Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:710
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0728
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑728/23 P
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
contro
[OSCURATO:PERSONA],
Consiglio dell’Unione europea,
Commissione europea,
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE),
Rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina
«Impugnazione – Cittadino del [OSCURATO:PERSONA] che lavora presso il Rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina – Successione di contratti di assunzione a tempo determinato – Risoluzione del contratto a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea – Impugnazione proposta da uno Stato membro che non è intervenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale – Articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione – Nozione di “controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti”»
I.
Introduzione
1.
L’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] della Corte») consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di proporre impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, anche se non sono intervenuti nel procedimento di primo grado. Tuttavia, tale diritto è soggetto a riserva: esso non si applica alle controversie «tra l’Unione e i [suoi] agenti». Di conseguenza, in tali casi, uno Stato membro può impugnare una decisione definitiva solo se è intervenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale.
2.
Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede alla Corte di giustizia di annullare parzialmente la sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e a. (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in merito ad una controversia tra il Consiglio dell’Unione europea e una persona fisica (il sig. [OSCURATO:PERSONA]) assunta dal Rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo: il «RSUE») in Bosnia-Erzegovina sulla base di una successione di contratti a tempo determinato (
2
).
3.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale che ha portato all’adozione di tale sentenza. Tuttavia, la sentenza impugnata è stata pronunciata prima che tale giudice pronunciasse una decisione di ammissione o di diniego dell’intervento di tale Stato membro.
4.
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sulla questione procedurale se l’impugnazione proposta da tale Stato membro debba essere considerata come proposta nell’ambito di una causa relativa a una «controversi[a] tra l’Unione e i [suoi] agenti» e, pertanto, come irricevibile ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
II.
Contesto normativo
A.
[OSCURATO:PERSONA] della Corte
5.
Ai sensi dell’articolo 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (…)
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti, l’impugnazione può essere proposta anche dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di [OSCURATO:PERSONA] membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado».
B.
Decisione (PESC) 2019/1340
6.
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che nomina il Rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina:
«Il sig. [OSCURATO:PERSONA] SATTLER è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina per il periodo dal 1
o
settembre 2019 al 31 agosto 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)».
7.
Ai sensi dell’articolo 4 di tale decisione:
«1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE orientamento strategico e direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti».
8.
L’articolo 6 di tale decisione, intitolato «Costituzione e composizione della squadra», così dispone:
«1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE».
III.
Fatti all’origine della controversia
9.
I fatti sono stati esposti in dettaglio nella sentenza impugnata. (
3
) Le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle presenti conclusioni possono essere riassunte come segue.
10.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord che ha rivestito la funzione di responsabile delle finanze e dell’amministrazione presso il RSUE in Bosnia-Erzegovina.
11.
In applicazione dell’articolo 33 TUE, il Consiglio ha adottato, l’11 marzo 2002, una decisione relativa alla nomina di un RSUE in Bosnia-Erzegovina (
4
). Successivamente, il Consiglio adottava vari atti in successione con i quali nominava, senza interruzioni, un RSUE in Bosnia-Erzegovina per un mandato di durata determinata.
12.
Alla data di proposizione del ricorso di cui trattasi (ossia il 29 dicembre 2020), il RSUE in Bosnia-Erzegovina era stato nominato per il periodo compreso tra il 1
o
settembre 2019 e il 31 agosto 2021 (
5
).
13.
Dal 15 febbraio 2006 al 1
o
marzo 2007, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato (CTD) concluso con l’RSUE per una durata non superiore alla durata del mandato di quest’ultimo.
14.
A partire dal 1
o
marzo 2007, egli ha concluso sedici CTD successivi con l’RSUE. L’ultimo CTD concluso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «contratto in questione») prevedeva, all’articolo 5, una durata compresa tra il 1
o
settembre 2019 e il 31 agosto 2021.
15.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre firmato tredici contratti tripartiti con la Commissione e con l’RSUE, che lo designavano quale capoufficio ad interim. Tali contratti prevedevano che, in caso di decesso, dimissioni, infortunio o malattia dell’RSUE tali da impedirgli di esercitare le sue funzioni o di cessazione della convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione e detto RSUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto il responsabile della gestione dei fondi assegnati a detto RSUE. L’ultimo contratto di questo tipo è stato firmato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2019.
16.
Il 24 gennaio 2020 rappresentanti dell’Unione e del [OSCURATO:PERSONA] hanno firmato l’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
6
) (in prosieguo: l’«accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA]»).
17.
Il 1
o
febbraio 2020 l’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] è entrato in vigore in forza del suo articolo 185. Tale accordo ha stabilito, al suo articolo 126, un periodo di transizione che decorreva dalla data di entrata in vigore dello stesso accordo e terminava il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo di transizione»), durante il quale, a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, dell’accordo medesimo, i riferimenti agli «[OSCURATO:PERSONA] membri» nel diritto dell’Unione dovevano intendersi fatti anche al [OSCURATO:PERSONA].
18.
Il 24 giugno 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera all’RSUE per chiedere chiarimenti in merito ai suoi diritti e lamentando una discriminazione qualora, in caso di trasferimento dell’ufficio del RSUE in Bosnia-Erzegovina alla delegazione dell’Unione in detto Stato e, quindi, al SEAE, la sua posizione fosse stata, alla fine, considerata come eccedentaria.
19.
Il 7 luglio 2020 l’RSUE ha trasmesso la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] al direttore del servizio degli strumenti di politica estera della Commissione, indicando che egli sollevava questioni concernenti le sue condizioni di impiego, in particolare nella prospettiva di una probabile risoluzione del contratto in questione in ragione del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea. Un capo unità di tale servizio ha risposto il 13 luglio 2020 che quest’ultimo non era incaricato delle risorse umane trattandosi di personale rientrante nella PESC (politica estera e di sicurezza comune) e ha consigliato all’RSUE di consultare il SEAE al riguardo. Egli ha altresì sottolineato che, poiché la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] verteva su aspetti finanziari, nessuna indennità di licenziamento o a titolo di contributo pensionistico poteva essergli versata in base alle clausole del contratto in questione.
20.
Il 15 settembre 2020, l’RSUE contattava il SEAE trasmettendogli la lettera del ricorrente datata 24 giugno 2020.
21.
Il 28 settembre 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha scritto all’RSUE sollecitandolo ad ottenere maggiori informazioni sulle possibilità per lui di restare in funzione dopo la fine del periodo di transizione. Dopo che l’RSUE ha contattato il servizio degli strumenti di politica estera della Commissione, il direttore di tale servizio ha risposto il 2 ottobre 2020 che non era prevista alcuna eccezione per i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e che i loro contratti sarebbero stati risolti il 31 dicembre 2020.
22.
Il 17 novembre 2020, l’RSUE ha adottato una decisione di risoluzione, con preavviso, con la quale ha posto fine al contratto in questione, con effetto dal 31 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione di risoluzione»). Come indicato dal Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, la decisione di risoluzione era motivata dal fatto che, a causa del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione, il ricorrente non aveva più la cittadinanza di uno Stato membro. Ciò significava – secondo il RSUE in Bosnia-Erzegovina – che non poteva più rimanere presso il suo personale.
IV.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
A.
Procedimento dinanzi al Tribunale
23.
Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2020, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’RSUE in Bosnia-Erzegovina, chiedendo, in primo luogo, che sia dichiarata l’illegittimità della decisione di risoluzione; in secondo luogo, che i convenuti siano condannati a versargli la somma di EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale originato da tale decisione e, in terzo luogo, di ingiungere il suo reintegro o, in subordine, di condannare i convenuti a versargli la somma di EUR 393850,08 a titolo di risarcimento del danno materiale originato da tale decisione (in prosieguo: il «primo capo delle conclusioni»).
24.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì invocato altri tre capi della domanda, l’ultimo dei quali è stato formulato «in subordine». Tuttavia, ai fini della presente impugnazione, solo il primo capo delle conclusioni è rilevante.
25.
Con memorie separate depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente l’11 maggio 2021 dalla Commissione e dal Consiglio, il 12 maggio 2021 dal SEAE, e il 30 giugno 2021 dal RSUE in Bosnia-Erzegovina, tali parti hanno sollevato eccezioni di irricevibilità e di incompetenza, facendo valere, in particolare, che la decisione di risoluzione e le asserite irregolarità invocate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non erano loro imputabili.
26.
Il 30 agosto 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità e di incompetenza, chiedendone il rigetto.
27.
Il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 130, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, di statuire sulle questioni di competenza e di ricevibilità di tutti i capi delle conclusioni prima di esaminare il merito della causa.
B.
La sentenza impugnata
28.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto le eccezioni di irricevibilità e di incompetenza sollevate dai convenuti.
29.
In particolare, per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni, il Tribunale si è dichiarato competente, sia ai sensi dell’articolo 263 TFUE, per quanto riguarda la domanda di controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di risoluzione, che è stata adottata da un’entità dell’Unione istituita in forza dei trattati, vale a dire il RSUE in Bosnia-Erzegovina, sia ai sensi dell’articolo 268 TFUE, riguardante la domanda di risarcimento pecuniario del preteso danno morale e materiale derivante da tale decisione. Dopo aver identificato il RSUE in Bosnia-Erzegovina come l’organo dell’Unione che aveva adottato la decisione di risoluzione, il Tribunale ha concluso che tali domande erano ricevibili per quanto riguarda il RSUE in Bosnia-Erzegovina e irricevibili per quanto riguarda il Consiglio, la Commissione e il SEAE.
30.
Per contro, il Tribunale si è dichiarato incompetente per quanto riguarda la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere che fosse disposta la sua reintegrazione nel personale del RSUE in Bosnia-Erzegovina. Esso ha spiegato che i giudici dell’Unione non possono, in linea di principio, anche nell’ambito di un’azione di risarcimento danni, rivolgere ingiunzioni a un’istituzione, a un organo o a un’agenzia dell’Unione senza ledere le prerogative dell’autorità amministrativa.
V.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
31.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 novembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha proposto la presente impugnazione.
32.
Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce sulla legittimazione ad agire in qualità di convenuta per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni; nonché
–
dichiarare ricevibile il primo capo delle conclusioni nella parte relativa al Consiglio e irricevibile nella parte relativa al RSUE.
33.
Nella sua comparsa di risposta a tale impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
accogliere l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna; nonché
–
condannare i convenuti alle spese del procedimento di impugnazione.
34.
Nella sua comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese sostenute dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento.
35.
Nella sua comparsa di risposta, la Commissione chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
36.
Nella sua comparsa di risposta, il SEAE chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione in quanto infondata o, in mancanza, respingerla in quanto irricevibile; nonché
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
37.
Nella sua comparsa di risposta, il RSUE per la Bosnia-Erzegovina chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso perché irricevibile o, in ogni caso, perché infondato, e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
38.
Il 28 ottobre 2024 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’impugnazione incidentale. Tuttavia, ai fini delle presenti conclusioni, mi limiterò ad esaminare l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna (in prosieguo: l’«impugnazione principale»), e l’analisi è incentrata sulla ricevibilità di tale impugnazione.
VI.
Valutazione
39.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti da 125 a 142 della sentenza impugnata, che il primo capo delle conclusioni era ricevibile nei confronti del RSUE in Bosnia-Erzegovina e irricevibile nei confronti, in particolare, del Consiglio. A suo avviso, il Consiglio avrebbe dovuto essere considerato l’unica parte convenuta.
40.
Tale Stato membro ha proposto l’impugnazione principale ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, dato che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, aveva chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale, ma non era ancora stato ammesso quale «interveniente».
41.
Come ho spiegato nell’introduzione, tale disposizione concede agli [OSCURATO:PERSONA] membri un diritto di ricorso speciale (o esteso) (
7
), che deroga alla regola generale, contenuta nel secondo comma di tale articolo, secondo la quale solo le parti intervenute dinanzi al Tribunale sono legittimate a proporre impugnazione contro le decisioni di tale giudice che concludono il procedimento o un procedimento incidentale vertenti su un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
42.
In forza di tale diritto di ricorso speciale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono impugnare le decisioni definitive del Tribunale, anche se non sono intervenuti nel procedimento dinanzi a tale giudice. L’obiettivo è quello di consentire a tali ricorrenti privilegiati, nella loro qualità di «custodi della legge», di adire la Corte al fine di preservare la coerenza della giurisprudenza, anche quando le parti del procedimento dinanzi al Tribunale accettano la sentenza pronunciata da quest’ultimo (
8
).
43.
Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte risulta chiaramente che tale diritto non si estende alle «cause relative a controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti». Di conseguenza, nella misura in cui tale disposizione introduce un diritto speciale o esteso di impugnazione per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, essa prevede anche un’eccezione a tale diritto. Per tali controversie relative al personale, il diritto di ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] membri è limitato a quello riconosciuto dall’articolo 56, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte (in altri termini, si applica la regola generale) (
9
).
44.
Nella sezione che segue, esporrò le ragioni per le quali ritengo che l’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti», prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte,
non
riguardi le controversie tra l’Unione europea e il personale contrattuale internazionale della PESC come il sig. [OSCURATO:PERSONA], cosicché l’impugnazione principale è ricevibile (A). Commenterò poi il fatto che, nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale. Comunque, la sentenza impugnata è stata pronunciata prima che tale giudice pronunciasse una decisione di ammissione o di diniego dell’intervento di tale Stato membro. Spiegherò perché, a mio avviso, tale particolarità costituisca un ulteriore motivo per considerare l’impugnazione principale ricevibile (B).
A.
Perché l’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» non si applica al personale contrattuale internazionale della PESC
45.
Nelle loro risposte a un quesito con richiesta di risposta scritta della Corte vertente sulla ricevibilità dell’impugnazione principale, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e il RSUE in Bosnia-Erzegovina hanno spiegato che l’eccezione al diritto speciale degli [OSCURATO:PERSONA] membri di proporre ricorso avverso una decisione definitiva del Tribunale, anche se non sono intervenuti nel procedimento dinanzi a tale giudice, riguarda, in sostanza, tutte le decisioni emesse sulla base dell’articolo 270 TFUE, e unicamente tali decisioni.
46.
L’articolo 270 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a pronunciarsi su «qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione» (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari» (
10
)). Di per sé, tale disposizione garantisce ai funzionari dell’Unione e alle altre persone cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari un diritto a un ricorso giurisdizionale. Essa è stata oggetto di un’interpretazione estensiva, in quanto la Corte ha constatato che copre le controversie riguardanti non solo le persone cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari in quanto funzionari o «altri agenti dell’Unione», ma anche quelle che non hanno né la qualità di funzionario né quella di «altro agente dell’Unione» e che si limitano a rivendicare tale status (
11
).
47.
Tuttavia, non tutte le controversie che traggono origine da un rapporto di lavoro che lega una persona fisica all’Unione rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE. Infatti, lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari non costituisce una disciplina esauriente tale da vietare l’assunzione di persone al di fuori dell’ ambito regolamentare così stabilito (
12
).
48.
In particolare, i membri del personale contrattuale della PESC non rientrano nell’ambito di applicazione dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione di tale disposizione (
13
). Un chiaro esempio che rientra in tale categoria è costituito dai membri del personale assunti su base contrattuale presso la Politica di sicurezza e di difesa comune (in prosieguo: la «PSDC») (
14
) nell’ambito delle missioni nei paesi terzi. Tali agenti, che (come altri membri del personale contrattuale della PESC, più in generale) possono essere assunti a livello locale o internazionale (
15
), non sono coperti dallo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, anche se la missione per la quale lavorano è considerata come rientrante nella nozione di «organi e organismi dell’Unione» ai fini dell’applicazione dell’articolo 263 TFUE (
16
). Pertanto, i ricorsi proposti da tali persone dinanzi al giudice dell’Unione, in applicazione dell’articolo 270 TFUE, sarebbero considerati irricevibili (
17
).
49.
L’unico caso in cui i giudici dell’Unione sono competenti a conoscere di tali controversie in materia di lavoro è quando esse sono proposte sulla base dell’articolo 272 TFUE o dell’articolo 263 TFUE. Tuttavia, la prima di tali disposizioni consente un controllo giurisdizionale da parte di tali giudici solo in presenza di una clausola compromissoria nel contratto di lavoro di cui trattasi che designa il giudice dell’Unione come quello dinanzi al quale saranno proposte le controversie relative a tale contratto. La seconda di tali disposizioni autorizza il giudice dell’Unione a esercitare un «controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi» (ciò presuppone che l’atto impugnato possa essere considerato adottato dall’Unione europea).
50.
Gli stessi strumenti giuridici sono a disposizione di una persona come il sig. [OSCURATO:PERSONA], che è un membro del personale assunto con contratto internazionale che lavora per il RSUE in Bosnia-Erzegovina (nel contesto della PESC). Nella sentenza impugnata, il Tribunale si è dichiarato competente ai sensi dell’articolo 263 TFUE per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni, in quanto conteneva una domanda di controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di risoluzione, che era stata adottata da un’entità dell’Unione europea istituita in forza dei Trattati, ossia il RSUE in Bosnia-Erzegovina. Infatti, l’articolo 270 TFUE non sarebbe mai stato considerato, neppure dal sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso, come possibile «strumento» che consentisse di portare la controversia dinanzi al Tribunale.
51.
A quanto mi consta, solo altre due controversie in materia di lavoro riguardanti persone assunte come membri del personale contrattuale internazionale nell’ambito della PESC – nel caso di specie, dalla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) – sono state portate dinanzi ai giudici dell’Unione negli ultimi cinque anni (
18
). In tali cause, le ricorrenti hanno, dal canto loro, fondato il loro ricorso sull’articolo 263 TFUE e (in subordine) sull’articolo 272 TFUE, e non sull’articolo 270 TFUE.
52.
In queste circostanze, mi sembra chiaro che il sig. [OSCURATO:PERSONA], con il suo status di membro del personale contrattuale internazionale del RSUE in Bosnia-Erzegovina (nel contesto della PESC), non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE.
53.
Fatta questa precisazione, spiegherò perché condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, del Consiglio, della Commissione, del SEAE e del RSUE in Bosnia-Erzegovina secondo cui l’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» di cui all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte ha la stessa portata dell’articolo 270 TFUE, cosicché l’impugnazione principale non rientra nell’ambito di applicazione di tale eccezione ed è, pertanto, ricevibile. A tal riguardo, mi baserò su un’analisi testuale e contestuale di tali disposizioni (1), nonché su considerazioni teleologiche (2).
1.
Analisi sistematica e contestuale
54.
Anzitutto, rilevo che la formulazione dell’articolo 270 TFUE e l’eccezione prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte sono rigorosamente identiche, non solo nelle versioni inglese, ma anche, ad esempio, nelle versioni francese (
19
) e spagnola (
20
). La loro formulazione è praticamente identica anche in altre versioni linguistiche (
21
).
55.
A mio avviso, tale formulazione identica costituisce un primo elemento a sostegno della conclusione secondo cui la portata dell’articolo 270 TFUE e quella dell’eccezione prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte coincidono.
56.
Tale conclusione è poi rafforzata dal fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea è stato inserito come protocollo n. 3 del Trattato FUE. Pertanto, quando espressioni identiche sono utilizzate nelle disposizioni del Trattato e di tale [OSCURATO:PERSONA], ritengo che, in mancanza di qualsiasi indicazione contraria, esse debbano essere intese allo stesso modo.
57.
A tal riguardo, aggiungerei che esiste una logica naturale nel ritenere che il modo in cui una categoria specifica di cause è definita dal TFUE (nel caso di specie, la categoria di cui all’articolo 270 TFUE come le «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti») determini il modo in cui una stessa categoria deve essere compresa nell’ambito dello [OSCURATO:PERSONA].
58.
Nelle mie conclusioni nella causa Parlamento/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
22
), ho spiegato che «[i] testi che disciplinano la procedura dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea sono simili a un sistema ferroviario. Ogni binario rappresenta un percorso procedurale, mentre i treni che circolano su tali binari simboleggiano le cause che vengono sottoposte a questo giudice. Durante lo svolgimento di una causa, il regolamento di procedura funge da segnalamento ferroviario, assicurando che la causa rimanga sul giusto binario verso la sua destinazione finale».
59.
A mio avviso, è chiaro che i binari dinanzi ai giudici dell’Unione sono definiti dal Trattato FUE. Il punto di partenza del binario per le «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» è l’articolo 270 TFUE, che, come ho spiegato, conferisce ai giudici dell’Unione la competenza a conoscere di tali controversie. L’eccezione prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte è il «segnalamento ferroviario», in quanto indica che le decisioni del Tribunale relative alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» non possono essere oggetto di un ricorso da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri che non hanno partecipato al procedimento dinanzi a tale giudice.
60.
Alla luce di tali elementi, ritengo, sulla base di un’analisi letterale e contestuale, che tale eccezione e l’articolo 270 TFUE riguardino la stessa categoria di cause. Poiché il caso di specie non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, esso non rientra nell’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte ed è, pertanto, ricevibile.
61.
Vorrei precisare un ulteriore punto.
62.
Come ho spiegato
supra
, al paragrafo 46, l’articolo 270 TFUE è stato interpretato dalla Corte nel senso che esso riguarda non solo le persone definite dallo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari come funzionari o «altri agenti dell’Unione», bensì anche quelle che non hanno né la qualità di funzionario né quella di «altro agente dell’Unione» e che si limitano a rivendicare tale status.
63.
Tuttavia, ciò non significa, a mio avviso, che la presente causa debba essere considerata come se avesse potuto essere introdotta sulla base dell’articolo 270 TFUE. Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, di dover essere considerato come una persona rientrante nell’ambito di applicazione dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari (vale a dire che gli si debba applicare lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari). Egli ha piuttosto sostenuto di dover avere diritto ad una prestazione particolare, vale a dire rimanere in servizio oltre la fine del periodo di transizione, indipendentemente dal fatto che una prestazione analoga fosse disponibile anche per i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] soggetti ai quali si applicava lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.
64.
Passo ora alle considerazioni teleologiche che corroborano la conclusione secondo cui l’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» di cui all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte e all’articolo 270 TFUE riguarda la stessa categoria di cause.
2.
Analisi teleologica
65.
Nella causa Consiglio/Busacca e a. (
23
), Il Consiglio, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, fa valere che, con l’espressione «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti», l’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte (
24
) non riguarda le controversie che mettono in discussione la legittimità di un atto avente portata generale, a maggior ragione di un regolamento, ma soltanto quelle relative a problemi di natura individuale, per i quali non è parso giustificato concedere il diritto di adire la Corte a istituzioni o a [OSCURATO:PERSONA] membri che non sono intervenuti dinanzi al Tribunale (
25
). Di conseguenza, per stabilire se una controversia in materia di occupazione rientri in tale eccezione, occorrerebbe valutare nel merito le allegazioni o gli argomenti dedotti (vale a dire se essi sollevino questioni relative alla legittimità di un atto di portata generale o soltanto a carattere individuale).
66.
Tuttavia, la Corte ha respinto tale argomento. Essa ha statuito che il regime processuale applicabile alle controversie in materia di personale dipenderebbe dalla mancanza o dalla sussistenza di una discussione tra le parti circa l’interpretazione o la validità di disposizioni regolamentari o generali idonee ad essere applicate al caso di specie (
26
). Occorre piuttosto concentrarsi sull’oggetto del ricorso. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che il ricorso poteva portare (se accolto) solo all’annullamento delle decisioni individuali riguardanti i ricorrenti. Di conseguenza, l’impugnazione del Consiglio, che non era intervenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, riguardava una causa relativa a una «controversi[a] tra l’Unione e i [suoi] agenti», ai sensi dell’eccezione prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, ed era, pertanto, irricevibile.
67.
Comprendo da tali constatazioni, in primo luogo, che la sostanza delle questioni di diritto dell’Unione sollevate dalle parti dinanzi al Tribunale è irrilevante ai fini della questione se uno Stato membro (o un’istituzione dell’Unione) che non è intervenuto nel procedimento dinanzi a tale giudice possa avvalersi del «diritto di ricorso speciale» di cui all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte. La possibilità di avvalersi di tale diritto non dipende dal fatto che il caso sollevi questioni importanti o questioni di carattere trasversale dello [OSCURATO:PERSONA]. (
27
) La possibilità di avvalersi di tale diritto non dipende dal fatto che la causa sollevi questioni importanti o questioni di carattere trasversale di diritto dell’Unione. E al contrario, non tutte le cause in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esercitare il diritto speciale di ricorso devono sollevare questioni importanti o trasversali del diritto dell’Unione.
68.
Nel caso di specie, ciò significa che il fatto che, a sostegno dell’impugnazione principale, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna invochi considerazioni più ampie (
28
) relative alla questione se occorra operare una distinzione tra le decisioni di «gestione» riguardanti il personale impiegato nell’ambito della PESC e le decisioni di natura strategica o politica adottate in tale contesto; non incide sulla ricevibilità di tale impugnazione.
69.
In secondo luogo, dalla sentenza Consiglio/Busacca e a. (
29
)deduco che il motivo per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri o le istituzioni dell’Unione europea non dispongono, ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, di un «diritto di ricorso speciale» per quanto riguarda le «cause relative a controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» è legato al fatto che, in tali casi, l’oggetto del ricorso è, tipicamente, l’annullamento di una decisione individuale (
30
).
70.
Poiché la controversia nella presente causa riguarda anche una persona fisica (il sig. [OSCURATO:PERSONA]) che chiede l’annullamento di una decisione individuale relativa alle sue condizioni di impiego (nel caso di specie, la decisione di risoluzione), si potrebbe sostenere che, così come il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non avrebbe avuto un «diritto di ricorso speciale» se la causa fosse rientrata nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE, esso non deve beneficiare di un siffatto diritto qualora la stessa causa non rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione (nel caso di specie, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] è impiegato del RSUE in Bosnia-Erzegovina).
71.
A sostegno di tale tesi, si potrebbe sostenere che il semplice fatto che l’espressione «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» di cui all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte corrisponda ad un’eccezione non significa che essa debba essere interpretata restrittivamente. Come spiegato dall’avvocato generale Alber nelle sue conclusioni nella causa Consiglio/Busacca e a. (
31
), il diritto speciale di ricorso previsto da tale disposizione costituisce già di per sé un’eccezione, poiché, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, solo le parti e gli intervenienti direttamente interessati da una sentenza possono, in linea di principio, proporre impugnazione. In tali circostanze, quello che ho sinora chiamato «eccezione» costituisce, in realtà, un’eccezione all’eccezione o una controeccezione. Non è certo che il principio generale di interpretazione restrittiva delle eccezioni possa essere applicato a una situazione del genere.
72.
Ciò premesso, ritengo che le controversie in materia di personale introdotte ai sensi dell’articolo 263 TFUE e dell’articolo 270 TFUE
non
debbano essere considerate come costituenti un’unica categoria di cause relative alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» e, pertanto, come rientranti entrambe nell’eccezione prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
73.
A tal riguardo, desidero soffermarmi sulla sentenza della Corte nella causa H/Consiglio e a. (
32
). Quel caso non riguardava un agente contrattuale della PESC come il sig. [OSCURATO:PERSONA], ma un magistrato italiano che era stato comandato presso la Missione di Polizia dell’Unione Europea (EUPM) a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) dal Ministro della Giustizia italiano e che era stato informato dal Capo del Personale dell’EUPM che sarebbe stato riassegnato per motivi operativi all’ufficio regionale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha rilevato che il personale comandato dell’UE e il personale nazionale sono soggetti, sotto alcuni aspetti, alle stesse norme nell’ambito delle missioni PSDC. Essa ha aggiunto che le decisioni controverse «costitui[vano], altresì, per loro stessa natura, atti di gestione del personale, al pari di qualunque decisione simile adottata dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze» (
33
). Alla luce di tali elementi, essa ha dichiarato che, poiché i giudici dell’Unione sono competenti, in forza dell’articolo 270 TFUE, a controllare atti di gestione del personale relativi a membri del personale comandati dalle istituzioni dell’Unione, essi devono altresì essere competenti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a sindacare siffatti atti allorché questi riguardino membri del personale distaccati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per adempiere a tale missione.
74.
Comprendo che si possa ritenere che tale sentenza indichi che le controversie in materia di impiego devono essere collocate su un piano di parità, indipendentemente dal fatto che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE o che possano essere portate dinanzi ai giudici dell’Unione solo sulla base dell’articolo 263 TFUE, nel senso che la portata del controllo giurisdizionale deve essere la stessa in entrambi i casi. Tuttavia, mi sembra che la sentenza nella causa H/Consiglio e a. dimostri altresì che la Corte non ha trattato queste due categorie di cause come un’unica categoria, ma che essa ha comunque considerato queste due rubriche (articolo 270 TFUE e articolo 263 TFUE) come mezzi procedurali diversi.
75.
A tal riguardo, ricordo altresì che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 275 TFUE, non esiste una competenza generale della CGUE né «per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC [né per] gli atti adottati sul fondamento di tali disposizioni». Si riscontrano solo due eccezioni, riguardanti rispettivamente il rispetto della clausola di non ingerenza prevista all’articolo 40 TUE e la legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio sulla base del capo 2 del titolo V del Trattato UE. Stabilire in quale misura i giudici dell’Unione europea debbano essere competenti a conoscere delle controversie in materia di impiego nell’ambito della PESC è una questione delicata che, in ogni caso, non è interamente risolta, anche dopo la sentenza H/Consiglio e a. (
34
), dal momento che, come risulta dalla descrizione che ho fatto
supra
, tale sentenza non riguardava i membri del personale della PESC assunti in base a contratti a livello internazionale o locale.
76.
In tali circostanze, mi limito a difendere il punto di vista secondo cui il legislatore dell’Unione ha inteso l’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» di cui all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte nel senso che essa riguarda le controversie che coinvolgono tali agenti – tanto più che tali termini sono identici o quasi identici a quelli impiegati all’articolo 270 TFUE e che i membri del personale della PESC assunti in base a contratti a livello internazionale o locale non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
77.
In conclusione, ritengo che l’impugnazione principale non rientri nell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte e sia, pertanto, ricevibile.
B.
Postscriptum
78.
Come ho spiegato al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, nella presente causa il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, l’istanza di intervento di tale Stato membro recava la data del 6 maggio 2021, ossia più di due anni prima della pronuncia della sentenza impugnata. Tuttavia, il Tribunale ha deciso di adottare tale sentenza prima di concedere o negare l’autorizzazione ad intervenire nel [OSCURATO:PERSONA] di Spagna (e quindi prima che tale Stato membro presentasse le sue osservazioni scritte) (
35
).
79.
Il motivo per cui il Tribunale ha emanato la sentenza impugnata senza pronunciarsi preliminarmente su tale questione è, come ho spiegato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, che tale giudice può, in forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, statuire, su domanda del convenuto, sull’incompetenza o sulla ricevibilità senza avviare la discussione nel merito.
80.
A mio avviso, tale particolarità costituisce un ulteriore motivo per considerare l’impugnazione principale ricevibile – anche se si dovesse ritenere che la causa rientri nell’eccezione relativa alle «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti» prevista all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
81.
Infatti, ritengo che, in tali circostanze, lo Stato membro in questione si trovi in una situazione diversa da quella di uno Stato membro che non ha affatto chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale. Ha cercato di garantire il suo diritto di appello intervenendo nel procedimento di primo grado e dimostrando la sua consapevolezza che il caso era pendente davanti al Tribunale e la sua volontà di prendere posizione sulle questioni giuridiche da esso sollevate (
36
). Inoltre, non ritengo che l’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale possa essere utilizzato per «eludere» il diritto di ricorso speciale di cui godrebbero altrimenti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione (vale a dire se il Tribunale non decidesse di statuire sull’incompetenza o sulla ricevibilità senza avviare la discussione nel merito).
VII.
Conclusione
82.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è ricevibile.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Sentenza del 26 luglio 2023 (
T‑776/20
,
EU:T:2023:422
).
(
3
) V., in particolare, punti da 2 a 18 di tale sentenza.
(
4
) Azione comune del Consiglio 2002/211/PESC, relativa alla nomina del [RSUE] in Bosnia-Erzegovina (
GU 2002, L 70, pag. 7
).
(
5
) Con decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che nomina il [RSUE] per la Bosnia-Erzegovina (
GU 2019, L 209, pag. 10
).
(
6
) Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU 2020, L 29, pag. 7
), adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020, approvato a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) mediante la decisione del Consiglio (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020 (
GU 2020, L 29, pag. 1
).
(
7
) Lo stesso diritto di ricorso speciale esiste anche per le istituzioni dell’Unione europea.
(
8
) V. conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Consiglio/Busacca e a. (
C‑434/98 P
,
EU:C:2000:298
, paragrafi
24
e
25
).
(
9
) Ciò vale anche per le impugnazioni proposte dalle istituzioni dell’Unione.
(
10
) Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 1962, P 045, pag. 1385).
(
11
) V. sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione (
T‑45/01
,
EU:T:2004:289
, punto
45
e giurisprudenza citata). Rilevo altresì che l’articolo 270 TFUE è stato esteso alle persone che lavorano per istituzioni o organi che non applicano lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, in particolare la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI), dal momento che disposizione che è stata allineata all’articolo 50
bis
dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.
(
12
) V. sentenza del 6 dicembre 1989, Mulfinger e a./Commissione (
C‑249/87
,
EU:C:1989:614
, punto
10
).
(
13
) Per essere chiari, utilizzando i termini «membri del personale contrattuale della PESC per i quali non è stato adottato alcuno [OSCURATO:PERSONA]»,
non
mi riferisco ai funzionari o altri agenti dell’UE
comandati
che rientrano nell’ambito di applicazione dello [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tali persone possono, anche quando sono impiegate nell’ambito della PESC, avvalersi dell’articolo 270 TFUE, poiché le condizioni di lavoro e di occupazione restano legate alle norme della loro sede di servizio ordinaria.
(
14
) La PSDC è parte integrante della PESC ed è il quadro politico principale attraverso il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sviluppare una cultura strategica europea della sicurezza e della difesa, affrontare i conflitti e le crisi, proteggere l’Unione europea e i suoi cittadini e rafforzare la pace e la sicurezza internazionale (v. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-security-and-defence-policy).
(
15
) Per una panoramica delle diverse categorie di personale impiegato nelle missioni PSDC, cfr. Moser, C. «[OSCURATO:PERSONA]: Separate but complementary fora» (capitolo 7), in
Accountability in EU Security and Defence – [OSCURATO:PERSONA] and Practice of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 240 a 245.
(
16
) V., ad esempio, sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑283/20
,
EU:C:2022:126
), in cui la Corte ha dichiarato che l’«[OSCURATO:PERSONA]» sarebbe la parte convenuta in qualsiasi ricorso proposto dinanzi ai giudici dell’Unione vertente sulle conseguenze dell’esecuzione della missione affidatale.
(
17
) Per una spiegazione più dettagliata, cfr. Butler G., «Contracted EU civil servants in EU common security and defence policy missions: Procedural routes to judicial remedies»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 14, Issue 3, 2023, pag. 355.
(
18
) V. sentenze del 13 luglio 2022, JF/EUCAP Somalia (
T‑194/20
,
EU:T:2022:454
) e JC/EUCAP Somalia (
T‑165/20
,
EU:T:2022:453
).
(
19
) Ad esempio, nella versione francese dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, i termini «litiges opposant l’Union à ses agents» sono utilizzati all’articolo 56, terzo comma, dello stesso. L’articolo 270 TFUE utilizza gli stessi termini («litige entre l’Union et ses agents»).
(
20
) La frase «litigios tra la Unión y sus agentes» è utilizzata sia all’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, sia all’articolo 270 TFUE.
(
21
) Ad esempio, i termini «qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa» sono utilizzati nella versione italiana dell’articolo 270 TFUE, mentre l’articolo 56, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte fa riferimento, nella sua versione italiana, a «controversie tra l’Unione e i [suoi] agenti». Nella versione tedesca di tali disposizioni esiste anche una leggera sfumatura («Streitsachen zwischen der Union und ihren Bediensteten» e «Streitsachen zwischen der Union und deren Bediensteten»). La formulazione è pressoché identica anche nelle versioni greche sia dell’articolo 270 TFUE sia dell’articolo 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
(
22
) Causa
C‑766/21 P
(
EU:C:2024:63
, paragrafo
1
).
(
23
) V. sentenza del 5 ottobre 2000 (
C‑434/98 P
,
EU:C:2000:546
).
(
24
) Alla data di emanazione di tale sentenza, la disposizione corrispondente era l’articolo 49 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia.
(
25
) V. sentenza del 5 ottobre 2000, Consiglio/Busacca e a. (
C‑434/98 P
,
EU:C:2000:546
, punto
19
).
(
26
)
Ibidem
, punti da 22 a 25.
(
27
) V. conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Consiglio/Busacca e a. (
C‑434/98 P
,
EU:C:2000:298
).
(
28
) Secondo tale Stato membro, la sentenza impugnata opera una distinzione tra gli atti del RSUE in Bosnia-Erzegovina che sono compiuti sotto l’autorità dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (nell’esercizio del mandato conferitogli) e quelli che svolge in nome proprio e sotto la sua esclusiva responsabilità, quando procede alla gestione amministrativa connessa al mandato (come le questioni relative al personale). [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ritiene che tale distinzione sia errata. Esso fa valere che il Trattato FUE non opera alcuna distinzione fondata sulla natura degli atti che il RSUE in Bosnia-Erzegovina può essere chiamato a compiere, siano essi di natura strategica o politica o che si riferiscano alla gestione del personale.
(
29
) V.
supra
, nota 23.
(
30
) Rilevo che le controversie vertenti su atti di portata generale possono essere sottoposte ai giudici dell’Unione sulla base dell’articolo 270 TFUE. Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che, in una situazione del genere, l’atto di portata generale deve promanare dall’autorità che ha il potere di nomina competente e deve, quanto meno, contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione sulla situazione individuale del ricorrente (v. sentenza del 12 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento,
T‑788/16
,
EU:T:2018:534
, punti
24
e
25
).
(
31
) V. nota a piè di pagina 27 (paragrafo 23 di tali conclusioni).
(
32
) Sentenza del 19 luglio 2016 (
C‑405/14 P
,
EU:C:2016:569
). Cfr. la dottrina su tale causa: Prete, L., ‘The scope of the Court’s jurisdiction in the CFSP:
H
v
Council and Others
’ in Butler, G. e Wessel, R.A. (eds), ’
EU [OSCURATO:PERSONA]
’, [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. da 831 a 840.
(
33
) V. punto 54 di detta sentenza.
(
34
) Per un’analisi critica di tale sentenza: cfr. Prete, L., ‘The scope of the Court’s jurisdiction in the CFSP:
H
v
Council and Others
’ in Butler, G. e Wessel, R.A., ’
EU [OSCURATO:PERSONA]
’, [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. da 831 a 840.
(
35
) Nella sua istanza di intervento dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si è limitato ad indicare che intendeva intervenire a sostegno della domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA].
(
36
) V., per contro, conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Consiglio/Busacca e a. (paragrafo 27, nota a piè di pagina 27,
supra
), in cui spiega che, in tale causa, il Consiglio non aveva affatto chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale.