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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 28360/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in udienza camerale: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. (tu [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 05/12/2022, il Tribunale di Benevento, per quanto è qui di interesse, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di bancarotta fraudolenta, avverso il provvedimento del 23/08/2022, con il quale il Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di dissequestro della somma di 30 mila euro sequestrata all'indagato.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia omessa motivazione e motivazione illogica sulle deduzioni difensive.

Il G.i.p. ha del tutto omesso di motivare in ordine alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e, contrariamento a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, non può ritenersi che abbia motivato per relationem in quanto il suo provvedimento non conteneva alcun richiamo dal quale desumere che avesse preso cognizione del parere del P.M. anche per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché motivazione contraddittoria, in ordine alla conferma del provvedimento appellato nonostante sia stata fornita la prova della provenienza lecita del denaro sottoposto a sequestro e, quindi, della mancanza del requisito della pertinenzialità tra la res sottoposta a sequestro e i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato al lume del principio di diritto in forza del quale, nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione, posto che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566).

L'ordinanza impugnata ha esaminato la posizione del ricorrente, così integrando le eventuali lacune del provvedimento del G.I.P.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che, come rileva il provvedimento impugnato, nel caso di specie il sequestro preventivo ai fini di confisca ha colpito denaro, rinvenuto su conti correnti intestati all'indagato e nella sua effettiva disponibilità, che rappresenta l'accrescimento monetario da lui conseguito quale prezzo e profitto del reato oggetto di imputazione provvisoria, l'infondatezza manifesta delle censure del ricorrente si ricollega all'indirizzo, di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in udienza camerale: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. (tu [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 05/12/2022, il Tribunale di Benevento, per quanto è qui di interesse, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di bancarotta fraudolenta, avverso il provvedimento del 23/08/2022, con il quale il Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di dissequestro della somma di 30 mila euro sequestrata all'indagato. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia omessa motivazione e motivazione illogica sulle deduzioni difensive. Il G.i.p. ha del tutto omesso di motivare in ordine alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e, contrariamento a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, non può ritenersi che abbia motivato per relationem in quanto il suo provvedimento non conteneva alcun richiamo dal quale desumere che avesse preso cognizione del parere del P.M. anche per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché motivazione contraddittoria, in ordine alla conferma del provvedimento appellato nonostante sia stata fornita la prova della provenienza lecita del denaro sottoposto a sequestro e, quindi, della mancanza del requisito della pertinenzialità tra la res sottoposta a sequestro e i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato al lume del principio di diritto in forza del quale, nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione, posto che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566). L'ordinanza impugnata ha esaminato la posizione del ricorrente, così integrando le eventuali lacune del provvedimento del G.I.P. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che, come rileva il provvedimento impugnato, nel caso di specie il sequestro preventivo ai fini di confisca ha colpito denaro, rinvenuto su conti correnti intestati all'indagato e nella sua effettiva disponibilità, che rappresenta l'accrescimento monetario da lui conseguito quale prezzo e profitto del reato oggetto di imputazione provvisoria, l'infondatezza manifesta delle censure del ricorrente si ricollega all'indirizzo, di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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