CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 30199/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 Serenissima, già [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 2611/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza che si riporta in esergo, rigettando il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti dell'allora [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana, ha nuovamente confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti ingiuntivi a mezzo dei quali l'odierna ricorrente era venuta a reclamare, in forza della propria qualità di presidio ospedaliero dell'[OSCURATO:PERSONA] riconosciuta con provvedimento della Regione Veneto del 27.2.1987 n. 860, l'erogazione per gli anni 2002 e segnatamente 2003 dei finanziamenti a funzione previsti in relazione al servizio di terapia intensiva, al servizio di pronto soccorso e al servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM), nonché l'incremento finanziario dovuto in relazione alle prestazioni di ricovero e all'espletamento dei servizi dianzi citati. Nel respingere l'atto di appello la Corte d'Appello ha in particolare giudicato corretto in relazione al secondo motivo di gravame il deliberato tribunalizio nel capo in cui aveva escluso che il Policlinico potesse pretendere in relazione alle attività comunque disimpegnate per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo previsto a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo la relativa domanda, proposta nella specie dal ricorrente all'atto di costituirsi nel giudizio di opposizione ex art.645 cod. proc. civ. fondata su presupposti diversi da quelli dell'azionata domanda contrattuale; e ciò perché «nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto rivestendo la posizione sostanziale di RG 30199/17 [OSCURATO:PERSONA]Az. [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA]. Con attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova e più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che, però per non essere tardiva, può essere proposta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado». Per la cassazione dell'impugnata sentenza anche in parte qua il Policlinico si affida a quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. Memorie di entrambe le parti ex art. 380- bisl cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 8 quater, comma 1, e 8 sexies, commi 2 e 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dell'art. 6, comma 6, I. 26 dicembre 1994, n. 794 e dell'art. 22, comma 6, I. reg. Veneto 16 agosto 2002, n. 22 del 2002, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Si sostiene che, negando il finanziamento a funzione per il servizio di terapia intensiva e per il servizio di pronto soccorso, il giudice d'appello avrebbe violato la normativa regionale che attribuisce solo alla Regione il potere di revocare il preaccreditamento di cui il ricorrente godeva nel passaggio dal regime di convenzionamento al regime di accreditamento. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed in relazion RG 30199/17 [OSCURATO:PERSONA]Az. [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA].alla convenzione corrente tra le parti in ordine al servizio di urgenza ed emergenza medica ed in particolare della clausola che ne prevedeva il rinnovo anche per l'anno 2003. Si sostiene che, negando il finanziamento a funzione per il servizio in parola sul rilievo che la convenzione non era stata rinnovata per l'anno 2003, il giudice d'appello avrebbe violato le richiamate norme di interpretazione applicando il solo criterio letterale ad una parte del contratto ed ignorando le altre parti che, ove correttamente interpretate, avrebbero condotto a ravvisare il collegamento tra convenzione e preaccreditamento e, quindi, a riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione del finanziamento in questione per l'anno 2003. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 8-quater, comma 1, e 8-sexies, commi 2 e 3, d.lgs. 502/1992, nonché dell'art. 6, comma 6, I. 794/1994 e dell'art. 22, comma 6, I. reg. Veneto 22/2002 e degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed in relazione agli incrementi finanziari reclamati per le funzioni di terapia sub-intensiva, di pronto soccorso e di urgenza ed emergenza medica. Si sostiene, che stante l'accessorietà della voce de qua rispetto a quelle afferenti ai servizi di terapia sub-intensiva, di pronto soccorso e di urgenza ed emergenza medica, raccoglimento dei pregressi motivi di ricorso avrebbe imposto la cassazione dell'impugnata sentenza anche nel capo in cui aveva denegato l'erogazione di detto incremento. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per non essersi essa pronunciata sulla subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa, da esso proposta all'atto di costituirsi nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. Si sostiene che il giudice d'appello, una RG 30199/17 [OSCURATO:PERSONA]Az. GESS 3 [OSCURATO:PERSONA]. Co volta rigettate le domande proposte con l'ingiunzione, non avrebbe dovuto pure dichiarare inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ., sul punto infatti non allineandosi l'impugnata decisione ai principi già enunciati da questa Corte nell'arresto delle SS.UU. 26128/2010, il cui richiamo nella specie risultava doveroso atteso che la formulazione della domanda subordinata era giustificata dalle difese della controparte che aveva inteso negare alla radice ogni diritto avversario. 3. Scrutinando la specie in giudizio, il collegio reputa che in ossequio al principio della ragione più liquida - che consente, come è noto, in forza degli artt. 24 e 111 Cost. di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da 'trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363) - possa muoversi, nel solco del precedente già pronunciato tra le medesime parti (Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3127), dall'esame del quarto motivo di ricorso, che è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei primi tre motivi di esso. 4. Come già per vero affermato nel precedente citato, si impone qui la regolazione della specie in discorso in applicazione del principio enunciato da SS.UU 22404/2018 a tenore del quale «nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla RG 30199/17 [OSCURATO:PERSONA]Az. [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA]. Co 111 medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta». Nell'occasione, originata per l'appunto dalla domanda di arricchimento senza causa che la parte officiata di un incarico professionale si era indotta a proporre con la prima memoria dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. allorché la controparte nel costituirsi e nel resistere all'iniziale domanda di adempimento aveva eccepito la nullità del sottostante contratto, le SS.UU. hanno inteso estendere anche alla vicenda de qua i principi più generalmente affermati da SS.UU. 12310/2015, condividendo al pari di queste l'obiettivo di adeguare alla mutata realtà normativa l'intera disciplina processuale in tema di nova e di ridefinire lo stato dell'arte in materia nell'ottica di una valorizzazione del fatto che entrambe le domande, a dispetto della diversità degli elementi identificativi propri ad ognuna di esse, partecipano delle medesima vicenda sostanziale, rispetto alla quale la domanda modificata si rivela più confacente a soddisfare l'interesse della parte che ne opera la modifica. 5. Dando poi coerente sviluppo a questo enunciato, altro precedente pronunciato tra le medesime parti (Cass., Sez. III, 31/10/2019, n. 28037), ha esteso il principio in parola anche all'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il giudizio che ha luogo a seguito dell'incardinamento dell'opposizione ubbidisce alle regole più generalmente vigenti per il giudizio di cognizione ordinaria, e di conseguenza ha perciò cassato la sentenza di merito, che al pari di quella qui in esame aveva ricusato l'ingresso inel giudizio di opposizione dell'azione di arricchimento. 6. Va quindi accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre motivi di esso, e la causa, debitamente cassata la senten RG 30199/17 [OSCURATO:PERSONA]Az. [OSCURATO:PERSONA] 3 Serenissma impugnata nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q. M. Accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.6.202