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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04561/2024

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NANZA sul ricorso 22347-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, ha eletto domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 473 del 20 18 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 febbraio 20 18 (R.G.N. 5529/2014).

R.G.N.22347/2018 Cron.

Rep.

C.C. 26/10/2023 giurisdizione Rapporto di agenzia e procacciamento d’affari.

Distinzione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 6 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 31 luglio 2018 e articolato in tr e motivi, la [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 473del 2018della Corte d’appello di Roma, depositata il 16 febbraio 20 18 , che ha rigettatoil gravame della Fondazione e ha accolto l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di prime cure. 1.1.–La Corte territoriale ha respinto la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di qualificare come agenzia i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (poi s.r.l.), la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (periodo 2005-2009), e ha perciò confermato, a tale riguardo, la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore della Fondazione, per l’importo capitale di Euro 30.228,49, sul presupposto della sussistenza d’un rapporto di agenzia.

A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che l’opera prestata dai collaboratori indicati nell’accertamento ispettivo si risolveva in una mera attività di propaganda e di assistenza ai clienti ed era priva d’ogni attinenza con la conclusione dell’affare. 1.2.– In accoglimento dell’appello incidentale interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di meritoha reputato erronea la scelta del Tribunale di compensare le spese di lite, in difetto di gravi ed eccezionali ragioni, le sole idonee a giustificare la deroga al rigoroso principio “Victus victori”nell’ipotesi d’integrale soccombenza. 2.– [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, notificato il 7 settembre 2018 e illustrato da memoria. -3 - 3.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] si dipana in tre motivi, che si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di avere arbitrariamente individuato il discrimine tra l’agenzia e il procacciamento d’affari.

Al cospetto di un rapporto contraddistinto dalla stabilità e dalla continuitàe dal pagamento di compensi legati al buon fine dell’affare, la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare gli elementi costitutivi del diverso rapporto di procacciamento d’affari, circoscritto alle collaborazioni occasionali ed episodiche. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti e attengono, in particolare, alle peculiarità dell’opera svolta, caratterizzata da «una ripetuta e sistematica opera di intermediazione […] finalizzata alla continuata conclusione dei contratti» (pagina 21 del ricorso per cassazione) e remunerata da una provvigione subordinata al buon fine dell’affare, nel contesto di collaborazioni contrassegnate dalla «durata ininterrotta nel tempo» (pagina 22 del ricorso per cassazione). -4 - Tali circostanze, ove fossero state valutate, avrebbero condotto a una decisione di segno diverso. 1.3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1742 e seguenti cod. civ., anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevanti le circostanze addotte a sostegno della configurazione del rapporto come agenzia: «l’attività di ricezione delle caparre confirmatorie, il sollecito dei saldi, indicazione di particolari esigenze di imballaggio e spedizione della merce, […] la continuità della collaborazione, il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse subentrata ad altra società nel rapporto di agenzia tra la stessa intercorrente con [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA]» (pagina 22 del ricorso per cassazione).

Erroneamente la Corte di merito avrebbe negato la sussistenza d’un rapporto di agenzia, sol perché i rapporti erano a tempo determinato: la stabilità dell’incarico –puntualizza la ricorrente – non s’identifica in maniera indefettibile con la conclusione d’un contratto a tempo indeterminato.

Infine, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto considerare pacifica lacoincidenza tra le pattuizioni stipulate da [OSCURATO:PERSONA] e Pepper e quelle successivamente intercorse con [OSCURATO:SOCIETA]., giacché tale circostanza «non è mai stata specificamente (e nemmeno genericamente) contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle difese in giudizio» (pagina 23 del ricorso per cassazione). 2.–I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono tutti, sotto profili tra loro connessi, la qualificazione del rapporto che ha vincolato [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi collaboratori. 3.–Le censure si rivelano inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. 4.– La valutazione degli elementi, che conducono a inferire l’esistenza d’un rapporto di agenzia, costituisce un tipico accertamento -5 - di fatto e, a tale riguardo,il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Ne consegue che il giudizio, relativo alla qualificazione d ’ uno specifico rapporto come agenzia o come procacciamento d’affari o come rapporto atipico, può essere censurato in sede di legittimità per violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del rapporto d’agenzia, così come risultano tipizzati dagli artt. 1742 e seguenti cod. civ.

È sindacabile, invece,nei ristretti limiti oggi tracciati dall ’ art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., il ragionamento , necessariamente presuntivo,che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (in termini analoghi, sulla distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846, in coerenza con le indicazioni già delineate da Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 5.–La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’attribuire all’attività dell’agente un contenuto vario e non predeterminato, che include, in una vasta gamma di prestazioni,il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente, senza presupporre, quale elemento imprescindibile, l’attività di ricerca del cliente.

Il contratto d’agenzia, pur nel multiforme atteggiarsi delle prestazioni, postula, per un verso, la promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponentee, per altro verso, il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare, cui si riferisce la richiesta di provvigione(Cass., sez. lav., 1° aprile 2004, n. 6482). -6 - Questa Corte ha poi puntualizzato che l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma si deve configurare come attività di convincimento del potenziale cliente a ordinare i prodotti del preponente(Cass., sez. lav., 8 luglio 2008, n. 18686).

In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all’attività dell’agente, «l’esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l’attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate aschemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente […] È del resto proprio la circostanza che l’agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione “solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione”, o “anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente”»(sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell’esame del primo motivo di ricorso).

In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente e la conclusione dell’affare che è all’origine della richiesta di provvigione.

Il nesso di causalità postula un’attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall’agentecon i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453).

Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anchecommisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158). -7 - 6.– La sentenza impugnata ha identificato i tratti distintivi dell’agenzia in conformità ai principi richiamati, che ha diffusamente illustrato e sottoposto a vaglio critico (pagine 3, 4 e 5).

Di tali principi, la sentenza d’appello ha poi fatto corretta applicazione al caso di specie, senza incorrere nei vizi denunciati dalla parte ricorrente.

Con accertamento di fatto congruamente motivato, che non poggia soltanto sul precedente conforme del Tribunale di Padovae non annette rilievo esclusivo al nomen iurisattribuito dalle parti , la Corte di merito ha evidenziato che, in concreto, l’attività dei collaboratori indicati nel verbale ispettivo si sostanziava, in via preminente, nella propaganda e nell’assistenza e nella traduzione in favore dei clienti.

I collaboratori non partecipavano alle riunioni preliminari e successive alla vendita, alle sfilate, alle presentazioni delle collezioni, non possedevano campionari (pagina 5 della pronuncia d’appello).

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, la Corte d’appello di Romaha esclu so l’incidenza dell’attività svolta dai collaboratori sulle svariate fasi che preludevano alla conclusione del contratto e ha rimarcatoche il reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti non è stato specificamente contraddetto dalla Fondazione (pagina 6 della sentenza).

I giudici del gravame, nel confermare la valutazione già espressa dal Tribunale, non hanno trascura t o di ponderare anche gli elementi addotti dall’odierna ricorrente, per escluderne, con apprezzamento analitico e coerente, la valenza decisiva.

In tale accurata e complessiva disamina, che mira a ricostruire l’esplicarsi effettivo dei rapporti, la sentenza impugnata reputa ininfluente «la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si adoperasse, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA], affinché il cliente versasse la caparra confirmatoria, si occupasse di chiedere il saldo del dovuto prima della consegna e comunicasse particolari esigenze di imballo riferite dai clienti», -8 - circostanza, peraltro, riguardante un solo collaboratore (pagina 6 della pronuncia).

Ad avviso della Corte territoriale, egualmente privo di valenza risolutiva si dimostra il precedente contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA], dai contenuti non meglio specificati (pagina 6 della sentenza impugnata).

I giudici d’appello hanno scandagliato anche i profili, enfatizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], della stabilità e della continuità dell’incarico e delle modalità di calcolo dei compensi e hanno osservato, in chiave critica,che tali elementi non possono rivestire di per sé rilievo cruciale, giacché difetta il requisito basilare dell’incidenza dell’attività sulla conclusione del contratto (la già richiamata pagina 6 della sentenza). 7.–I motivi di ricorso si prefiggono, nella loro essenza, di ottenere un riesame del merito della vicenda controversa, ricostruitadai giudici di primo e di secondo grado in termini convergenti.

Lungi dal considerare in modo aprioristico ed astratto le attività riconducibili allo schema dell’agenzia o del procacciamento d’affari, la sentenza impugnata ha proceduto ad accertare in modo circostanziato le peculiarità delle singole prestazioni rese dai collaboratori di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di tale indagine,la Corte territoriale ha escluso in punto di fatto il dato saliente della correlazione causale tra l’attività svolta e la conclusione deicontratti.

A fronte di tale rilievo, che investe un profilo decisivo, i motivi di ricorso si risolvono nell’apodittica contrapposizione diun più favorevole inquadramento delle risultanze istruttoriee reiterano considerazioni già disattese dai giudici d’appello, che hanno passato in rassegna e soppesatotutti gli elementi prospettati dalle parti, in un vaglio organico e plausibile dei dati di fatto acquisiti al processo.

Strutturate come omesso esame d’un fatto decisivo (secondo motivo), le censure risultano in radice inammissibili, al cospetto d’una -9 - pronuncia d’appello che ha confermato quella di primo grado sulla base di un’omogenea ricostruzione dei fatti rilevanti.

Generiche, e comunque inidonee a incrinare una ricostruzione particolareggiata e sorretta da una molteplicità di elementi, sono le doglianze sulla violazione del principio di non contestazione (terzo motivo), giacché non danno conto del dispiegarsi del dibattito processuale.

Anche le censureveicolate con il primo e con il terzo mezzo, dietro lo schermo della violazione di legge, ambiscono a ridiscutere l’accertamento di fatto, racchiuso in una “doppia conforme”, e propugnano la sussistenza di quell’incidenza causale dell’attività dei collaboratori, che i giudici d’appello hanno, per contro, disconosciuto, all’esito delprudente apprezzamento dei dati probatori raccolti e della meditata esclusione della portata dirimente degli elementi oggi richiamati nel ricorso.

Così formulate , le censure risultano nel loro complesso inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Coglie, dunque, nel segno l’eccezione sollevata in via preliminare nel controricorso e ribadita nella memoria illustrativa ( in particolare , pagina 6). 8.–In virtù dei rilievi illustra ti, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che -10 - liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 22347-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, ha eletto domicilio – ricorrent e – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 473 del 20 18 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 febbraio 20 18 (R.G.N. 5529/2014). R.G.N.22347/2018 Cron. Rep. C.C. 26/10/2023 giurisdizione Rapporto di agenzia e procacciamento d’affari. Distinzione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 6 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 31 luglio 2018 e articolato in tr e motivi, la [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 473del 2018della Corte d’appello di Roma, depositata il 16 febbraio 20 18 , che ha rigettatoil gravame della Fondazione e ha accolto l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di prime cure. 1.1.–La Corte territoriale ha respinto la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di qualificare come agenzia i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (poi s.r.l.), la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (periodo 2005-2009), e ha perciò confermato, a tale riguardo, la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore della Fondazione, per l’importo capitale di Euro 30.228,49, sul presupposto della sussistenza d’un rapporto di agenzia. A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che l’opera prestata dai collaboratori indicati nell’accertamento ispettivo si risolveva in una mera attività di propaganda e di assistenza ai clienti ed era priva d’ogni attinenza con la conclusione dell’affare. 1.2.– In accoglimento dell’appello incidentale interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di meritoha reputato erronea la scelta del Tribunale di compensare le spese di lite, in difetto di gravi ed eccezionali ragioni, le sole idonee a giustificare la deroga al rigoroso principio “Victus victori”nell’ipotesi d’integrale soccombenza. 2.– [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, notificato il 7 settembre 2018 e illustrato da memoria. -3 - 3.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] si dipana in tre motivi, che si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di avere arbitrariamente individuato il discrimine tra l’agenzia e il procacciamento d’affari. Al cospetto di un rapporto contraddistinto dalla stabilità e dalla continuitàe dal pagamento di compensi legati al buon fine dell’affare, la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare gli elementi costitutivi del diverso rapporto di procacciamento d’affari, circoscritto alle collaborazioni occasionali ed episodiche. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti e attengono, in particolare, alle peculiarità dell’opera svolta, caratterizzata da «una ripetuta e sistematica opera di intermediazione […] finalizzata alla continuata conclusione dei contratti» (pagina 21 del ricorso per cassazione) e remunerata da una provvigione subordinata al buon fine dell’affare, nel contesto di collaborazioni contrassegnate dalla «durata ininterrotta nel tempo» (pagina 22 del ricorso per cassazione). -4 - Tali circostanze, ove fossero state valutate, avrebbero condotto a una decisione di segno diverso. 1.3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1742 e seguenti cod. civ., anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevanti le circostanze addotte a sostegno della configurazione del rapporto come agenzia: «l’attività di ricezione delle caparre confirmatorie, il sollecito dei saldi, indicazione di particolari esigenze di imballaggio e spedizione della merce, […] la continuità della collaborazione, il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse subentrata ad altra società nel rapporto di agenzia tra la stessa intercorrente con [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA]» (pagina 22 del ricorso per cassazione). Erroneamente la Corte di merito avrebbe negato la sussistenza d’un rapporto di agenzia, sol perché i rapporti erano a tempo determinato: la stabilità dell’incarico –puntualizza la ricorrente – non s’identifica in maniera indefettibile con la conclusione d’un contratto a tempo indeterminato. Infine, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto considerare pacifica lacoincidenza tra le pattuizioni stipulate da [OSCURATO:PERSONA] e Pepper e quelle successivamente intercorse con [OSCURATO:SOCIETA]., giacché tale circostanza «non è mai stata specificamente (e nemmeno genericamente) contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle difese in giudizio» (pagina 23 del ricorso per cassazione). 2.–I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono tutti, sotto profili tra loro connessi, la qualificazione del rapporto che ha vincolato [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi collaboratori. 3.–Le censure si rivelano inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. 4.– La valutazione degli elementi, che conducono a inferire l’esistenza d’un rapporto di agenzia, costituisce un tipico accertamento -5 - di fatto e, a tale riguardo,il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Ne consegue che il giudizio, relativo alla qualificazione d ’ uno specifico rapporto come agenzia o come procacciamento d’affari o come rapporto atipico, può essere censurato in sede di legittimità per violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del rapporto d’agenzia, così come risultano tipizzati dagli artt. 1742 e seguenti cod. civ. È sindacabile, invece,nei ristretti limiti oggi tracciati dall ’ art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., il ragionamento , necessariamente presuntivo,che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (in termini analoghi, sulla distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846, in coerenza con le indicazioni già delineate da Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 5.–La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’attribuire all’attività dell’agente un contenuto vario e non predeterminato, che include, in una vasta gamma di prestazioni,il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente, senza presupporre, quale elemento imprescindibile, l’attività di ricerca del cliente. Il contratto d’agenzia, pur nel multiforme atteggiarsi delle prestazioni, postula, per un verso, la promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponentee, per altro verso, il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare, cui si riferisce la richiesta di provvigione(Cass., sez. lav., 1° aprile 2004, n. 6482). -6 - Questa Corte ha poi puntualizzato che l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma si deve configurare come attività di convincimento del potenziale cliente a ordinare i prodotti del preponente(Cass., sez. lav., 8 luglio 2008, n. 18686). In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all’attività dell’agente, «l’esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l’attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate aschemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente […] È del resto proprio la circostanza che l’agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione “solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione”, o “anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente”»(sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell’esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente e la conclusione dell’affare che è all’origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un’attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall’agentecon i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anchecommisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158). -7 - 6.– La sentenza impugnata ha identificato i tratti distintivi dell’agenzia in conformità ai principi richiamati, che ha diffusamente illustrato e sottoposto a vaglio critico (pagine 3, 4 e 5). Di tali principi, la sentenza d’appello ha poi fatto corretta applicazione al caso di specie, senza incorrere nei vizi denunciati dalla parte ricorrente. Con accertamento di fatto congruamente motivato, che non poggia soltanto sul precedente conforme del Tribunale di Padovae non annette rilievo esclusivo al nomen iurisattribuito dalle parti , la Corte di merito ha evidenziato che, in concreto, l’attività dei collaboratori indicati nel verbale ispettivo si sostanziava, in via preminente, nella propaganda e nell’assistenza e nella traduzione in favore dei clienti. I collaboratori non partecipavano alle riunioni preliminari e successive alla vendita, alle sfilate, alle presentazioni delle collezioni, non possedevano campionari (pagina 5 della pronuncia d’appello). Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, la Corte d’appello di Romaha esclu so l’incidenza dell’attività svolta dai collaboratori sulle svariate fasi che preludevano alla conclusione del contratto e ha rimarcatoche il reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti non è stato specificamente contraddetto dalla Fondazione (pagina 6 della sentenza). I giudici del gravame, nel confermare la valutazione già espressa dal Tribunale, non hanno trascura t o di ponderare anche gli elementi addotti dall’odierna ricorrente, per escluderne, con apprezzamento analitico e coerente, la valenza decisiva. In tale accurata e complessiva disamina, che mira a ricostruire l’esplicarsi effettivo dei rapporti, la sentenza impugnata reputa ininfluente «la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si adoperasse, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA], affinché il cliente versasse la caparra confirmatoria, si occupasse di chiedere il saldo del dovuto prima della consegna e comunicasse particolari esigenze di imballo riferite dai clienti», -8 - circostanza, peraltro, riguardante un solo collaboratore (pagina 6 della pronuncia). Ad avviso della Corte territoriale, egualmente privo di valenza risolutiva si dimostra il precedente contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA], dai contenuti non meglio specificati (pagina 6 della sentenza impugnata). I giudici d’appello hanno scandagliato anche i profili, enfatizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], della stabilità e della continuità dell’incarico e delle modalità di calcolo dei compensi e hanno osservato, in chiave critica,che tali elementi non possono rivestire di per sé rilievo cruciale, giacché difetta il requisito basilare dell’incidenza dell’attività sulla conclusione del contratto (la già richiamata pagina 6 della sentenza). 7.–I motivi di ricorso si prefiggono, nella loro essenza, di ottenere un riesame del merito della vicenda controversa, ricostruitadai giudici di primo e di secondo grado in termini convergenti. Lungi dal considerare in modo aprioristico ed astratto le attività riconducibili allo schema dell’agenzia o del procacciamento d’affari, la sentenza impugnata ha proceduto ad accertare in modo circostanziato le peculiarità delle singole prestazioni rese dai collaboratori di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di tale indagine,la Corte territoriale ha escluso in punto di fatto il dato saliente della correlazione causale tra l’attività svolta e la conclusione deicontratti. A fronte di tale rilievo, che investe un profilo decisivo, i motivi di ricorso si risolvono nell’apodittica contrapposizione diun più favorevole inquadramento delle risultanze istruttoriee reiterano considerazioni già disattese dai giudici d’appello, che hanno passato in rassegna e soppesatotutti gli elementi prospettati dalle parti, in un vaglio organico e plausibile dei dati di fatto acquisiti al processo. Strutturate come omesso esame d’un fatto decisivo (secondo motivo), le censure risultano in radice inammissibili, al cospetto d’una -9 - pronuncia d’appello che ha confermato quella di primo grado sulla base di un’omogenea ricostruzione dei fatti rilevanti. Generiche, e comunque inidonee a incrinare una ricostruzione particolareggiata e sorretta da una molteplicità di elementi, sono le doglianze sulla violazione del principio di non contestazione (terzo motivo), giacché non danno conto del dispiegarsi del dibattito processuale. Anche le censureveicolate con il primo e con il terzo mezzo, dietro lo schermo della violazione di legge, ambiscono a ridiscutere l’accertamento di fatto, racchiuso in una “doppia conforme”, e propugnano la sussistenza di quell’incidenza causale dell’attività dei collaboratori, che i giudici d’appello hanno, per contro, disconosciuto, all’esito delprudente apprezzamento dei dati probatori raccolti e della meditata esclusione della portata dirimente degli elementi oggi richiamati nel ricorso. Così formulate , le censure risultano nel loro complesso inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Coglie, dunque, nel segno l’eccezione sollevata in via preliminare nel controricorso e ribadita nella memoria illustrativa ( in particolare , pagina 6). 8.–In virtù dei rilievi illustra ti, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che -10 - liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell
Sentenza Cassazione n. 04561/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris