Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:715
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0462_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2024 –
ePlus / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (E-Plus)
(causa T-462/23) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo E-Plus – Motivo di nullità assoluta – Assenza di malafede – Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 59, § 1, b)]
(v. punti 23-25)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 59, § 1, b)]
(v. punti 26-27, 44)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 59, § 1, b)]
(v. punti 28, 29)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio denominativo E-Plus
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 59, § 1, b)]
(v. punti 45, 46, 53, 54, 58)
5.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell'articolo 296 TFUE – Formalità sostanziale
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 62, 66)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ePlus Inc. è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 338 del 25.9.2023
.