CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 37620/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5411 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31B42 B085S) PUCCIO Luigi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A24 B085G) PUCCIO Faustino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R31 B085N) PUCCIO Santino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R31 B085A) PUCCIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A41 B085Y) PUCCIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S02 B085U) rappresentati e difesi da quest’ultimo, avvocato [OSCURATO:PERSONA] tonio Puccio, costituito anche personalmente ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tanzaro n. 1506/2019, pubblicata in data 11 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 5411/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5411/2020 Numero sezionale 10174/2021 Fatti di causa Numero di raccolta generale 37620/2021Data pubblicazione 30/11/2021 Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], nonché Luigi, [OSCURATO:PERSONA], Faustino, Santino e [OSCURATO:PERSONA]) hanno chiesto la revocazione di una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha rigettato le domande proposte dal de cuius, dirette ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno dal locale agente della riscossione, nonché la relativa cancellazione ed il risarcimento del danno. La domanda di revocazione è stata rigettata dalla Corte di Ap- pello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA], nonché Luigi, [OSCURATO:PERSONA], Faustino, Santino e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due mo- tivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art. 360 c.p.c. I° comma n. 4, Nullità della sentenza o del procedimento; in relazione all’art. 68 d.lg. 546/92». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione art. 360 c.p.c. I° comma n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione». Il ricorso è inammissibile. Ric. n. 5411/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5411/2020 Numero sezionale 10174/2021 La corte di appello, nella decisione impugnata, si è limitata ad Numero di raccolta generale 37620/2021Data pubblicazione 30/11/2021 osservare che i motivi posti a base della domanda di revoca- zione non rientravano tra quelli previsti dall’art. 395 n. 4 c.p.c., avendo ad oggetto contestazioni relative all’attività di giudizio, di applicazione delle norme di diritto e/o comunque di valutazione delle prove, posta in essere dal giudice di se- condo grado. In nessuno dei due motivi del ricorso viene specificamente censurata la descritta ratio decidendi della pronuncia impu- gnata. I ricorrenti – peraltro nel contesto di una esposizione poco chiara e finanche di ardua intelligibilità – si limitano a sostene- re l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria oggetto della conte- stazione di cui al giudizio di merito definito con la sentenza revocanda, sia per motivi procedurali che per motivi di carat- tere sostanziale, attinenti alla sussistenza dei crediti iscritti a ruolo e posti a base dell’iscrizione stessa. Lo fanno in forza di una serie di argomenti di fatto e di diritto che, tra l’altro, non indicano neanche in modo puntuale se ed in che termini fossero stati già avanzati nel corso del suddetto giudizio di merito e, comunque, senza un chiaro e comprensi- bile riferimento alle ragioni poste a fondamento della decisio- ne impugnata nella presente sede, di rigetto della domanda di revocazione. Essendo le suddette censure del tutto inammissibili, per le ra- gioni appena indicate, non è neanche possibile esaminarle nel merito. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 5411/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5411/2020 Numero sezionale 10174/2021 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, Numero di raccolta generale 37620/2021Data pubblicazione 30/11/2021 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 5411/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e