CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24292/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/06/1980DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ELIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIAMPAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GRASSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GRASSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GRASSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESITI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PAGANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perl'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di recidiva edosimetria della pena; rigetto dei ricorsi nel resto; nei confronti di GiampaoloDomenico, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto dil'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, volendo procedere laCorte a rideterminare la pena finale al predetto inflitta in anni due di reclusione edeuro 4.000,00 di multa, ex art. 620 lett. l) c.p.p.; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; nei confrontidi Consiglio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il rigettodei ricorsi.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendonel'accoglimento.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai ricorsi presentati in favore degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ne chiede l'accoglimento.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto processuale, che siriporta al ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'accoglimento in relazionealle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; insistenell'accoglimento del ricorso presentato per il proprio assistito, [OSCURATO:PERSONA].Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovie ne chiede l'integrale accoglimento.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 19 marzo 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Corte dicassazione con sentenza n. 23937 del 16 dicembre 2023 (dep. 2024), in parzialeriforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], ha tra l’altro, rideterminato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] cl.’80, Consiglio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 82, [OSCURATO:PERSONA] e PaganoCristian.1.1. La sentenza di primo grado e quella emessa all’esito del primo giudizio diappello, avevano ritenuto sussistenti due sodalizi, uno di natura mafiosa, e l’altrodedito al narcotraffico stanziati sul territorio della cittadina di Rosarno e facenticapo alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avevano, altresì ritenuto sussistenti ulteriorinumerosi reati, quali violenza privata, estorsione, violazione della normativa inmateria di misure di prevenzione, armi, traffico di sostanze stupefacenti,ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori.1.2. A seguito del parziale annullamento disposto da questa Corte dicassazione della sentenza di appello, la Corte territoriale ha escluso la sussistenzadell’associazione di stampo mafioso, in assenza di prove certe, assolvendo gliimputati dal reato di cui al capo 1) dell’imputazione perché il fatto non sussiste.Ha altresì escluso la sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.in relazione ai reati di cui ai capi 37) e 38) ed ha poi valutato le posizioni dei singoliimputati, rideterminando le pene loro irrogate.2. Avverso tale sentenza sono stati proposti i ricorsi di seguito indicati.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cl. ’80.All’esito del giudizio di rinvio, il ricorrente è stato condannato per il reato diviolenza privata aggravata (capo 2) e per il reato di estorsione aggravata dalmetodo mafioso (capo 28).È stato invece assolto dal reato di associazione di stampo mafioso di cui alcapo 1).[OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti dicui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge processuale con riguardoall’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dellarecidiva. Premesso che la sentenza rescindente, nello scrutinare le censure delricorrente, aveva ritenuto assorbite quelle concernenti il trattamentosanzionatorio, tra cui anche quella relativa alla recidiva, l’imputato rileva che laCorte territoriale, nel determinare la pena, ha applicato l’aumento per la recidivasemplice contestata, senza tuttavia vagliare la qualità e il grado di offensività dellaprecedente condanna dal medesimo riportata al fine di stabilire se essa fossesintomatica di maggiore pericolosità.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge processuale con riguardoagli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena base. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, neldeterminare in sei anni di reclusione la pena base per il reato di estorsione di cuial capo 28), non avrebbe spiegato, se non con clausole di mero stile, le ragioni percui si era discostata dal minimo edittale di cinque anni.3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione conriguardo all’art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso dimotivare in ordine alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuantigeneriche.3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 132,133 e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbeapplicato per il reato satellite di cui al capo 2) (violenza privata) il medesimoaumento di pena che era stato irrogato nei precedenti gradi di giudizio, senzatuttavia considerare che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all’art. 416-biscod. pen. Tale circostanza, secondo il ricorrente, determinando una riduzione dellasua potenzialità criminosa, avrebbe dovuto riverberare i suoi effetti anche in ordineall’aumento della pena per il meno grave reato di violenza privata di cui al capoRileva, inoltre, che difetterebbe del tutto la motivazione in relazione alladeterminazione dell’aumento di pena per il reato satellite.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il ricorrente è stato condannato per i reati di cui ai capi 37) (artt. 99, 61-bis e 416-bis.1 cod. pen e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 38) (artt. 99, 110 e 61-bis cod. pen. e artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod.pen.), 41) (artt. 99, 110, 73 d.P.R. n. 309 del 1990), 43) (artt. 99, 110 cod. pen.e artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990), 44) (artt. 99, 56 e 110 cod. pen. e artt.73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990), 49) (artt. 99, 56 e 110 cod. pen. e artt. 73 e 80d.P.R. n. 309 del 1990) e 50) (artt. 99, 56 e 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309del 1990).La Corte territoriale, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sullecontestate aggravanti, lo ha condannato alla pena dodici anni di reclusione.4.2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un unico motivo di censura,con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 26, legge n. 69 del 2005,e artt. 699, 721 cod. proc. pen. in riferimento ai reati di cui ai capi 38) e 50).Secondo il ricorrente difetterebbe una condizione di procedibilità in ordine ai reaticontestati. Il ricorrente rileva di essere stato destinatario di un mandato di arrestoeuropeo mentre era detenuto in Spagna. Tale mandato non comprenderebbe isuddetti reati oggetto del presente procedimento, sia perché commessi in tempidiversi da quelli cui si riferisce il MAE, sia perché più gravi. Nel MAE si farebberiferimento al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana,commesso tra il settembre 2017 e il 10 febbraio 2018, mentre i reati di cui ai capi38) e 50) del presente procedimento si riferiscono a fatti commessi fino a giugno2018 e concernenti il traffico di cocaina, e dunque sarebbero più gravi.Si evidenzia, inoltre, che l’imputato non aveva rinunciato al principio dispecialità, del quale anzi aveva dichiarato espressamente di volersi avvalere. Nonsarebbe stata richiesta l’estensione del MAE, né sarebbe stata seguita la relativaprocedura; in particolare, non si sarebbe svolta alcuna udienza camerale comeprevisto dall’art. 17, legge n. 69 del 2005, come interpretato dalla giurisprudenzaeuropea, che richiede che sia garantito il rispetto del principio del contraddittorio.5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].5.1. All’esito del giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile in ordineal reato di cui al capo 37) (artt. 99, 61-bis e 416-bis.1 cod. pen e art. 74 d.P.R. n.309 del 1990); ad uno solo dei tre episodi contestati al capo 40) (artt. 99, 81 cpv.cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990); per il reato di cui al capo 44) (artt. 99, 56e 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) e 69) (artt. 99 cod. pen., 73d.P.R. n. 309 del 1990).5.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta vizio dimotivazione in relazione alla determinazione dell’aumento di pena disposto inrelazione al reato satellite di cui al capo 40) dell’imputazione. Il ricorrentepremette che, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990,contestato al capo 37), in relazione al quale è stata stabilita la pena di 10 anni direclusione, la Corte territoriale ha poi operato l’aumento di tre mesi perl’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, l’aumento di 5 anni per la recidiva, e gliulteriori aumenti per i reati satellite pari a mesi tre per il reato di cui al capo 44),di mesi 4 per il reato di cui al capo 69) e di mesi cinque per il reato di cui al capo40). La pena finale, ridotta per il rito, è stata determinata in sedici anni e tre mesidi reclusione.Il ricorrente evidenzia che il capo 40), concerne il reato di cui all’art. 73, d.P.R.n. 309 del 1990, originariamente comprendeva tre episodi di traffico distupefacenti, in relazione ai quali in primo grado era stato disposto il complessivoaumento di un anno di reclusione.La sentenza impugnata ha dichiarato non luogo a procedere per due di taliepisodi, residuando la condanna per l’unico episodio avente ad oggetto l’acquistodi 19 kg di hashish, in relazione al quale ha disposto l’aumento della pena basenella misura di cinque mesi.Tale aumento determinerebbe una reformatio in pejus del precedentetrattamento sanzionatorio, posto che, essendo l’aumento in precedenza stabilitocomplessivamente per i tre episodi in un anno di reclusione, in assenza dispecificazioni doveva ritenersi che per ciascuno di essi la pena fosse pari a 4 mesi.Inoltre, difetterebbe la motivazione in ordine alla quantificazione dell’aumento.Infine, esso sarebbe sproporzionato se comparato all’aumento pari a tre mesistabilito per il reato di cui al capo 44) avente ad oggetto il tentativo di importazionedall’estero di 500 kg di droga.6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il ricorrente è stato condannato per i reati di cui ai capi 37) (artt. 99, 61-bis, 416-bis.1 cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 38) (artt. 99, 110, 61-biscod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen.) e 39)(artt. 99, 110, 56 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990).A seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza di appello, la [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, ha escluso la sussistenza delle aggravanti contestatein relazione ai reati di cui ai capi 37) e 38) e ha rideterminato la pena nella misuracomplessiva di anni sedici, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 30.000 dimulta.Avverso tale sentenza l’imputato svolge due motivi di censura.6.2. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. inrelazione all’art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrentepremette che la sentenza rescindente ha annullato la sentenza della prima Corted’appello in relazione all’aggravante della transnazionalità e a quella di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. e ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso aventi ad oggetto iltrattamento sanzionatorio e specificamente il diniego delle circostanze attenuantigeneriche e la dosimetria della pena. La Corte territoriale, all’esito del giudizio diresponsabilità svolto nei confronti del ricorrente non ha in alcun modo motivatosul punto, non avendo affrontato la questione relativa alla concedibilità delle6.3. Il secondo motivo denuncia l’assenza di motivazione in ordine alladeterminazione degli aumenti di pena stabiliti per i reati ritenuti avvinti dal vincolodella continuazione.7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al capo 65) (artt. 99 cod.pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990) alla pena di due anni e due mesi eventi giorni di reclusione ed euro 4.000 di multa.L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale articolandoun’unica censura con cui deduce violazione di legge in relazione al divieto direformatio in pejus e all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione.Premette che, condannato in primo grado per il reato di associazione distampo mafioso (capo 1) e di detenzione illecita di kg 5.224 di sostanzastupefacente del tipo marijuana (capo 65), era stato assolto in appello dal reatodi cui al capo 1).La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello con riguardoalla sua posizione unicamente in relazione all’avvenuto riconoscimento dellarecidiva.La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha escluso la recidiva erideterminato la pena. Sarebbe tuttavia incorsa nella violazione denunciata, attesoche avrebbe determinato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo65) in misura superiore a quella stabilita dalla prima sentenza della Corted’appello. Questa, invero, aveva stabilito la pena per tale reato in 3 anni direclusione e 6.000 euro di multa, mentre la sentenza impugnata, in modo del tuttoillogico, l’avrebbe determinata in 3 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 6.000 dimulta, ridotta per il rito a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 4.000 dimulta.8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].8.1. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha assolto l’imputatodal reato di cui al capo 1) e ha rideterminato la pena per due fattispecie ex art. 73d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 56 e 58) nella misura di anni tre, mesi due e giorniventi di reclusione e 9.200 euro di multaAvverso tale decisione il ricorrente propone un unico motivo con cui denunciaviolazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 81, 99, 133 cod. pen. e vizio dimotivazione, sotto quattro profili.8.2. Difetterebbe la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva,non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle doglianze difensive sul punto,con cui si evidenziava che il ricorrente non era mai stato detenuto per un lungoperiodo, aveva usufruito di benefici in ragione del percorso rieducativo intrapreso.Inoltre, i precedenti da cui [OSCURATO:PERSONA] è gravato sarebbero risalenti nel tempo (al1999).8.3. La sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo motivato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche, e, ciò nonostante, il mutato quadrocomplessivo, a seguito della assoluzione del ricorrente dall’accusa di averpartecipato all’associazione mafiosa e la circostanza che le condotte incriminateavessero ad oggetto droghe leggere.8.4. L’aumento per la continuazione pari a quattro mesi di reclusione dispostoper il reato satellite di cui al capo 56) concernente un episodio di cessione distupefacente, sarebbe immotivato e comunque sproporzionato e iniquo; invero,l’acquirente della droga è stato assolto dal reato in ragione della quantitàestremamente contenuta di stupefacente.8.5. Meramente apparente sarebbe la motivazione con cui la Corte territorialeha giustificato la determinazione della pena complessiva. La pena base per il reatodi cui al capo 58), ritenuto più grave, è stata determinata in manierasproporzionata, tenuto conto della circostanza che la sentenza rescindente avevaricondotto il fatto all’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73. Inoltre, l’acquirentedella sostanza è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione.9. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Consiglio cl. 80.9.1. La Corte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati dicui ai capi 32) (artt. 99, 61 n. 2, 110 cod. pen., 512 bis cod. pen., 416-bis.1 cod.pen.), 33) (artt. 99, 81 cpv., 110, 648-ter.1, commi 1 e 3, cod. pen., 416-bis.1cod. pen.), 34) (artt. 99, 81 cpv., 110, 648-ter.1, commi 1 e 3, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.), 37) (artt. 99, 61-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 esclusal’aggravante di cui all’art. 74 commi 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990), 38) (artt. 99, 110,61-bis cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), 39) (artt. 99, 110,56 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990), 41) (artt. 99, 110 cod. pen., 73 d.P.R.n. 309 del 1990), 44) (artt. 99, 56,110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990),50) (artt. 99, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e 53) (artt. 99, 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990).Lo ha invece assolto dai reati di cui ai capi 1), 43) e 49) ed ha escluso leaggravanti contestate in relazione ai reati di cui ai capi 37) e 38). Ha quindirideterminato la pena nella misura complessiva di anni venti di reclusione.9.2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dilegge in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all’art. 416-bis.1 cod.pen.La Corte di cassazione aveva affermato che non vi era la prova in ordine allaesistenza dell’associazione mafiosa contestata al capo 1). La Corte d’appelloavrebbe violato il mandato rescindente in quanto in relazione ai reati di cui ai capi32, 33, 34 e 49 non avrebbe escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cuimancherebbe il presupposto.Avrebbe altresì violato il principio dell’effetto estensivo della pronunciaassolutoria per il reato associativo. Questa invero comporterebbe il venir meno delpresupposto storico e giuridico su cui si fonda l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., la quale pertanto avrebbe dovuto essere esclusa con riguardo a tutti ireati fine.In modo contraddittorio, la sentenza impugnata benché abbia esclusol’esistenza dell’associazione mafiosa di cui al capo 1), per i reati fine ha ritenutosussistente l’agevolazione di un’associazione che non esiste.9.3. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione. La Corte territoriale non si sarebbeconformata al mandato rescindente in quanto, a seguito dell’annullamento conrinvio disposto dalla Corte di cassazione con riguardo al capo 49) dell’imputazione,avrebbe dovuto riesaminare anche la sussistenza dell’aggravante del metodomafioso, attenendosi ai criteri valutativi indicati dalla sentenza rescindente. Lasentenza impugnata non si sarebbe conformata a tale statuizione, riproducendo ilragionamento viziato della prima Corte d’appello.9.4. Il terzo motivo di ricorso riguarda esclusivamente la posizione diCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA].Questi è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 53), 78) e 79),mentre è stato assolto dal reato di cui al capo 1). Conseguentemente, è stataesclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 contestata in relazione ai reati di cuiai capi 78) e 79), ed è stata rideterminata la pena nella misura complessiva di ottoanni e quattro mesi ed euro 20.400 di multa.Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardoalla determinazione della pena irrogata.L’aumento disposto per la riconosciuta recidiva specifica e reiterata sarebbesproporzionato e comunque immotivato, avendo la Corte territoriale utilizzato unaformula stereotipata, facendo riferimento ai precedenti e alla stessa specie e senzavalutare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l’applicazionedella recidiva sarebbe sempre facoltativa, e richiederebbe pertanto una specificamotivazione.Anche la quantificazione della pena base sarebbe immotivata. Essendosi lasentenza impugnata discostata dal minimo edittale (pena base fissata in otto annia fronte di un minimo edittale di sei anni), l’onere motivazionale sarebbe stato piùstringente, mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata all’utilizzo di formule distile, senza specificare le ragioni di un aumento così significativo.10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].10.1. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 37, 38,42, 44 e 66. Sono state escluse le aggravanti contestate per il capo 37 e 38. LaCorte territoriale ha rideterminato la pena in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro37.000 di multa.10.2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] articola un’unica censura con cui denunciaviolazione di legge in relazione alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riconosciuto più grave il reato di cui agli artt. 73 e 80,comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 38), per il quale è prevista la pena edittalepiù elevata nel massimo, determinandola in anni 10 di reclusione,Avrebbe poi operato l’aumento per i reati satellite in modo squilibrato, senzatener conto dei limiti edittali e senza specificare le ragioni degli aumenti operati,contravvenendo all’obbligo di motivazione.11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].11.1. All’esito del giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui alcapo 37) e condannato unicamente per il capo 38), esclusa l’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen.Il ricorrente deduce due motivi di censura.11.2. Il primo motivo denuncia violazione di legge nella determinazione dellapena. La Corte territoriale, pur escludendo l’applicazione della recidiva, hadeterminato la pena base in relazione al reato di cui al capo 38) in misurasignificativamente elevata, in ragione di un precedente per maltrattamenti elesioni da cui il ricorrente risulta gravato. Tale determinazione sarebbemanifestamente illogica, non avendo spiegato le ragioni per cui un precedente nonspecifico e di natura violenta possa influenzare il giudizio di colpevolezza inrelazione al reato di narcotraffico.11.3. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per violazione dell’art.192 in combinato disposto con l’art. 125 cod. proc. pen. per sproporzione nelladosimetria della pena in relazione al reato di cui al capo 38). La sentenzaimpugnata sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria nella comparazionedelle pene inflitte al ricorrente rispetto agli altri coimputati nel medesimo reato, lacui differenza non sarebbe stata adeguatamente giustificata. [OSCURATO:PERSONA] sarebbestata irrogata la pena di 7 anni di reclusione in ragione del suo ruolo di supportologistico e organizzativo dell’importazione di un ingente quantitativo (150 kg) dicocaina dal [OSCURATO:PERSONA]; tale pena, tuttavia, sarebbe superiore a quella irrogataa [OSCURATO:PERSONA], pari a 6 anni, il quale aveva svolto il ruolo di trasportareuna rilevante somma di denaro, destinato a finanziare l’importazione dellostupefacente. Tale carenza motivazionale non consentirebbe di verificare sel’interpretazione delle prove data dalla Corte sia corrispondente alle acquisizioniprobatorie.12. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo:- l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza nei confronti di CacciolaGregorio e [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio in punto di recidiva e dosimetriadella pena ed il rigetto nel resto;- l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza nei confronti diGiampaolo [OSCURATO:PERSONA], per un nuovo giudizio in punto di attenuanti generiche edosimetria della pena;- l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di GrassoMichele, e la rideterminazione della pena finale al predetto inflitta in anni due direclusione ed euro 4.000,00 di multa, ex art. 620, lett. l) cod. proc. pen.;- la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di Di MarteGiuseppe;- il rigetto dei ricorsi di Consiglio [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],di [OSCURATO:PERSONA].13. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, con i qualiha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno della dedotta violazione di legge. Inparticolare, ha evidenziato che, successivamente al deposito del ricorso, sonosopravvenuti elementi documentali nuovi di decisiva rilevanza, costituiti dagli attidell’autorità giudiziaria spagnola con cui sono stati richiesti all’autorità giudiziariaitaliana chiarimenti in ordine alla eventuale violazione del MAE.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 80), [OSCURATO:PERSONA], DomenicoGiampaolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti di seguitoprecisati.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.2. [OSCURATO:PERSONA] cl. 80.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva annullato conrinvio la pronuncia di appello limitatamente al reato di cui al capo 1) (associazionemafiosa), con rinvio per un nuovo giudizio sul punto, rigettando nel resto il ricorso.Aveva altresì dichiarato assorbite, ma non precluse, le doglianze vertenti sultrattamento sanzionatorio.La Corte d’appello, in sede rescissoria, ha assolto il ricorrente dal reato diassociazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1) e ha rideterminato la penaper il reato di violenza privata di cui al capo 2) dell’imputazione e di estorsioneaggravata dal metodo mafioso (capo 28).2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato contesta il difetto di motivazionein ordine alla riconosciuta recidiva. Esso è fondato.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui l’applicazione della recidiva contestata richiede uno specifico oneremotivazionale da parte del giudice, il quale è tenuto a verificare in concreto se lareiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distintaoffensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogniparametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al dilà del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali(Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 – 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782– 01).Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi orarichiamati.Benché investita da specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale,nel determinare la pena, ha riconosciuto l’aggravante della recidiva senzaspecificare in alcun modo le ragioni in ordine alla sua sussistenza.Tale carenza motivazionale determina l’annullamento sul punto della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Il secondo motivo, concernente la determinazione del trattamentosanzionatorio, è infondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio poterediscrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciatidall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n.35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Si è anche affermato che non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando – come nelcaso in esame – venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (ex multis,Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01).Nella specie, tali parametri sono stati adeguatamente rispettati. [OSCURATO:PERSONA] si è discostata di un anno dal minimo edittale, fissato in 5 anni dall’art.629, comma 1, cod. pen. e tale determinazione è sostenuta da specifici riferimentimotivazionali agli indici ex art. 133 cod. pen., essendo state valorizzate lecomplessive modalità del fatto e il danno cagionato alla persona offese. Tantoconsente di ritenere ben esercitato e motivato il potere discrezionale attribuito algiudice, senza che vi sia stata errata applicazione della norma incriminatrice inviolazione della sentenza rescindente.2.3. Il terzo motivo è fondato.Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche aveva costituito oggettodi specifico motivo di appello da parte dell’imputato, nonché motivo di ricorso percassazione. Tale doglianza è stata ritenuta dalla sentenza rescindente assorbita,ma non preclusa.Ciò nonostante, la Corte territoriale ha del tutto ignorato tale motivo diimpugnazione, omettendo di esaminare la relativa doglianza, né potendo la stessaritenersi implicitamente rigettata.Ne consegue che la sentenza va su tale punto annullata con rinvio.2.4. Il quarto motivo è infondato.2.4.1. Secondo i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte in temadi reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Lamotivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso,da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione deltrattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deveavvenire sia nel rispetto dell’art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa dellapena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01). Tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene. Si è, inoltre, specificato che la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativoobbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo allagravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pgc/Randisi, Rv. 288800 - 01).2.4.2. Nel caso in esame, il giudice di appello, ritenuto più grave il reato dicui all’art. 629 cod. pen. (capo 28), per il quale ha determinato la pena base inanni sei di reclusione, aumentata di un terzo per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen, ha poi operato l’aumento per la continuazione in relazione al reatodi cui al capo 2) nella misura di un mese di reclusione, confermando in tal sensole sentenze dei due precedenti gradi di merito.Escluso un surrettizio cumulo materiale di pene, e tenuto conto del carattereestremamente contenuto dell’aumento operato, può affermarsi che il giudice delrinvio non era tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata sul punto,dovendo ritenersi esclusa implicitamente ma non irragionevolmente la rilevanzadell’intervenuta assoluzione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionaleconferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbiaimplicitamente valutato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato risultanti dalcontesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.2018, P.g., p.c. in proc. F. e altri, Rv. 273533 - 01).2.5. In conclusione, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va dispostol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva ealla concessione delle attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione deltrattamento sanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile.Conviene premettere che la Prima Sezione di questa Corte, con la sentenzarescindente, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] avevadenunciato la violazione della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 699 e 721 cod.proc. pen., sul rilievo che per i reati di cui ai capi 38), 49) e 50) mancava unacondizione di procedibilità, dal momento che tali reati non erano contemplati dalMAE che aveva raggiunto il ricorrente nel marzo 2019, gli stessi erano antecedentialla sua consegna allo Stato italiano, e difettava il consenso dell’imputato,legittimamente espresso, a rinunciare al principio di specialità.A fondamento della valutazione di inammissibilità, questa Corte haevidenziato che il motivo di censura, ponendo la questione circa la mancataindicazione del tempo del commesso reato sub 38), «non avrebbe potuto essereper la prima volta dedotto in cassazione, involgendo profili fattuali che avrebberodovuto essere previamente sottoposti al giudice di merito».La sentenza rescindente ha altresì rilevato la violazione del canone diautosufficienza del ricorso, per non avere l’interessato allegato al ricorso ilmandato di arresto europeo coinvolto dalla censura.Il motivo di doglianza formulato in questa sede, anche con riguardo alleargomentazioni svolte con i motivi nuovi, si risolve nella riproposizione dellamedesima censura già dichiarata inammissibile dalla sentenza rescindente, con laconseguenza che lo stesso non può essere nuovamente esaminato, essendosi sulpunto formato il giudicato.4. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.4.1. La sentenza impugnata ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 73,d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo a due degli episodi di acquisto di stupefacenticontestati al capo 40) dell’imputazione. Ha invece confermato il giudizio diresponsabilità in relazione al terzo episodio, concernente l’acquisto di 19 kg dihashish. Riconosciuta la continuazione tra il reato di cui al capo 40) e gli ulteriorireati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, i giudici d’appello hanno individuatola pena base in relazione al reato di cui al capo 37), stabilendola in dieci anni direclusione; hanno quindi disposto l’aumento per i reati satellite di cui al capo 40)nella misura di 5 mesi, al capo 44), nella misura di tre mesi, e al capo 69), nellamisura di mesi quattro.Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella determinazione della penaper il residuo episodio di acquisto di stupefacente di cui al capo 40), la violazionedel divieto di reformatio in pejus nonché la irragionevolezza dell’aumento di penaoperato in relazione al reato di cui al capo 40), rispetto a quello disposto per ilreato di cui al capo 44).4.2. La censura concernente la violazione del divieto di reformatio in pejus èinfondata, basandosi su una ricostruzione meramente ipotetica del quantum dipena determinato dai giudici di primo e secondo grado in relazione a ciascuno degliepisodi criminosi contestati dal capo 40), non essendo stata in concreto specificatal’entità della pena irrogata per ciascuno di essi.4.3. Risulta invece fondato il rilievo concernente il difetto di proporzione dellepene irrogate.Le Sezioni unite Pizzone hanno evidenziato non solo che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi, ma altresì che esso deve essere tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione aglialtri illeciti accertati (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Si è, in particolare sottolineato, come «in un ordinamento che assegna alla penauna fondamentale funzione rieducativa (cfr. da ultimo, Corte cost., sent. n. 55 del2021), la ragionevolezza del concreto trattamento sanzionatorio non può cheessere data dalla sua proporzionalità rispetto alla meritevolezza e al bisogno dipena del reo».Tanto premesso, si rileva che la sentenza impugnata ha rideterminato la penain aumento per l’unico episodio rimasto tra quelli contestati al capo 40), fissandolain cinque mesi di reclusione senza dare in alcun modo conto delle ragioni poste afondamento di tale valutazione e, soprattutto, trascurando di spiegare perché perun tale episodio, consistente nell’acquisto di 19 kg di hashish, ha stabilito una penapiù elevata (5 mesi) rispetto a quella di mesi tre di reclusione, irrogata in relazioneal più grave reato di cui agli artt. 110, 56 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del1990, contestato al capo 44), avente ad oggetto il tentativo di importare dallaSpagna 500 kg di hashish e/o marijuana.In tal modo, la Corte territoriale è venuta meno a quell’onere motivazionaleche grava sul giudice di dare conto del rispetto del rapporto di proporzione tra lepene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.Ne consegue l’annullamento sul punto della sentenza impugnata.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva dispostol’annullamento parziale della decisione impugnata con riguardo alle aggravanti dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per il reatodi cui al capo 37) e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per il reatodi cui al capo 38). Aveva inoltre dichiarato assorbite le censure dedotte con ilsettimo e l'ottavo motivo di ricorso, concernenti il trattamento sanzionatorio, inrelazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetriadella pena.5.2. Il primo motivo, concernente le attenuanti generiche, è fondato.La Corte d’appello, all’esito del giudizio di rinvio, ha rideterminato la penasenza riconoscere le attenuanti generiche, la cui concessione aveva costituitooggetto di specifico motivo di appello da parte dell’imputato, nonché motivo diricorso per cassazione.La sentenza impugnata ha del tutto ignorato tale motivo di appello, omettendodi esaminare la relativa doglianza. Pertanto, data l'assenza di motivazione in puntodi determinazione del trattamento sanzionatorio, essa deve essere annullata sulpunto con rinvio per nuovo esame.5.3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo al trattamentosanzionatorio irrogato per i reati satellite. Si richiamano al riguardo leconsiderazioni già svolte in ordine all’onere motivazionale che grava sul giudice aifini della determinazione della pena per il reato continuato. Tale oneremotivazionale è stato nella specie disatteso in quanto, pur a fronte di aumenti dipena rilevanti (pari a quattro anni ed euro 4.000 per il reato di cui al capo 37 e adieci mesi ed euro 1.000 per il reato di cui al capo 39), i giudici di appello nonhanno dato conto delle ragioni degli stessi in relazione alla gravità di ciascuno, inmodo da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati.La sentenza va dunque su tale punto annullata con rinvio.6. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente denuncia l’erroneità del trattamento sanzionatorio determinatodalla sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo 65), il solo per il qualeè stato riconosciuto responsabile.La censura è fondata.Si osserva che la prima Corte d’appello aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reatoassociativo di cui al capo 1), confermando il giudizio di responsabilità in relazioneal reato di cui capo 65) e determinando la pena in anni tre di reclusione e euro6.000 di multa. Su tale pena era poi stato operato l’aumento per la recidivaqualificata, pervenendo ad una pena di anni cinque di reclusione ed euro 9.000 dimulta, che, diminuita per il rito abbreviato, era stata determinata in anni tre emesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa.La sentenza rescindente ha annullato la decisione della Corte d’appellolimitatamente al riconoscimento della recidiva, rigettando nel resto il ricorso.La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha escluso detta aggravanteed ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nella misura di anni due, mesidue e giorni venti di reclusione ed euro 4.000 di multa. In tal modo è incorsa nellaviolazione del divieto di reformatio in pejus denunciata dal ricorrente, atteso che– eliminato l’aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito abbreviato –in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero la sentenzaimpugnata non poteva determinare la pena in misura superiore a quella stabilitadalla prima sentenza di appello.La pronuncia impugnata deve pertanto essere annullata sul punto.Ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. la pena deve essere rideterminata nellamisura anni tre di reclusione e 6.000 euro di multa, ridotta per il rito ad anni duedi reclusione ed euro 4.000 di multa.7. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.La sentenza rescindente ha annullato con rinvio la prima sentenza di appellolimitatamente al capo 1) (associazione mafiosa), con rinvio per un nuovo giudiziosu questo punto, rigettando nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarandoassorbite le doglianze «afferenti al trattamento sanzionatorio, ivi compresa, inquesto specifico caso, quella vertente sulla recidiva».La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha assolto il ricorrente dal reato diassociazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1) e ha rideterminato la penaper i reati di cui ai capi 56) e 58), operando l’aumento per la recidiva, senzatuttavia specificare in alcun modo le ragioni per cui ha ritenuto sussistente taleaggravante, il cui riconoscimento era stato espressamente contestato nei motivid’appello e aveva costituito oggetto del ricorso per cassazione.In tal modo la sentenza impugnata si è discostata dai principi in precedenzarichiamati, disattendendo l’onere motivazionale sulla stessa gravante.Analogo difetto di motivazione si rinviene con riguardo all’omessoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: benché le stesse avesserocostituito oggetto di specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha del tuttoignorato tale doglianza, omettendo di esaminarla.7.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo all’aumento dipena operato in relazione al reato satellite di cui al capo 56).La Corte territoriale ha disatteso l’onere motivazionale sulla stessa gravante,non avendo dato conto delle ragioni poste a base della pena irrogata in aumentoin relazione al suddetto reato satellite, anche al fine di consentire di verificare ilrispetto del rapporto di proporzione tra le pene, in relazione agli altri illecitiaccertati.Invero, il reato in esame attiene alla cessione di un quantitativo distupefacente effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, imputato inrelazione a tale episodio per il reato di detenzione a fini di spaccio, riqualificatonell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 57), è statoassolto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che, sulla base degli atti diindagine, il quantitativo da costui ricevuto fosse estremamente contenuto e nonfosse destinato allo spaccio. A fronte di tale valutazione, la sentenza impugnataera tenuta a dare conto delle ragioni per cui, per il medesimo episodio purconsiderato di modesta rilevanza, ha quantificato la pena in aumento irrogata aGrasso nella misura di quattro mesi di reclusione.Quanto invece alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazioneal reato ritenuto più grave di spaccio di stupefacenti contestato al capo 58), lacensura svolta dal ricorrente risulta infondata.Deve al riguardo ribadirsi che la determinazione della misura della penarientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso dipluralità di imputati, il giudice non è tenuto a procedere ad una comparazione frale diverse posizioni degli imputati stessi (ex plurimis, Sez. 6, n. 24402 del12/03/2008, cit.).In ogni caso, nella specie, la Corte territoriale ha dato puntualmente contodegli elementi valutati ai fini della quantificazione della pena irrogata al ricorrente,mettendo in rilievo il quantitativo di stupefacente ceduto e la possibile reiterazionesettimanale della fornitura.7.3. Deve pertanto essere disposto l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla recidiva e alla determinazione del complessivo trattamentosanzionatorio.8. [OSCURATO:PERSONA].8.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimentolimitatamente al primo motivo di censura, con cui si deduce la violazione dell’art.627 cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen, con riguardo ai reati di cui ai capi 32), 33), 34) e 49).Benché la sentenza rescindente abbia rigettato le censure svolte con riguardoalla responsabilità del ricorrente per tali reati, deve escludersi che, in relazione aimedesimi, si sia formato il giudicato interno in ordine alla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 contestata nella forma dell’agevolazionemafiosa. Invero, tutte le condanne per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.(capo 1) avevano costituito oggetto di annullamento con rinvio da parte della Cortedi cassazione, la quale aveva ravvisato un vizio di motivazione con riguardo allaricostruzione della sussistenza dell’associazione mafiosa.Per effetto di tale annullamento, la sentenza rescindente ha rimesso indiscussione la sussistenza del presupposto logico-giuridico dell’aggravante inquestione, la quale, pertanto, doveva costituire oggetto di specifico esame daparte del giudice del rinvio. Di ciò, peraltro, era pienamente consapevole la stessaCorte territoriale, la quale, dopo aver assolto gli imputati dal reato di cui al capo1) non sussistendo prove certe della esistenza dell’associazione mafiosa, haaffermato che «l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non è configurabile,per i reati in materia di stupefacenti e per tutti gli altri contestati, sotto il profilodell’agevolazione».Tuttavia, i giudici dell’appello non hanno tenuto conto di tale conclusione insede di determinazione della pena per i reati di cui ai richiamati 32), 33) e 34),allorché hanno per gli stessi confermato le statuizioni dei precedenti gradi dimerito.La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio per nuovogiudizio.8.2. Infondato è invece il secondo motivo, il quale concerne il reato di cui alcapo 49). Per tale reato, invero, il ricorrente è stato assolto perché il fatto nonsussiste (pp. 39 e 40 della sentenza impugnata), sicché difetta ogni interesse allacensura.9. [OSCURATO:PERSONA] Consiglio.Il ricorso è inammissibile.9.1. Il primo motivo, con cui si denuncia il difetto di motivazione in ordineall’applicazione della recidiva, è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha espressamente pronunciato sul motivo di appello concui si denunciava il riconoscimento della suddetta aggravante affermando che «ilnumero dei precedenti e la circostanza per cui il prevenuto è ricaduto in un reatodella stessa specie a distanza di poco più di cinque anni dall’espiazione della penadetentiva per il precedente specifico» giustificavano la conferma della recidiva (p.43 della sentenza impugnata).Nel riconoscere l’aggravante, strettamente inerente alla persona delcolpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell’imputato,ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato lapiù accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere comepersistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione aldelitto, che parallelamente giustifica l’accresciuto rigore sanzionatorio.Siffatta motivazione, palesemente esente da vizi del ragionamento logico, èincensurabile in questa sede.9.2. Il secondo motivo, con cui si censura la quantificazione della pena, èmanifestamente infondato.La sentenza impugnata ha determinato il trattamento sanzionatorio per ilreato più grave, individuato in quello di cessione di un chilogrammo di cocaina(capo 53) in otto anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, valutando la congruitàdella sanzione alla luce del quantitativo di stupefacente oggetto della cessione,delle complessive modalità del fatto e del contesto in cui esso è stato posto inessere, caratterizzato dalla disponibilità da parte dell’imputato di una significativascorta personale di droga.La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la qualeè necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Nel caso incui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice (ex plurimis, Sez. 5, n.36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01).Detti parametri sono stati rispettati nel caso in esame, nel quale la pena èstata determinata al di sotto della media edittale, posto che la Corte territoriale hadato conto, in modo sintetico ma adeguato, delle ragioni valutate ai fini dellaquantificazione del trattamento sanzionatorio.10. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, il quale si appunta sulla commisurazione della pena, èmanifestamente infondato.La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma adeguata, dopo averriconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali l’imputato è statoritenuto responsabile e aver individuato – conformemente alle richieste difensive– il reato più grave in quello di cui al capo 38), ha altresì illustrato le ragioni percui ha ritenuto di irrogare per il reato di cui al capo 37) un consistente aumento dipena (pari a tre anni ed euro 9.000 di multa), individuandole nel ruolo svolto dalprevenuto nell’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti. Ha quindi operatogli ulteriori aumenti di pena per i restanti reati satellite, fissandoli in sei mesi peril reato di cui al capo 42) (cessione di 50 kg di stupefacente), tre mesi per il reatodi cui al capo 44) (tentativo di importazione di 500 kg di hashish o marijuanadall’estero) e sei mesi per il reato di cui al capo 66) (coltivazione di stupefacenti).Si è già ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene. Si è, altresì, affermato che, nelcalcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, il giudice non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliataqualora individui – come avvenuto nel caso di specie – aumenti di esigua entità,dal momento che in tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionaleconferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato,Rv. 284005 – 01; Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01).Nella specie, l’onere motivazione gravante sul giudice del merito è statoadeguatamente assolto, essendo gli aumenti per i reati satellite ulteriori rispettoa quello di cui al capo 37) contenuti in termini minimi, e quindi tali da escludereun esercizio abusivo del potere discrezionale di determinazione del trattamentosanzionatorio.11. [OSCURATO:PERSONA].11.1. Il primo motivo, concernente la determinazione della pena, è infondato.La Corte territoriale, nel rideterminare il trattamento in relazione al reato dicui al capo 38), per il quale era stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., ha tenuto conto oltre che delle caratteristiche della condotta conspecifico riferimento all’operazione di importazione di stupefacenti posta in esseredal ricorrente, anche della precedente condanna da cui il medesimo era gravato inrelazione al reato di maltrattamenti e lesioni.Tale valutazione non può qualificarsi come manifestamente illogica, attesoche il precedente richiamato, per quanto eterogeneo, è comunque idoneo atratteggiare la personalità dell’imputato, ed è significativo di una predisposizionedell'imputato a violare la legge penale, la quale costituisce uno degli elementiindividuati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv.281202 – 01).11.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il deteriore trattamentosanzionatorio riservato al ricorrente rispetto a quello applicato per il medesimoreato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], è infondato.A riguardo va evidenziato che il diverso trattamento sanzionatorio riservato,nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica unvizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diversotrattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioniirragionevoli o paradossali: il che nel caso in esame non è (Sez. 3, n. 9450 del24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01; conf. N. 21838 del 2012 Rv. 252880 -01, N. 27115 del 2015 Rv. 264020 – 01). Infatti, sin da epoca risalente si è ribaditoche «la determinazione della misura della pena rientra nell'ampio poterediscrezionale del giudice di merito. Nel caso di pluralità di imputati, il giudice,mentre ha l'obbligo di motivare sull'uso del suo potere discrezionale dideterminazione della pena, non è tenuto, invece, a procedere ad unacomparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi» (in termini, Sez. 2, n.1025 del 16/10/1978, dep. 1979, Rv. 140958; nello stesso senso, ex plurimis,Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Rv. 240356).Nella specie in modo affatto irragionevole i giudici di appello hannodeterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in misura superiore a quella applicata aGiampaolo, tenuto conto della rilevanza del ruolo di “supporto logistico” dallostesso svolto per assicurare l’importazione dal [OSCURATO:PERSONA] di una rilevante partitadi cocaina.Dal rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] discende ex lege lacondanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sommadeterminata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistonoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del13/06/2000). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta aGrasso [OSCURATO:PERSONA] che ridetermina in anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa,già ridotta per il rito.Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] (cl.80)relativamente alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio peril giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel restoil ricorso.Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], GiampaoloDomenico relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA] alla recidiva e al complessivo trattamento sanzionatorio, GrassoRosario relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per i capi 32, 33,34 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di ReggioCalabria. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Consiglio [OSCURATO:PERSONA] eMesiti [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]