CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la pena in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in riferimento alla dedotta coltivazione di piante idonee al ricavo di sostanze stupefacenti, Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico e aspecifico. In particolare, in ordine all'unico motivo di ricorso e concernente la responsabilità dell'imputato in riferimento al dedotto uso personale del prodotto della coltivazione, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato e ricostruito gli elementi riguardanti la responsabilità penale sulla base dei riscontri fattuali ivi illustrati, con specifico riferimento al principio dettato da Sez. 6, n. 3593 del 03/11/2020, dep. 2021, Camelia, Rv. 280592, atteso il numero delle piante coltivate (quindici), la loro altezza e la loro collocazione, ritenendo quindi - con valutazione in fatto non palesemente illogica e non tangibile in sede di legittimità - non configurabile il dedotto uso personale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P