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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30303/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano in data 4 febbraio 2011, di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale era stato, dal 10 novembre 2004 al 20 marzo 2007, componente del consiglio di amministrazione.

Con sentenza in data 15 marzo 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], dal 10 novembre 2004 al 23 novembre 2007, avesse concorso in attività dissipative del patrimonio della società mediante fidejussioni, operazioni di finanziamento e successive rinunce in favore di società controllate ed al di fuori dell'oggetto sociale, che avevano determinato una notevole esposizione debitoria. [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni, aveva deliberato la partecipazione al capitale sociale di altre società ed era stata ammessa quale socia di due cooperative che avevano in corso la costruzione di complessi immobiliari.

Nel periodo anzidetto era stata deliberata la sottoscrizione di fideiussioni a garanzia di debiti contratti dalla cooperativa di abitazione Rovido e della controllata [OSCURATO:SOCIETA]., società che era stata anche finanziata per oltre un milione di euro, finanziamento la cui restituzione era stata rinunciata per un importo di circa 900.000 euro.

Con sentenza in data 5 dicembre 2017 la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza in data 23 maggio 2019 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello per nuovo giudizio.

La sentenza rescindente ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, che aveva denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza per aver omesso di considerare i dati prospettati, anche con consulenza tecnica, dalla difesa.

Il secondo giudice, che aveva dato atto dell'esistenza di un legame qualificato tra le società coinvolte nelle operazioni contestate, non si era confrontato con le ragioni poste a fondamento dell'atto d'appello, che - con riguardo all'operazione immobiliare intrapresa con la [OSCURATO:PERSONA] - aveva documentato il trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. della proprietà di parte del complesso immobiliare realizzato ed il pagamento di corrispettivi riferibili al contratto di global service, e - in relazione all'operazione [OSCURATO:SOCIETA] - aveva sostenuto che si era trattato di un'iniziativa rivelatasi solo ex post svantaggiosa e non già, ex ante, economicamente irragionevole.Con sentenza pronunciata in data 26 novembre 2020 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato da talune condotte e ha rideterminato la durata delle pene accessorie, confermando la condanna con riguardo alle operazioni di cui avevano beneficiato la [OSCURATO:PERSONA] e la controllata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla prima, la società fallita aveva rilasciato una seconda fideiussione per l'importo di un milione di euro a garanzia di un mutuo dell'importo di 13 milioni di euro ed aveva anche sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di unità immobiliari costruende, versando la somma di 2 milioni di euro, senza alcuna garanzia.

Si era trattato, dunque, di una operazione, con società che non era controllata, che aveva comportato una significativa esposizione debitoria e, congruamente con l'elevato tasso di rischio che presentava, si era risolta con una effettiva diminuzione patrimoniale della fallita.

Nei confronti della controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la società fallita, nella prospettiva di una interessante operazione immobiliare, aveva rilasciato fideiussioni per complessivi 480.000 euro ed aveva erogato un finanziamento al quale in gran parte aveva rinunciato, senza una prospettiva economicamente seria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con unico motivo denuncia violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.

Il giudice del rinvio ha valutato ex post le operazioni commerciali intraprese, e non, come richiesto dalla sentenza rescindente, in relazione alle prospettive prevedibili nel momento della scelta.

Con riguardo alle fidejussioni prestate in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il contratto di servizi non giustificasse l'assunzione della garanzia, senza considerare che la difesa aveva documentato che, all'atto della sottoscrizione della fideiussione nel 2007, era già stato stipulato il contratto che impegnava [OSCURATO:SOCIETA] alla prestazione di servizi, e dunque i vantaggi economici derivanti da tale contratto non erano aleatori.

La Corte di appello aveva poi ritenuto che il contratto preliminare, sottoscritto nel 2005, in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato la proprietà di parte del complesso immobiliare di cui era in corso la costruzione, non fosse compensativo, trattandosi di immobile gravato da ipoteca in favore di istituto bancario, circostanza non corrispondente al vero dato che l'ipoteca era stata iscritta solo in data 21 dicembre 2007, contestualmente all'assegnazione del bene, e dopo l'uscita di [OSCURATO:PERSONA] dal consiglio di amministrazione.

Gestim aveva poi venduto le unità immobiliari conseguendo un significativo profitto. [OSCURATO:SOCIETA] ai rapporti finanziari con la controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essi erano funzionali a consentirla una operazione immobiliare importante dalla quale sarebbero stati ricavati profitti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

La sentenza rescindente aveva disposto nuovo giudizio rilevando una sostanziale assenza di motivazione della sentenza di appello, che non si era confrontata effettivamente con i motivi di appello che, quanto ad alcune operazioni, avevano evidenziato che i finanziamenti erano stati restituiti alla fallita e, quanto ai rapporti con la cooperativa Rovido e la controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avevano argomentato l'esistenza di più ampi rapporti societari e quindi di prospettive economiche che andavano al di là di ciascuna obbligazione assunta.

Il giudice del rinvio, innanzitutto, ha pronunciato assoluzione in relazione ad una serie di operazioni, con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Laboratorio d'arte s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo risultato che i successivi finanziamenti concessi erano stati, in parte, rimborsati e, in parte, deliberati dal consiglio di amministrazione della fallita quando l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non ne faceva più parte. [OSCURATO:SOCIETA] alla complessa operazione con la cooperativa Rovido, la sentenza impugnata ha dato atto che gli atti di disposizione compiuti dalla fallita con la partecipazione dell'imputato erano consistiti nel rinnovo di una fideiussione per l'importo di un milione di euro e ha valutato il collegamento di tale atto con la complessità delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti.

Infatti, in precedenza era stato concluso un contratto di global service, che avrebbe fruttato alla fallita un corrispettivo complessivo di circa 3.500.000 di euro, e un contratto preliminare di compravendita immobiliare in relazione al quale la fallita aveva corrisposto un acconto di 2.000.000 di euro.Il giudice del rinvio ha evidenziato che il rinnovo della fideiussione, nel giugno 2007, era stato motivato proprio in ragione della situazione di difficoltà della cooperativa, che si trovava nella necessità di accedere a nuovo mutuo bancario.

La nuova fideiussione era stata quindi concessa, quando il contratto di global service aveva già avuto in buona parte esecuzione e il relativo corrispettivo era stato già, almeno in parte, incassato, mentre l'operazione immobiliare era a forte rischio, in quanto a fronte del versamento della somma di 2 milioni di euro, la fallita non era assistita da alcuna garanzia e la cooperativa Rovido, da parte sua, già esposta verso gli istituti di credito, si era trovata in difficoltà sul mercato immobiliare, tanto da dover aggravare la propria posizione debitoria.

Il rinnovo della fideiussione, non accompagnata da alcuna garanzia reale sul patrimonio immobiliare oggetto del preliminare per il quale era già stata versata una significativa somma di danaro, andava dunque ad aggravare la posizione della fallita, come in effetti si era verificato, avendo la cooperativa Rovido dato all'istituto di credito garanzia ipotecaria sugli immobili in costruzione.

Il ricorso propone censura motivazionale che si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei dati disponibili, lettura che isola la condotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto compiuto prima e dopo la sua partecipazione al consiglio di amministrazione della fallita.

Si tratta dunque di una argomentazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità, e che, comunque, non si confronta con la motivazione della sentenza che, conformemente alle ragioni dell'annullamento, ha valutato l'atto di disposizione compiuto nel complesso dei rapporti contrattuali vigenti giungendo ad un motivato giudizio sul carattere distrattivo dell'operazione. [OSCURATO:SOCIETA] all'operazione compita con la controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a favore della quale è stata rilasciata una fideiussione e sono stati erogati finanziamenti, gran parte dei quali, addirittura, rinunciati, la sentenza impugnata ha tenuto conto della partecipazione, all'85%, al capitale sociale della beneficiata e dunque ha valutato, giungendo a considerazioni negative, se la vicenda poteva risultare economicamente vantaggiosa per la fallita, sì da rendere economicamente giustificati gli atti di disposizione compiuti.

Il ricorso ripropone l'assunto secondo il quale sino al 2007 le prospettive economiche di [OSCURATO:SOCIETA]. erano favorevoli, e quindi l'impegno finanziario della fallita era giustificato.

La sentenza di primo grado aveva già evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA]. operava nella gestione di un esercizio di ristorazione e che gli atti di disposizione erogati in favore della controllata erano giustificati dalla difficoltà ad affrontare i costi di gestione, indice manifesto della carente economicità dell'attività.

Il ricorso propone anche in questo caso una lettura dei dati attinenti al merito, confondendo le ragioni che avevano potuto giustificare la partecipazione della fallita al capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. con quelle relative agli atti di disposizione successivi, risoltisi in una franca diminuzione patrimoniale per la fallita.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano in data 4 febbraio 2011, di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale era stato, dal 10 novembre 2004 al 20 marzo 2007, componente del consiglio di amministrazione. Con sentenza in data 15 marzo 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], dal 10 novembre 2004 al 23 novembre 2007, avesse concorso in attività dissipative del patrimonio della società mediante fidejussioni, operazioni di finanziamento e successive rinunce in favore di società controllate ed al di fuori dell'oggetto sociale, che avevano determinato una notevole esposizione debitoria. [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni, aveva deliberato la partecipazione al capitale sociale di altre società ed era stata ammessa quale socia di due cooperative che avevano in corso la costruzione di complessi immobiliari. Nel periodo anzidetto era stata deliberata la sottoscrizione di fideiussioni a garanzia di debiti contratti dalla cooperativa di abitazione Rovido e della controllata [OSCURATO:SOCIETA]., società che era stata anche finanziata per oltre un milione di euro, finanziamento la cui restituzione era stata rinunciata per un importo di circa 900.000 euro. Con sentenza in data 5 dicembre 2017 la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza in data 23 maggio 2019 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello per nuovo giudizio. La sentenza rescindente ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, che aveva denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza per aver omesso di considerare i dati prospettati, anche con consulenza tecnica, dalla difesa. Il secondo giudice, che aveva dato atto dell'esistenza di un legame qualificato tra le società coinvolte nelle operazioni contestate, non si era confrontato con le ragioni poste a fondamento dell'atto d'appello, che - con riguardo all'operazione immobiliare intrapresa con la [OSCURATO:PERSONA] - aveva documentato il trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. della proprietà di parte del complesso immobiliare realizzato ed il pagamento di corrispettivi riferibili al contratto di global service, e - in relazione all'operazione [OSCURATO:SOCIETA] - aveva sostenuto che si era trattato di un'iniziativa rivelatasi solo ex post svantaggiosa e non già, ex ante, economicamente irragionevole.Con sentenza pronunciata in data 26 novembre 2020 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato da talune condotte e ha rideterminato la durata delle pene accessorie, confermando la condanna con riguardo alle operazioni di cui avevano beneficiato la [OSCURATO:PERSONA] e la controllata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla prima, la società fallita aveva rilasciato una seconda fideiussione per l'importo di un milione di euro a garanzia di un mutuo dell'importo di 13 milioni di euro ed aveva anche sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di unità immobiliari costruende, versando la somma di 2 milioni di euro, senza alcuna garanzia. Si era trattato, dunque, di una operazione, con società che non era controllata, che aveva comportato una significativa esposizione debitoria e, congruamente con l'elevato tasso di rischio che presentava, si era risolta con una effettiva diminuzione patrimoniale della fallita. Nei confronti della controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la società fallita, nella prospettiva di una interessante operazione immobiliare, aveva rilasciato fideiussioni per complessivi 480.000 euro ed aveva erogato un finanziamento al quale in gran parte aveva rinunciato, senza una prospettiva economicamente seria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con unico motivo denuncia violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio ha valutato ex post le operazioni commerciali intraprese, e non, come richiesto dalla sentenza rescindente, in relazione alle prospettive prevedibili nel momento della scelta. Con riguardo alle fidejussioni prestate in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il contratto di servizi non giustificasse l'assunzione della garanzia, senza considerare che la difesa aveva documentato che, all'atto della sottoscrizione della fideiussione nel 2007, era già stato stipulato il contratto che impegnava [OSCURATO:SOCIETA] alla prestazione di servizi, e dunque i vantaggi economici derivanti da tale contratto non erano aleatori. La Corte di appello aveva poi ritenuto che il contratto preliminare, sottoscritto nel 2005, in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato la proprietà di parte del complesso immobiliare di cui era in corso la costruzione, non fosse compensativo, trattandosi di immobile gravato da ipoteca in favore di istituto bancario, circostanza non corrispondente al vero dato che l'ipoteca era stata iscritta solo in data 21 dicembre 2007, contestualmente all'assegnazione del bene, e dopo l'uscita di [OSCURATO:PERSONA] dal consiglio di amministrazione. Gestim aveva poi venduto le unità immobiliari conseguendo un significativo profitto. [OSCURATO:SOCIETA] ai rapporti finanziari con la controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essi erano funzionali a consentirla una operazione immobiliare importante dalla quale sarebbero stati ricavati profitti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La sentenza rescindente aveva disposto nuovo giudizio rilevando una sostanziale assenza di motivazione della sentenza di appello, che non si era confrontata effettivamente con i motivi di appello che, quanto ad alcune operazioni, avevano evidenziato che i finanziamenti erano stati restituiti alla fallita e, quanto ai rapporti con la cooperativa Rovido e la controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avevano argomentato l'esistenza di più ampi rapporti societari e quindi di prospettive economiche che andavano al di là di ciascuna obbligazione assunta. Il giudice del rinvio, innanzitutto, ha pronunciato assoluzione in relazione ad una serie di operazioni, con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Laboratorio d'arte s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo risultato che i successivi finanziamenti concessi erano stati, in parte, rimborsati e, in parte, deliberati dal consiglio di amministrazione della fallita quando l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non ne faceva più parte. [OSCURATO:SOCIETA] alla complessa operazione con la cooperativa Rovido, la sentenza impugnata ha dato atto che gli atti di disposizione compiuti dalla fallita con la partecipazione dell'imputato erano consistiti nel rinnovo di una fideiussione per l'importo di un milione di euro e ha valutato il collegamento di tale atto con la complessità delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti. Infatti, in precedenza era stato concluso un contratto di global service, che avrebbe fruttato alla fallita un corrispettivo complessivo di circa 3.500.000 di euro, e un contratto preliminare di compravendita immobiliare in relazione al quale la fallita aveva corrisposto un acconto di 2.000.000 di euro.Il giudice del rinvio ha evidenziato che il rinnovo della fideiussione, nel giugno 2007, era stato motivato proprio in ragione della situazione di difficoltà della cooperativa, che si trovava nella necessità di accedere a nuovo mutuo bancario. La nuova fideiussione era stata quindi concessa, quando il contratto di global service aveva già avuto in buona parte esecuzione e il relativo corrispettivo era stato già, almeno in parte, incassato, mentre l'operazione immobiliare era a forte rischio, in quanto a fronte del versamento della somma di 2 milioni di euro, la fallita non era assistita da alcuna garanzia e la cooperativa Rovido, da parte sua, già esposta verso gli istituti di credito, si era trovata in difficoltà sul mercato immobiliare, tanto da dover aggravare la propria posizione debitoria. Il rinnovo della fideiussione, non accompagnata da alcuna garanzia reale sul patrimonio immobiliare oggetto del preliminare per il quale era già stata versata una significativa somma di danaro, andava dunque ad aggravare la posizione della fallita, come in effetti si era verificato, avendo la cooperativa Rovido dato all'istituto di credito garanzia ipotecaria sugli immobili in costruzione. Il ricorso propone censura motivazionale che si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei dati disponibili, lettura che isola la condotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto compiuto prima e dopo la sua partecipazione al consiglio di amministrazione della fallita. Si tratta dunque di una argomentazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità, e che, comunque, non si confronta con la motivazione della sentenza che, conformemente alle ragioni dell'annullamento, ha valutato l'atto di disposizione compiuto nel complesso dei rapporti contrattuali vigenti giungendo ad un motivato giudizio sul carattere distrattivo dell'operazione. [OSCURATO:SOCIETA] all'operazione compita con la controllata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a favore della quale è stata rilasciata una fideiussione e sono stati erogati finanziamenti, gran parte dei quali, addirittura, rinunciati, la sentenza impugnata ha tenuto conto della partecipazione, all'85%, al capitale sociale della beneficiata e dunque ha valutato, giungendo a considerazioni negative, se la vicenda poteva risultare economicamente vantaggiosa per la fallita, sì da rendere economicamente giustificati gli atti di disposizione compiuti. Il ricorso ripropone l'assunto secondo il quale sino al 2007 le prospettive economiche di [OSCURATO:SOCIETA]. erano favorevoli, e quindi l'impegno finanziario della fallita era giustificato. La sentenza di primo grado aveva già evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA]. operava nella gestione di un esercizio di ristorazione e che gli atti di disposizione erogati in favore della controllata erano giustificati dalla difficoltà ad affrontare i costi di gestione, indice manifesto della carente economicità dell'attività. Il ricorso propone anche in questo caso una lettura dei dati attinenti al merito, confondendo le ragioni che avevano potuto giustificare la partecipazione della fallita al capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. con quelle relative agli atti di disposizione successivi, risoltisi in una franca diminuzione patrimoniale per la fallita. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
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