CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/02/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato a lui ascritto al capo B) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua imputazione, confermando nel resto la condanna in relazione al delitto di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, come già avvenuto in appello tanto che non è stato sul punto proposto uno specifico e puntuale motivo di appello, poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Considerato che la doglianza proposta è, oltretutto, manifestamente infondata in quanto le invocate circostanze attenuanti generiche erano già state concesse nella massima estensione dal giudice di primo grado e non sono stati all'evidenza ritenuti ricorrenti ulteriori elementi per operare un giudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza delle stesse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente i