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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 06866/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21780/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] del LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] delLAVORO s.p.a. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4516/2022 depositat o il 13/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto del 21 aprile 2022, omologava il piano del consumatore presentato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di Ancona, con decreto in data 13 luglio 2022, accoglieva il gravame presentato da IBL Banca e revocava l’omologazione del piano del consumatore, ritenendo che i debitori avessero tenuto un comportamento di mala fede idoneo a rendere inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso IBL Banca, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso avversario. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 13 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti.

Del deposito dell’atto di rinuncia è stata data rituale comunicazione (in data 14 febbraio 2025) alle parti costituite a cura della cancelleria, ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie a norma dell’art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 197/2022.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, non essendovi necessità di prendere in esame il motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], che è stato espressamente condizionato all’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso avversario (v. pag. 46 del controricorso).

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia è stata giustificata dall’intenzione dei ricorrenti di adempiere regolarmente il contratto di finanziamento, senza alcuna falcidia e secondo l’originario ammortamento.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21780/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] del LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] delLAVORO s.p.a. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4516/2022 depositat o il 13/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto del 21 aprile 2022, omologava il piano del consumatore presentato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Ancona, con decreto in data 13 luglio 2022, accoglieva il gravame presentato da IBL Banca e revocava l’omologazione del piano del consumatore, ritenendo che i debitori avessero tenuto un comportamento di mala fede idoneo a rendere inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso IBL Banca, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso avversario. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 13 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti. Del deposito dell’atto di rinuncia è stata data rituale comunicazione (in data 14 febbraio 2025) alle parti costituite a cura della cancelleria, ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie a norma dell’art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 197/2022. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, non essendovi necessità di prendere in esame il motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], che è stato espressamente condizionato all’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso avversario (v. pag. 46 del controricorso). Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia è stata giustificata dall’intenzione dei ricorrenti di adempiere regolarmente il contratto di finanziamento, senza alcuna falcidia e secondo l’originario ammortamento. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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