CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto kg. 3,130 di marijuana e gr. 7 di hashish, a fini di spaccio. 2. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di impugnazione, con cui fa valere il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità.( Assume che la Corte territoriale non fornisce risposta ad uno dei motivi di appello formulati dal ricorrente, con il quale si contestava la falsità del verbale di arresto del 19 giugno 2020, ove si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato una settimana prima, proprio mentre usciva dall'abitazione, ovvero dall'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] 21, dove è stata ritrovata la sostanza stupefacente, mentre la circostanza è smentita dal verbale di arresto del 16 giugno 2020, prodotto al giudice di merito ed allegato al ricorso. In siffatta ultima data, invero, l'imputato era stato arrestato, ma non in via [OSCURATO:PERSONA], bensì in piazza [OSCURATO:PERSONA], nei pressi della paninoteca [OSCURATO:PERSONA]. Né la Corte territoriale ha dato riscontro alla doglianza con cui si sottolineava che al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] non fu ritrovato un secondo mazzo di chiavi dell'appartamento in cui era detenuta la droga, condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, insieme alla residenza di [OSCURATO:PERSONA] in altra zona della città, via Dante 424, doveva indurre ad escludere la sussistenza del dolo di concorso e l'efficienza causale della condotta dell'imputato, posto che egli non abitava in via [OSCURATO:PERSONA], né aveva le chiavi di quell'appartamento e non poteva essere neppure consapevole della detenzione dello stupefacente da parte di Kinteh. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, allegando i verbali di arresto del 16 giugno 2020 e del 19 giugno 2020. 4. [OSCURATO:PERSONA] formula, a sua volta, un unico motivo di ricorso, con cui fa valere la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Lamenta che la Corte territoriale, benché specificamente sollecitata con il gravame, non abbia motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, infliggendo all'imputato la medesima pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ancorché Kinteh, gravato da un solo precedente risalente al 2015, diversamente dal coimputato, abbia ammesso gli addebiti. Deduce, altresì, l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, non contenuta nei minimi edittali, rilevando che, al di là del peso lordo, il principio attivo della sostanza è pari a complessivi gr. 108,56. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Pocuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. L'unico motivo formulato è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, si pone a confronto con la censura introdotta con l'appello, relativa al contenuto del verbale di arresto del 19 giugno 2020 ed alla circostanza che il precedente arresto non fosse intervenuto mentre [OSCURATO:PERSONA] usciva dall'abitazione di Kinteh, affermando che si tratta di elementi che non incidono sulla decisione. Invero, il giudice di seconda cura formula su altra base, -e non su quanto riportato nel verbale del 19 giugno 2020 in ordine all'arresto del 16 giugno 2020- la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto, osservando che droga si trovava in un piccolo monolocale, locato da Kinteh al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva accesso, tanto è vero che gli operanti lo videro entrare, con le chiavi, nel portone di via [OSCURATO:PERSONA], per poi accedere, attraverso un'altra porta in ferro, con le medesime chiavi, all'abitazione, prima di venire bloccato dalle forze dell'ordine, che perquisendo l'appartamento -ove era presente Kinteh- trovarono lo stupefacente, custodito in una borsa da viaggio. Su questa base, la Corte territoriale giudica che il possesso delle chiavi da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia elemento idoneo a far ritenere il suo concorso nel reato di detenzione, stante la libertà del medesimo di accedere all'immobile in cui è stata rinvenuta la droga, anche quando il conduttore si trovava in casa. La sentenza, peraltro, argomenta implicitamente anche sull'indifferenza del mancato rinvenimento di un doppio mazzo di chiavi, proprio facendo riferimento alla sicura disponibilità del locale da parte dell'imputato. La motivazione, dunque, è scevra dalle carenze e dai vizi logici che le vengono addebitati. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. 4. La Corte territoriale, infatti, nell'esercizio del potere discrezionale che spetta al giudice nella determinazione della pena, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ha ritenuto che la confessione resa da Kinteh non giustificasse, di per sé sola, un giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche. e Il fatto che il medesimo bilanciamento, in regime di equivalenza della recidiva alla diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., sia stato esteso anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA] non costituisce vizio di motivazione, posto che è stata esclusa la valenza della confessione ai fini del giudizio ex art. 69 cod. pen.. D'altro canto, un diverso trattamento fra imputati, concorrenti nel medesimo reato, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche o al bilanciamento delle circostanze non è sintomo di disparità, purché esso sia motivato (Sez. 3, Sentenza n. 40322 del 23/06/2016, PM/Salzano, Rv. 268276). In questo caso viene spiegata l'identità di trattamento, il che esaudisce l'obbligo motivazionale. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]