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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1991

Cassazione n. 05580/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1991 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di censura, con il quale si lamenta l'asserita violazione degli artt. 516, 521 e 522 cpp è manifestamente infondato non solo per la contraddittorietà dell'argomentare esposto a fondamento della censura ( laddove viene fatto riferimento ad una asserita genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, distonica rispetto al dato normativo evocato in rubrica e non più suscettibile di rilievo in appello se non prospettata, come nella specie, entro il termine ultimo di cui al comma 3 dell'art. 181 cpp), ma anche per la manifesta inconferenza dell'assunto, disvelata dal portato delle difese ( laddove si ritenga che la contestazione riguardi il difetto di correlazione tra accusa e sentenza per la diversità del fatto a giudizio, la tesi è all'evidenza smentita dalla piena consapevolezza, in capo al ricorrente, del vincolo restrittivo violato con la condotta a giudizio, puntualmente descritta nell'imputazione e coerentemente valorizzata dai giudici del merito, non rilevando al fine, nell'ottica del puntuale esercizio delle relative prerogative difensive,, che il titolo cautelare indicato nella contestazione non fosse più efficace, alla data della condotta, perché, come nella specie, assorbito da quello definitivo con continuità della restrizione domiciliare ai sensi dell'art. 656, comma 10, cpp, siccome deve ritenersi in linea con le stese indicazioni difensive) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1991 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di censura, con il quale si lamenta l'asserita violazione degli artt. 516, 521 e 522 cpp è manifestamente infondato non solo per la contraddittorietà dell'argomentare esposto a fondamento della censura ( laddove viene fatto riferimento ad una asserita genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, distonica rispetto al dato normativo evocato in rubrica e non più suscettibile di rilievo in appello se non prospettata, come nella specie, entro il termine ultimo di cui al comma 3 dell'art. 181 cpp), ma anche per la manifesta inconferenza dell'assunto, disvelata dal portato delle difese ( laddove si ritenga che la contestazione riguardi il difetto di correlazione tra accusa e sentenza per la diversità del fatto a giudizio, la tesi è all'evidenza smentita dalla piena consapevolezza, in capo al ricorrente, del vincolo restrittivo violato con la condotta a giudizio, puntualmente descritta nell'imputazione e coerentemente valorizzata dai giudici del merito, non rilevando al fine, nell'ottica del puntuale esercizio delle relative prerogative difensive,, che il titolo cautelare indicato nella contestazione non fosse più efficace, alla data della condotta, perché, come nella specie, assorbito da quello definitivo con continuità della restrizione domiciliare ai sensi dell'art. 656, comma 10, cpp, siccome deve ritenersi in linea con le stese indicazioni difensive) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 05580/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris