le due violazioni di legge penale (ricettazione nel primo caso e reingresso illegale nel territorio dello Stato, nel secondo caso) non sono della stessa indole e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l'ipotesi di revoca del beneficio di cui all'art.168; comma 1, n.1, cod.pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Osserva il Collegio che non vi è ragione alcuna per discostarsi dal consolidato orientamento interpretativo per cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (tra le molte, Sez.

VI, n. 19507 del 22.3.2018, rv 273383).

Nel caso in esame il fatto giudicato posteriormente è pacificamente un delitto, il che rendeva obbligatoria la revoca della sospensione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG 5 . S 42-0x; ute_ lese, csa.til c..324/ 5-0 e.tyc 1.01~-t-ki 4;4.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Campobasso - quale giudice della esecuzione - ha revocato la pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 giugno 2012 (definitiva il 5 novembre 2013). 1.1 In motivazione si precisa che, entro il termine dei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, il Murrja ha commesso altro delitto (in data 7 dicembre 2015) per il quale ha riportato condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, il che determina l'applicabilità della previsione di legge di cui all'art. 168, comma n.1,cod.pen. . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente osserva che le due violazioni di legge penale (ricettazione nel primo caso e reingresso illegale nel territorio dello Stato, nel secondo caso) non sono della stessa indole e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l'ipotesi di revoca del beneficio di cui all'art.168; comma 1, n.1, cod.pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Osserva il Collegio che non vi è ragione alcuna per discostarsi dal consolidato orientamento interpretativo per cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (tra le molte, Sez. VI, n. 19507 del 22.3.2018, rv 273383). Nel caso in esame il fatto giudicato posteriormente è pacificamente un delitto, il che rendeva obbligatoria la revoca della sospensione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 00366/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris