CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.286/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 30-7-2021 -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2997/2020depositata il 22/06/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.2997/2020 pubblicata il 22-06-2020 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere stato minacciato di morte dai membri della setta “Aye” a cui non aveva più intenzione di appartenere e perciò aveva lasciato definitivamente il suo Paese. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della [OSCURATO:PERSONA], descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati:«I. Art.360 comma 1 n 3 e n.5, violazione e falsa applicazione degli artt.2,3,4,5,6 e 14 d.lgs.n.251/2007 e dell’art.8 d.lgs.25/2008. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti;II. Art.360 comma 1 n 3 e n.5- La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi dell’art.5 comma 6 d.lgs.n.286/1998, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell’art.19 d.lgs.n.286/1998 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origie o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art.10 della Costituzione. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza». Il ricorrente, con entrambi i mezzi, si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria sia per vizio di violazione di legge (mancata attivazione dei doveri istruttori ufficiosi) sia per omesso esame dell’allegata situazione socio- economica esistente in Nigeria di estrema povertà, di violazione dei diritti umani e di inefficienza sanitaria. Deduce di essere arrivato in Italia nel 2016 e di avere svolto sempre attività lavorative/sociali, sicché il suo rientro in patria determinerebbe delle problematiche, mentre ad avviso del ricorrente era stata omessa qualsiasi comparazione tra la situazione da egli raggiunta in Italia e quella che andrebbe a trovare in caso di rimpatrio. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, atteso che la Corte di merito ha rigettato la domanda di protezione umanitaria evidenziando il difetto di qualsiasi allegazione sull’integrazione sociale, lavorativa e familiare del richiedente in Italia. Per contro il ricorrentelamenta genericamente l’omessa valutazione delle condizioni socio-politiche del suo Paese, la compromissione dei diritti umani ivi esistente e la lesione del suo diritto ad un’esistenza dignitosa, nonché l’omessa comparazione tra la sua situazione pregressa e futura nel suo Paese e la situazione, che assume di inserimento sociale e lavorativo in cui si trova in Italia, senza nulla precisare di avere allegato nel giudizio di merito in relazione al fattore dell’integrazione, svolgendo deduzioni astratte e prive di riferimenti a condizioni personali e individualizzanti di rilevanza. Secondo costante orientamento di questa Corte, infine, il diritto di asilo costituzionale è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. ( tra le tante Cass. 11110 /20 19; Cass. 16362 / 2016; Cass.4455/2018). 3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso ar