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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 17753/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'estinzione dei reati per prescrizione è generico e non si confronta con quanto puntualmente osservato dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza impugnata ha indicato molteplici cause di rinvio delle udienze con conseguente sospensione del decorso della prescrizione; che anche il secondo e terzo motivo sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza ha correttamente indicato il criterio per la determinazione della competenza per territorio ed ha spiegato le ragioni dell'applicazione dell'aggravante contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'estinzione dei reati per prescrizione è generico e non si confronta con quanto puntualmente osservato dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza impugnata ha indicato molteplici cause di rinvio delle udienze con conseguente sospensione del decorso della prescrizione; che anche il secondo e terzo motivo sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza ha correttamente indicato il criterio per la determinazione della competenza per territorio ed ha spiegato le ragioni dell'applicazione dell'aggravante contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17753/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris