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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01674/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conciusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 26083,2(12? [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 22/04/2022 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, ha disposto il sequestro preventivo di una recinzione lunga circa duecento metri, posizionata su tre lati perimetrali, costituita da 101 traverse in legno infisse al terreno (alte circa mt. 2,30 e distanti l'una dall'altra mt. 2,00) e rete metallica, realizzata 'ex novo' in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza di autorizzazione. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge osservando che, trattandosi di sostituzione della precedente recinzione, l'opera non necessitava dell'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede la lettera A.13 dell'allegato al d.P.R. n. 31 del 2017 (Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata), non rilevando che la precedente recinzione fosse semi-distrutta e che quella nuova non fosse stata realizzata esattamente nello stesso tracciato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo deil'ornessa motivazione il ordine al motivo di riesame, trascritto a verbale, che l'altezza dei pali sarebbe stata abbassata a lavori finiti onde mantenere le dimensioni dell'opera precedente. 2.11 ricorso è inammissibile 3.0sserva il Collegio: 3.1.dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che la recinzione che la ricorrente stava realizzando era nuova e non in sostituzione di quella precedente, semi-distrutta e di fatto non più esistente; inoltre non rispettava il preesistente tracciato perché posta a distanza da quello precedente; 3.2.da questi dati di fatto il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento che si trattasse di una nuova opera non riducibile agli intervento minimi di cui alla lettera A13 dell'allegato al Regolamento di cui al d.P.R. n. 31, cit.; 3.3.orbene, appare evidente che le censure proposte con l'odierno ricorso si spingono oltre il limite consentito dall'art. 325 cod. proc. pen. che ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali solo per violazione di legge; 3.4.questa Corte ha reiteratamente affermato che, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 aei 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01); 3.5.motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausoie di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 3.6.anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n.28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.); 3.7.in tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziati() dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devoluti vo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»); 3.8.nei caso di specie, come detto, non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione essendo evidente che oggetto di doglianza non è tanto il fatto in sé, così come descritto dal provvedimento impugnato, bensì il malgoverno delle prove utilizzate ai fini della sua ricostruzione; ciò che viene dedotto è dunque un vizio argomentativo-motivazionale non sindacabile in questa sede; 3.9.sotto altro profilo, la realizzazione di una recinzione diversa per consistenza e collocazione rispetto a quella precedente costituisce intervento che non può essere qualificato come "sostituzione" e che, pertanto, in alcun modo rientra tra quelli esonerati, a norma della lettera A.13 dell'allegato al Regolamento, dalla necessità dell'autorizzazione; 3.10.il concetto di sostituzione e di adeguamento presuppone il mantenimento (adeguamento) o la replica (sostituzione) dell'opera preesistente, non la sua "sostituzione" con un'opera nuova, diversa, per consistenza e collocazione fisica, da quella preesistente;3.11.I'affermata intenzione di ridurre l'altezza dei pali non muta il quadro di fatto rappresentato dal Tribunale il quale non può, secondo gli auspici della ricorrente, avvalersi di impalpabili intenzioni postume per sovvertire i (e dare un diverso significato ai) fatti nella loro dimensione oggettiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conciusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 26083,2(12? [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 22/04/2022 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, ha disposto il sequestro preventivo di una recinzione lunga circa duecento metri, posizionata su tre lati perimetrali, costituita da 101 traverse in legno infisse al terreno (alte circa mt. 2,30 e distanti l'una dall'altra mt. 2,00) e rete metallica, realizzata 'ex novo' in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza di autorizzazione. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge osservando che, trattandosi di sostituzione della precedente recinzione, l'opera non necessitava dell'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede la lettera A.13 dell'allegato al d.P.R. n. 31 del 2017 (Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata), non rilevando che la precedente recinzione fosse semi-distrutta e che quella nuova non fosse stata realizzata esattamente nello stesso tracciato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo deil'ornessa motivazione il ordine al motivo di riesame, trascritto a verbale, che l'altezza dei pali sarebbe stata abbassata a lavori finiti onde mantenere le dimensioni dell'opera precedente. 2.11 ricorso è inammissibile 3.0sserva il Collegio: 3.1.dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che la recinzione che la ricorrente stava realizzando era nuova e non in sostituzione di quella precedente, semi-distrutta e di fatto non più esistente; inoltre non rispettava il preesistente tracciato perché posta a distanza da quello precedente; 3.2.da questi dati di fatto il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento che si trattasse di una nuova opera non riducibile agli intervento minimi di cui alla lettera A13 dell'allegato al Regolamento di cui al d.P.R. n. 31, cit.; 3.3.orbene, appare evidente che le censure proposte con l'odierno ricorso si spingono oltre il limite consentito dall'art. 325 cod. proc. pen. che ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali solo per violazione di legge; 3.4.questa Corte ha reiteratamente affermato che, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 aei 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01); 3.5.motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausoie di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 3.6.anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n.28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.); 3.7.in tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziati() dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devoluti vo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»); 3.8.nei caso di specie, come detto, non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione essendo evidente che oggetto di doglianza non è tanto il fatto in sé, così come descritto dal provvedimento impugnato, bensì il malgoverno delle prove utilizzate ai fini della sua ricostruzione; ciò che viene dedotto è dunque un vizio argomentativo-motivazionale non sindacabile in questa sede; 3.9.sotto altro profilo, la realizzazione di una recinzione diversa per consistenza e collocazione rispetto a quella precedente costituisce intervento che non può essere qualificato come "sostituzione" e che, pertanto, in alcun modo rientra tra quelli esonerati, a norma della lettera A.13 dell'allegato al Regolamento, dalla necessità dell'autorizzazione; 3.10.il concetto di sostituzione e di adeguamento presuppone il mantenimento (adeguamento) o la replica (sostituzione) dell'opera preesistente, non la sua "sostituzione" con un'opera nuova, diversa, per consistenza e collocazione fisica, da quella preesistente;3.11.I'affermata intenzione di ridurre l'altezza dei pali non muta il quadro di fatto rappresentato dal Tribunale il quale non può, secondo gli auspici della ricorrente, avvalersi di impalpabili intenzioni postume per sovvertire i (e dare un diverso significato ai) fatti nella loro dimensione oggettiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process
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