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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1955

ECLI:EU:C:1955:11
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61954C0007 Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Mi onoro presentarvi le mie conclusioni in merito alla domanda d'intervento introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] del Granducato di Lussemburgo nelle cause: 1 o «Groupement des [OSCURATO:PERSONA]» contro l'[OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; 2 o «Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg» contro la predetta [OSCURATO:PERSONA] del Granducato ha chiesto d'intervenire nei processi sovraindicati per sostenere le ragioni della convenuta; le relative istanze, come è stato rilevato dal signor Giudice relatore, furono presentate poco prima della chiusura del procedimento scritto.

La questione dell'ammissibilità si presenta negli stessi termini per l'una e per l'altra istanza d'intervento.

Con l'odierna ordinanza la Corte ha consentito a che tutte le parti in causa discutano congiuntamente su entrambe le istanze.

Anch'io posso quindi esaminarle unitamente.

L'unica condizione di fatto che l'art. 34 dello Statuto pone per l'ammissibilità dell'intervento è l'interesse all'esito del provesso che nel testo francese del Trattato è definito nei seguenti termini: «Les personnes … justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour», nel testo ufficiale tedesco con le seguenti parole: «… Personen, die ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhangigen Rechtsstreits haben …» e nel testo ufficiale olandese nei seguenti termini: «… Personen die kunnen bewijsen, dat zij belang hebben…»; il testo italiano corrisponde a quello francese. [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese ha eposto quale è il suo interesse a sostenere le conclusioni formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] acche i ricorsi siano respinti ed a dare appoggio alla predetta onde ottenga vittoria in causa.

I due ricorrenti e la convenuta hanno riconosciuto che l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'esito del processo è legittimo.

Infatti, posto che si tratta di stabilire in causa se il sistema di sovvenzioni per il carbone ad uso domestico, istituito dal [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese, sia compatibile con il Trattato o se esso dava invece motivo di agire all'[OSCURATO:PERSONA], l'interesse dell'interveniente è manifestamente legittimo.

Su quanto riguarda la forma delle istanze d'intervento l'[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato alcuna eccezione: le associazioni ricorrenti rilevano soltanto che manca una distinta dei documenti prodotti a sostegno dell'istanza ma questo rilievo è senza valore perchè nessun documento vi è stato allegato.

Più attento esame merita la questione relativa ai limiti che l'art. 34, 2 o comma dello Statuto e l'art. 71 paragrafo 2 del Regolamento della Corte pongono all'intervento il quale, secondo tali disposizioni, è circoscritto alla sola facoltà di sostenere le ragioni di una delle parti principali.

Le associazioni ricorrenti, pur avendo riconosciuto che sussiste il necessario interesse per intervenire, sostengono che l'intervento non sarebbe ammissibile perchè il [OSCURATO:PERSONA] fa valere due argomenti giuridici di cui la convenuta principale non ha fatto parola.

Ad avviso dei ricorrenti, tale modo di procedere violerebbe l'art. 34, 2 o comma il quale sancisce che l'interveniente può soltanto sostenere le conclusioni di una parte in causa o chiederne la reiezione; che le conclusioni andrebbero considerate ed intese soltanto in relazione agli argomenti giuridici dedotti.

A questo proposito va anzitutto rilevato che le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese — come quelle dell'[OSCURATO:PERSONA] — tendono alla reiezione dei due ricorsi principali e con ciò si trova adempiuto a quanto dispone l'art. 34, 2 o comma.

La norma dello Statuto cui il ricorrente si richiama non detta già le condizioni d'ammissibilità dell'intervento bensì quelle per l'ammissibilità delle conclusioni formulate nell'istanza d'intervento cui pone delle limitazioni onde l'intervento assuma il carattere di un'azione volontaria non autonoma.

Vengono in tal modo fissati i limiti entro i quali l'interveniente può agire in causa formulando proprie conclusioni.

Gli stessi ricorrenti ritengono che ove l'interveniente presenti già nell'istanza d'intervento ed a sostegno di sue conclusioni ammissibili, degli argomenti giuridici, quelli fra essi che han tratto al merito non possano venir presi in considerazione nell'attuale stadio del procedimento.

Quest'atteggiamento dei ricorrenti contrasta però, a mio avviso, col fatto che essi si appuntino su due argomenti giuridici dedotti dall'interveniente, li ribattano e ne vogliano trarre un motivo d'inammissibilità dell'intervento.

Col ribattere i due argomenti che il [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese ha per primo sollevati, i ricorrenti entrano nel merito di cui potrà trattare, nella parte di merito, soltanto la sentenza della causa principale.

A mio parere, gli argomenti di merito che l'interveniente ha dedotti e che appaiono fuori luogo in questo stadio del procedimento, non possono in alcun modo influire sulla questione dell'ammissibilità dell'intervento.

A tal proposito devo ancora osservare quanto segue:il problema che dobbiamo risolvere si pone in questi termini: affinchè le sue conclusioni siano ammissibili, deve l'interveniente limitarsi a far valere unicamente i mezzi, le eccezioni e gli argomenti già dedotti dalla parte che egli vuol sostenere? O va intesa tale limitazione solo per i mezzi e le eccezioni di detta parte con facoltà per l'interveniente di presentare nuovi argomenti? O infine, è egli libero di presentare nuovi mezzi, nuove eccezioni e nuovi argomenti? La Corte dovrà pronunciarsi in proposito.

Essa dovrà pure tener presente che va esaminato anche d'ufficio se manchi la legittimazione e se ricorra l'ipotesi dell'esaurimento della causa principale di cui qui in sostanza si tratta.

Ciò vale anche qualora si vogliano considerare le eccezioni secondo cui la causa sarebbe divenuta priva di oggetto come delle nuove conclusioni intese ad ottenere l'accertamento, mediante sentenza, che la causa principale è esaurita.

Le questioni or menzionate dovranno venir esaminate non già per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ma per la sentenza finale di merito.

Risulta con ciò dimostrato che le istanze d'intervento sono ammissibili e su ciò soltanto oggi dovete decidere.

Si tratta ancora di stabilire se va pure provveduto sulle due domande subordinate presentate dai ricorrenti per il caso in cui l'intervento sia dichiarato ammissibile.

In tale evenienza i ricorrenti chiedono in primo luogo che gli argomenti addotti dall'interveniente sul merito della causa vengano disattesi.

È vero infatti, che di tali argomenti si potrà discutere soltanto nel corso della trattazione orale del processo principale.

Non è però necessario, a mio avviso, respingere formalmente tali argomentazioni riguardanti il merito della causa.

I ricorrenti chiedono inoltre sia loro assegnato un termine per rispondere con una memoria scritta ai predetti argomenti.

A mio parere tale richiesta non trova giustificazione in relazione al dibattito sull'ammissibilità del'intervento perchè in questo stadio del procedimento la Corte non avrà da esaminare gli argomenti che l'interveniente ha addotti sul merito della causa.

Ove la Corte accogliesse tale richiesta lo svolgimento della causa subirebbe un ritardo; si dovrebbe aprire una nuova fase scritta cui naturalmente parteciperebbero tutte le parti in causa. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto d'intervenire in questa causa nel momento da lui scelto ed al punto in cui la causa era giunta fra le parti principali.

Nel frattempo il procedimento scritto è stato chiuso; si può pertanto sostenere che gli argomenti illustrati dall'interveniente devono considerarsi soltanto come un preannuncio di ciò che egli intende sostenere nella discussione orale.

Da ciò consegue che le risposte delle altre parti vanno pure rimesse alla discussione orale.

Le due domande subordinate dei ricorrenti non richiedono, a mio avviso, una vera pronuncia della Corte ma soltanto un provvedimento di mera procedura.

Non vi è quindi motivo che nel provvedimento che sta per emanare sull'ammissibilità dell'intervento, la Corte decida espressamente in proposito.

Ove la Corte dissentisse dal mio parere su quanto concerne il prosieguo della causa e l'opportunità di riaprire il procedimento scritto, rimane sempre la possibilità di autorizzare, con ordinanza presidenziale, tutti i partecipi al processo a presentare memorie scritte.

Da quanto ho esposto traggo la conclusione che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] è ammissibile.

A norma dell'art. 71 paragrafo 5 del Regolamento della Corte su ciò va provveduto con ordinanza collegiale che non richiede motivazione.

Come prescrive l'art. 71 paragrafo 6 del citato Regolamento, l'interveniente deve avere comunicazione, in copia, di tutti gli atti e documenti prodotti dalle parti.

Sulle domande dell'interveniente che riguardano il merito della causa e sulle spese, ivi comprese quelle dell'attuale procedimento incidentale, si dovrà decidere nella sentenza finale.

Le domande subordinate dei ricorrenti non richiedono un'espressa decisione della Corte in questa sede.

Io pertanto concludo: siano accolte le istanze d'intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61954C0007 Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Mi onoro presentarvi le mie conclusioni in merito alla domanda d'intervento introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] del Granducato di Lussemburgo nelle cause: 1 o «Groupement des [OSCURATO:PERSONA]» contro l'[OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; 2 o «Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg» contro la predetta [OSCURATO:PERSONA] del Granducato ha chiesto d'intervenire nei processi sovraindicati per sostenere le ragioni della convenuta; le relative istanze, come è stato rilevato dal signor Giudice relatore, furono presentate poco prima della chiusura del procedimento scritto. La questione dell'ammissibilità si presenta negli stessi termini per l'una e per l'altra istanza d'intervento. Con l'odierna ordinanza la Corte ha consentito a che tutte le parti in causa discutano congiuntamente su entrambe le istanze. Anch'io posso quindi esaminarle unitamente. L'unica condizione di fatto che l'art. 34 dello Statuto pone per l'ammissibilità dell'intervento è l'interesse all'esito del provesso che nel testo francese del Trattato è definito nei seguenti termini: «Les personnes … justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour», nel testo ufficiale tedesco con le seguenti parole: «… Personen, die ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhangigen Rechtsstreits haben …» e nel testo ufficiale olandese nei seguenti termini: «… Personen die kunnen bewijsen, dat zij belang hebben…»; il testo italiano corrisponde a quello francese. [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese ha eposto quale è il suo interesse a sostenere le conclusioni formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] acche i ricorsi siano respinti ed a dare appoggio alla predetta onde ottenga vittoria in causa. I due ricorrenti e la convenuta hanno riconosciuto che l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'esito del processo è legittimo. Infatti, posto che si tratta di stabilire in causa se il sistema di sovvenzioni per il carbone ad uso domestico, istituito dal [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese, sia compatibile con il Trattato o se esso dava invece motivo di agire all'[OSCURATO:PERSONA], l'interesse dell'interveniente è manifestamente legittimo. Su quanto riguarda la forma delle istanze d'intervento l'[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato alcuna eccezione: le associazioni ricorrenti rilevano soltanto che manca una distinta dei documenti prodotti a sostegno dell'istanza ma questo rilievo è senza valore perchè nessun documento vi è stato allegato. Più attento esame merita la questione relativa ai limiti che l'art. 34, 2 o comma dello Statuto e l'art. 71 paragrafo 2 del Regolamento della Corte pongono all'intervento il quale, secondo tali disposizioni, è circoscritto alla sola facoltà di sostenere le ragioni di una delle parti principali. Le associazioni ricorrenti, pur avendo riconosciuto che sussiste il necessario interesse per intervenire, sostengono che l'intervento non sarebbe ammissibile perchè il [OSCURATO:PERSONA] fa valere due argomenti giuridici di cui la convenuta principale non ha fatto parola. Ad avviso dei ricorrenti, tale modo di procedere violerebbe l'art. 34, 2 o comma il quale sancisce che l'interveniente può soltanto sostenere le conclusioni di una parte in causa o chiederne la reiezione; che le conclusioni andrebbero considerate ed intese soltanto in relazione agli argomenti giuridici dedotti. A questo proposito va anzitutto rilevato che le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese — come quelle dell'[OSCURATO:PERSONA] — tendono alla reiezione dei due ricorsi principali e con ciò si trova adempiuto a quanto dispone l'art. 34, 2 o comma. La norma dello Statuto cui il ricorrente si richiama non detta già le condizioni d'ammissibilità dell'intervento bensì quelle per l'ammissibilità delle conclusioni formulate nell'istanza d'intervento cui pone delle limitazioni onde l'intervento assuma il carattere di un'azione volontaria non autonoma. Vengono in tal modo fissati i limiti entro i quali l'interveniente può agire in causa formulando proprie conclusioni. Gli stessi ricorrenti ritengono che ove l'interveniente presenti già nell'istanza d'intervento ed a sostegno di sue conclusioni ammissibili, degli argomenti giuridici, quelli fra essi che han tratto al merito non possano venir presi in considerazione nell'attuale stadio del procedimento. Quest'atteggiamento dei ricorrenti contrasta però, a mio avviso, col fatto che essi si appuntino su due argomenti giuridici dedotti dall'interveniente, li ribattano e ne vogliano trarre un motivo d'inammissibilità dell'intervento. Col ribattere i due argomenti che il [OSCURATO:PERSONA] lussemburghese ha per primo sollevati, i ricorrenti entrano nel merito di cui potrà trattare, nella parte di merito, soltanto la sentenza della causa principale. A mio parere, gli argomenti di merito che l'interveniente ha dedotti e che appaiono fuori luogo in questo stadio del procedimento, non possono in alcun modo influire sulla questione dell'ammissibilità dell'intervento. A tal proposito devo ancora osservare quanto segue:il problema che dobbiamo risolvere si pone in questi termini: affinchè le sue conclusioni siano ammissibili, deve l'interveniente limitarsi a far valere unicamente i mezzi, le eccezioni e gli argomenti già dedotti dalla parte che egli vuol sostenere? O va intesa tale limitazione solo per i mezzi e le eccezioni di detta parte con facoltà per l'interveniente di presentare nuovi argomenti? O infine, è egli libero di presentare nuovi mezzi, nuove eccezioni e nuovi argomenti? La Corte dovrà pronunciarsi in proposito. Essa dovrà pure tener presente che va esaminato anche d'ufficio se manchi la legittimazione e se ricorra l'ipotesi dell'esaurimento della causa principale di cui qui in sostanza si tratta. Ciò vale anche qualora si vogliano considerare le eccezioni secondo cui la causa sarebbe divenuta priva di oggetto come delle nuove conclusioni intese ad ottenere l'accertamento, mediante sentenza, che la causa principale è esaurita. Le questioni or menzionate dovranno venir esaminate non già per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ma per la sentenza finale di merito. Risulta con ciò dimostrato che le istanze d'intervento sono ammissibili e su ciò soltanto oggi dovete decidere. Si tratta ancora di stabilire se va pure provveduto sulle due domande subordinate presentate dai ricorrenti per il caso in cui l'intervento sia dichiarato ammissibile. In tale evenienza i ricorrenti chiedono in primo luogo che gli argomenti addotti dall'interveniente sul merito della causa vengano disattesi. È vero infatti, che di tali argomenti si potrà discutere soltanto nel corso della trattazione orale del processo principale. Non è però necessario, a mio avviso, respingere formalmente tali argomentazioni riguardanti il merito della causa. I ricorrenti chiedono inoltre sia loro assegnato un termine per rispondere con una memoria scritta ai predetti argomenti. A mio parere tale richiesta non trova giustificazione in relazione al dibattito sull'ammissibilità del'intervento perchè in questo stadio del procedimento la Corte non avrà da esaminare gli argomenti che l'interveniente ha addotti sul merito della causa. Ove la Corte accogliesse tale richiesta lo svolgimento della causa subirebbe un ritardo; si dovrebbe aprire una nuova fase scritta cui naturalmente parteciperebbero tutte le parti in causa. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto d'intervenire in questa causa nel momento da lui scelto ed al punto in cui la causa era giunta fra le parti principali. Nel frattempo il procedimento scritto è stato chiuso; si può pertanto sostenere che gli argomenti illustrati dall'interveniente devono considerarsi soltanto come un preannuncio di ciò che egli intende sostenere nella discussione orale. Da ciò consegue che le risposte delle altre parti vanno pure rimesse alla discussione orale. Le due domande subordinate dei ricorrenti non richiedono, a mio avviso, una vera pronuncia della Corte ma soltanto un provvedimento di mera procedura. Non vi è quindi motivo che nel provvedimento che sta per emanare sull'ammissibilità dell'intervento, la Corte decida espressamente in proposito. Ove la Corte dissentisse dal mio parere su quanto concerne il prosieguo della causa e l'opportunità di riaprire il procedimento scritto, rimane sempre la possibilità di autorizzare, con ordinanza presidenziale, tutti i partecipi al processo a presentare memorie scritte. Da quanto ho esposto traggo la conclusione che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] è ammissibile. A norma dell'art. 71 paragrafo 5 del Regolamento della Corte su ciò va provveduto con ordinanza collegiale che non richiede motivazione. Come prescrive l'art. 71 paragrafo 6 del citato Regolamento, l'interveniente deve avere comunicazione, in copia, di tutti gli atti e documenti prodotti dalle parti. Sulle domande dell'interveniente che riguardano il merito della causa e sulle spese, ivi comprese quelle dell'attuale procedimento incidentale, si dovrà decidere nella sentenza finale. Le domande subordinate dei ricorrenti non richiedono un'espressa decisione della Corte in questa sede. Io pertanto concludo: siano accolte le istanze d'intervento.
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