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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22955/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18436/2018 [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t.; -intimata - Avverso la sentenza n. 23109/17 del Tribunale di Rom a, depositata il 12.12.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Con sentenza del 2.12.17, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace del 2013 che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione della somma di euro 5.187,90, emessa nei confronti della Fusco, in ragione dell’occupazione senza titolo di un immobile in Roma, osservando che: la -2- documentazione prodotta tardivamente, che il giudice di pace non aveva stralciato, era irrilevante ai fini della decisione; l’assoluzione dell’appellante in sede penale non escludeva i presupposti dell’illecito amministrativo e della connessa sanzione; non era stato dimostrato lo stato di necessità, tenuto conto che in materia di ERP s’applicavano i criteri di legge, fondati sulla valutazione comparativa dei diversi stati di necessità. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.Non si è costituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto non decisivo lo stralcio dei documenti prodotti tardivamente da [OSCURATO:PERSONA], poiché la ricorrente non aveva eccepito la nullità della determinazione aggiuntiva per mancata notifica del verbale d’accertamento, eccezione che invece era stata sollevata nel ricorso in primo grado.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 50 Cedu, 9 l. n. 689/1981, per aver il Tribunale ritenuto che l’assoluzione penale, circa la medesima occupazione per cui è causa, non rilevasse ai fini dell’erogazione della sanzione amministrativa.

Il primo motivo è infondato, in quanto dall’esame del fascicolo di ufficio - legittimo poiché si verte i n tema di error in procedendo- si evince che la ricorrente non aveva eccepito, in primo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale, la nullità dell’ingiunzione per mancanza del verbale d’accertamento o per la sua inefficace o illegittima notificazione, ma solo per il mancato invio di un avviso bonario.

Il secondo motivo èinfondato.

Invero, il Tribunale ha ritenuto che l’assoluzione dal reato di cui all’art. 633 c.p. non incidess e sull’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto era fondata sul difetto di elemento soggettivo e non -3- sull’insussistenza della condotta materiale.

Ne consegue che la sanzione per l’occupazione senza titolo prescinde dalla suddetta fattispecie di reato, ed è stata irrogata per la detenzione del bene non sorretta da causa giustificatrice.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 17 00 ,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso artic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18436/2018 [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t.; -intimata - Avverso la sentenza n. 23109/17 del Tribunale di Rom a, depositata il 12.12.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Con sentenza del 2.12.17, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace del 2013 che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione della somma di euro 5.187,90, emessa nei confronti della Fusco, in ragione dell’occupazione senza titolo di un immobile in Roma, osservando che: la -2- documentazione prodotta tardivamente, che il giudice di pace non aveva stralciato, era irrilevante ai fini della decisione; l’assoluzione dell’appellante in sede penale non escludeva i presupposti dell’illecito amministrativo e della connessa sanzione; non era stato dimostrato lo stato di necessità, tenuto conto che in materia di ERP s’applicavano i criteri di legge, fondati sulla valutazione comparativa dei diversi stati di necessità. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.Non si è costituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto non decisivo lo stralcio dei documenti prodotti tardivamente da [OSCURATO:PERSONA], poiché la ricorrente non aveva eccepito la nullità della determinazione aggiuntiva per mancata notifica del verbale d’accertamento, eccezione che invece era stata sollevata nel ricorso in primo grado. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 50 Cedu, 9 l. n. 689/1981, per aver il Tribunale ritenuto che l’assoluzione penale, circa la medesima occupazione per cui è causa, non rilevasse ai fini dell’erogazione della sanzione amministrativa. Il primo motivo è infondato, in quanto dall’esame del fascicolo di ufficio - legittimo poiché si verte i n tema di error in procedendo- si evince che la ricorrente non aveva eccepito, in primo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale, la nullità dell’ingiunzione per mancanza del verbale d’accertamento o per la sua inefficace o illegittima notificazione, ma solo per il mancato invio di un avviso bonario. Il secondo motivo èinfondato. Invero, il Tribunale ha ritenuto che l’assoluzione dal reato di cui all’art. 633 c.p. non incidess e sull’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto era fondata sul difetto di elemento soggettivo e non -3- sull’insussistenza della condotta materiale. Ne consegue che la sanzione per l’occupazione senza titolo prescinde dalla suddetta fattispecie di reato, ed è stata irrogata per la detenzione del bene non sorretta da causa giustificatrice. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 17 00 ,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso artic
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