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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09808/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19711/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- sA (A Li 9-5 2,22— avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 622/2018 depositata il 05/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che : Con sentenza nr 622/2018 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia nr 71/2013 del Tribunale di Paola e per l'effetto rigettava la domanda dell'appellata condannandola alla restituzione dell'importo di C 118.884,08 maggiorato degli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.

Il giudice del gravame dava atto preliminarmente dell'errore in cui era incorso il Tribunale nell'indicare l'importo individuato dal c.t.u. in lire 112.932.943 in euro (€ 112.933, 94) omettendo quindi di trascrivere in sentenza l'importo convertito in C 58.325,00.

Osservava poi che le risultanze della c.t.u. poste a base della decisione di primo grado non avessero formato oggetto di specifica censura, il che esonerava il Collegio da ogni verifica sulla correttezza dei conteggi effettuati dal c.t.u. e sulla corretta individuazione da parte del giudice della tabella da applicare nel caso concreto.

La Corte distrettuale, relativamente alla questione che qui interessa ,vale a dire all'eccepita prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati sul conto corrente, riteneva , sulla scorta dei principi espressi dalle S.U. con la decisione 24418/2010, che i versamenti effettuati sul conto corrente dalla appellata avessero natura solutoria in quanto diretti a coprire via via il saldo negativo ossia lo scoperto del conto corrente con la conseguenza che il termine di prescrizione dei suddetti pagamenti indebiti decorreva dal giorno dell'annotazione del pagamento stesso e non dalla chiusura del conto.Il giudice del gravame osservava, poi, che la natura ripristinatoria non si potesse desumere dall'esistenza di una apertura di credito collegata al contratto di conto corrente non avendo l'appellata fornito la relativa prova.

Escludeva poi che si potesse sopperire a detta carenza probatoria attraverso la dimostrazione della conclusione del contratto di apertura per facta concludentia mancando la disciplina delle condizioni economiche che devono essere regolate nel contratto principale di conto corrente che non è stato prodotto dall'appellata.

Il giudice del gravame, in questo quadro, riteneva che i versamenti effettuati per coprire il saldo negativo del conto corrente rinveniente dall'indebita capitalizzazione degli interessi passivi erano stati effettuati in epoca antecedente al 9.7.1992.

Sottolineava che poiché il conto corrente è stato chiuso in data 30.11.1998 e che il primo ed unico atto interruttivo anteriore alla domanda giudiziale (10.3.2007) risaliva al 9.11.2005 ne conseguiva che nel decennio conteggiato a ritroso dal 9.11.2005 nessun pagamento indebito era stato effettuato dalla Fiordalisi e che il diritto di ripetere i pagamenti eseguiti sino al 9.7.1992 fosse coperto da prescrizione.

La Corte distrettuale osservava che, pacifica l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata andasse condannata alla restituzione dell'importo di C 118.884,08.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che : Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina di rito di cui all'ad 327, 329 e 395 nr 4 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per essersi la Corte di appello inopinatamente pronunciata in ordine alla circostanza secondo la quale il Tribunale di Paola avrebbe trasformato , per una mera svita, l'importo indicato dal c.t.u. in lire direttamente in euro omettendo di attuare la conversione monetaria ma sostituendo il simbolo " E" con il simbolo " C " lasciando inalterata la cifra ( le £ 112.932.943) sono diventate C 112.932,94 anziché C 58.325,00 ).

Con un secondo motivo si deduce l'omessa valutazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'ad 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello affermato che l'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato al contratto di conto corrente non fosse stato provato né allegato, malgrado nell'atto introduttivo la ricorrente avesse sostenuto che il rapporto di conto corrente alla medesima intestato era stato" assistito nel corso degli anni da linee di credito.

Con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'ad 345 c.p.c. dell'art 167 e 115 c.p.c.in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello qualificato come nuova e dunque inammissibile ex art 345 c.p.c. l'eccezione sollevata dalla Fiordalisi per paralizzare l'eccezione di prescrizione vale a dire l'esistenza di un contratto di apertura di credito.

Con un quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli ad 1325, 1382 e 1852 c.c., dell'art 115 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per avere la Corte di appello ritenuta non provata l'esistenza di un contratto di apertura di conto corrente Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 2934, 2935, 2938, 2946, 2948, dell'art 2697 c.c. e degli art 112 e dell'art 115 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei principi in tema di riparto probatorio in ordine al termine di decorrenza per la ripetizione del pagamento indebito.

Il primo motivo è infondato.La Corte di appello ha rilevato che la decisione del Tribunale aveva riportato la cifra indicata dal c.t.u. in lire in euro senza operare la necessaria conversione dell'importo. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha dunque corretto l'errore materiale ascrivibile ad una mera svista indicando correttamente l'importo dovuto .

La decisione sotto questo profilo si sottrae alla critica che viene mossa.

Questa Corte ha affermato che mentre l'errore di fatto cd. revocatorio si identifica nell'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (Cass., 13 aprile 2005, n. 7647, 24 luglio 2012, n. 12962, in una ipotesi nella quale è stato considerato errore materiale la circostanza che, rispetto alla intestazione della sentenza, tanto in motivazione quanto in dispositivo era stata citata una sola parte, anche ai fini del riconoscimento del risarcimento).

Si è rilevato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., 22 ottobre 2019, n. 26890; 26 gennaio 2022, n. 2236).

Dunque l'errore revocatorio, anche quando ricondotto ad una svista materiale o ad una falsa percezione della realtà, incide sullo sviluppo logico-argomentativo della sentenza viziata, tanto che è necessario che afferisca ad un "fatto decisivo" su cui è "fondata" la decisione e ai fini della revocazione la sentenza, quale norma regolativa del caso portato al vaglio dell'organo giudicante, deve essere "l'effetto" di un errore di fatto.(5 - 122/1o1201Z).Nella specie il primo giudice ha esattamente recepito l'ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente elaborata dal c.t.u., sicchè l'errore non aveva inficiato la correttezza del decisum, bensì si è trattato di una mera svista nell'effettuare la conversione della somma indicata dal consulente da lire ad euro.

Da quanto sopra discende che banca ricorrente non era tenuta a proporre ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.( peraltro non esperibile ai sensi dell'ad 395 c.p.c. nei confronti della sentenza di primo grado) , essendo sufficiente l'istanza di correzione materiale, della quale il giudice di appello ha dato atto (p. 3).

Il secondo motivo è inammissibile.

Giova ricordare che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è ipotizzabile quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 64630801), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989- 01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647- 01), e "come tale è inconfigurabile la denunciata violazione di norme di diritto, mentre, quanto all'ulteriore profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la doglianza, in parte qua, si rivela inammissibile perché carente della chiara indicazione del fatto storico, avente carattere decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso e "come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni" (Cass. Sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413 - 01).

Ciò posto ,in disparte il difetto di specificità della doglianza nella parte in cui omette di richiamare i passaggi del ricorso che attesterebbero invece l'allegazione di un contratto di apertura di credito in conto corrente che la Corte di appello ha ritenuto mancante, la doglianza non evidenzia, alla luce di quanto in precedenza esposto, l'esistenza di un fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame ma si limita ad esporre mere difese contenute nell'atto introduttivo del giudizio, nonché delle risultanze della c.t.u. e della decisione di primo grado . [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha invero dato rilievo non tanto alla carente allegazione ma alla mancata dimostrazione di un contratto di apertura di credito.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile sotto vari profili.

In primo luogo la censura difetta di autosufficienza, perché non riporta i passi salienti dell'atto introduttivo.

In secondo luogo la ricorrente - nell'insistere di avere allegato, fin dal primo atto difensivo, di avere intrattenuto con la banca un conto corrente assistito da linee di credito - non coglie la ratio decidendi_fondata - non su un mero difetto di allegazione, ma anche sulla mancanza di prova dell'apertura di credito.

La Corte distrettuale , come si è su detto, non si è limitata a rilevare la carente allegazione ma si è spinta oltre escludendo alla luce delle risultanze di causa che fosse stata provata dalla parte appellata l'esistenza di un contratto di apertura di credito concesso dalla banca da cui desumere la natura ripristinatoria .

Aspetto quest'ultimo non scalfito dal motivo impugnatorio.

Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, riconosce che il contratto di apertura di conto corrente possa essere stipulato anche per facta concludentia ma sottolinea che ai fini della sua validità è necessario che le sue condizioni economiche siano regolate nel contratto principale di conto corrente ,ipotesi che nella specie non poteva ritenersi integrata per la mancata produzione da parte della Fiordalisi del relativo contratto.

Mancata produzione del contratto che non ha consentito al giudice del gravame di verificare se e in che termini le parti avessero inteso regolare anche le condizioni economiche di un eventuale contratto di apertura di credito sia pure concluso per facta concludentia In questo quadro l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.

Il quinto motivo è infondato.

Il giudice di appello ha, invero, fatto applicazione della sentenza delle S.U., laddove afferma che «Qualora [...] durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non avviene in questo modo invece in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere». (Cass.S.U. 18/2010; conf.

Cass. 6857/2014; Cass. 24051/2019).

La Corte di merito , come si è detto, ha operato in termini, ritenendo che si trattasse di pagamenti solutori - con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data dei singoli pagamenti - in quanto essi erano «andati via via a coprire il saldo negativo, ossia lo scoperto del conto corrente», ossia che si trattasse di versamenti eseguiti su un conto in passivo, o scoperto, cui non accedeva alcuna apertura di credito a favore della correntista, non avendone quest'ultima provato l'esistenza, né risultando tale contratto acquisito agli atti (Cass. 31927/2019).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19711/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- sA (A Li 9-5 2,22— avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 622/2018 depositata il 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che : Con sentenza nr 622/2018 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia nr 71/2013 del Tribunale di Paola e per l'effetto rigettava la domanda dell'appellata condannandola alla restituzione dell'importo di C 118.884,08 maggiorato degli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. Il giudice del gravame dava atto preliminarmente dell'errore in cui era incorso il Tribunale nell'indicare l'importo individuato dal c.t.u. in lire 112.932.943 in euro (€ 112.933, 94) omettendo quindi di trascrivere in sentenza l'importo convertito in C 58.325,00. Osservava poi che le risultanze della c.t.u. poste a base della decisione di primo grado non avessero formato oggetto di specifica censura, il che esonerava il Collegio da ogni verifica sulla correttezza dei conteggi effettuati dal c.t.u. e sulla corretta individuazione da parte del giudice della tabella da applicare nel caso concreto. La Corte distrettuale, relativamente alla questione che qui interessa ,vale a dire all'eccepita prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati sul conto corrente, riteneva , sulla scorta dei principi espressi dalle S.U. con la decisione 24418/2010, che i versamenti effettuati sul conto corrente dalla appellata avessero natura solutoria in quanto diretti a coprire via via il saldo negativo ossia lo scoperto del conto corrente con la conseguenza che il termine di prescrizione dei suddetti pagamenti indebiti decorreva dal giorno dell'annotazione del pagamento stesso e non dalla chiusura del conto.Il giudice del gravame osservava, poi, che la natura ripristinatoria non si potesse desumere dall'esistenza di una apertura di credito collegata al contratto di conto corrente non avendo l'appellata fornito la relativa prova. Escludeva poi che si potesse sopperire a detta carenza probatoria attraverso la dimostrazione della conclusione del contratto di apertura per facta concludentia mancando la disciplina delle condizioni economiche che devono essere regolate nel contratto principale di conto corrente che non è stato prodotto dall'appellata. Il giudice del gravame, in questo quadro, riteneva che i versamenti effettuati per coprire il saldo negativo del conto corrente rinveniente dall'indebita capitalizzazione degli interessi passivi erano stati effettuati in epoca antecedente al 9.7.1992. Sottolineava che poiché il conto corrente è stato chiuso in data 30.11.1998 e che il primo ed unico atto interruttivo anteriore alla domanda giudiziale (10.3.2007) risaliva al 9.11.2005 ne conseguiva che nel decennio conteggiato a ritroso dal 9.11.2005 nessun pagamento indebito era stato effettuato dalla Fiordalisi e che il diritto di ripetere i pagamenti eseguiti sino al 9.7.1992 fosse coperto da prescrizione. La Corte distrettuale osservava che, pacifica l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata andasse condannata alla restituzione dell'importo di C 118.884,08. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che : Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina di rito di cui all'ad 327, 329 e 395 nr 4 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per essersi la Corte di appello inopinatamente pronunciata in ordine alla circostanza secondo la quale il Tribunale di Paola avrebbe trasformato , per una mera svita, l'importo indicato dal c.t.u. in lire direttamente in euro omettendo di attuare la conversione monetaria ma sostituendo il simbolo " E" con il simbolo " C " lasciando inalterata la cifra ( le £ 112.932.943) sono diventate C 112.932,94 anziché C 58.325,00 ). Con un secondo motivo si deduce l'omessa valutazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'ad 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello affermato che l'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato al contratto di conto corrente non fosse stato provato né allegato, malgrado nell'atto introduttivo la ricorrente avesse sostenuto che il rapporto di conto corrente alla medesima intestato era stato" assistito nel corso degli anni da linee di credito. Con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'ad 345 c.p.c. dell'art 167 e 115 c.p.c.in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello qualificato come nuova e dunque inammissibile ex art 345 c.p.c. l'eccezione sollevata dalla Fiordalisi per paralizzare l'eccezione di prescrizione vale a dire l'esistenza di un contratto di apertura di credito. Con un quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli ad 1325, 1382 e 1852 c.c., dell'art 115 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per avere la Corte di appello ritenuta non provata l'esistenza di un contratto di apertura di conto corrente Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 2934, 2935, 2938, 2946, 2948, dell'art 2697 c.c. e degli art 112 e dell'art 115 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei principi in tema di riparto probatorio in ordine al termine di decorrenza per la ripetizione del pagamento indebito. Il primo motivo è infondato.La Corte di appello ha rilevato che la decisione del Tribunale aveva riportato la cifra indicata dal c.t.u. in lire in euro senza operare la necessaria conversione dell'importo. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha dunque corretto l'errore materiale ascrivibile ad una mera svista indicando correttamente l'importo dovuto . La decisione sotto questo profilo si sottrae alla critica che viene mossa. Questa Corte ha affermato che mentre l'errore di fatto cd. revocatorio si identifica nell'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (Cass., 13 aprile 2005, n. 7647, 24 luglio 2012, n. 12962, in una ipotesi nella quale è stato considerato errore materiale la circostanza che, rispetto alla intestazione della sentenza, tanto in motivazione quanto in dispositivo era stata citata una sola parte, anche ai fini del riconoscimento del risarcimento). Si è rilevato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., 22 ottobre 2019, n. 26890; 26 gennaio 2022, n. 2236). Dunque l'errore revocatorio, anche quando ricondotto ad una svista materiale o ad una falsa percezione della realtà, incide sullo sviluppo logico-argomentativo della sentenza viziata, tanto che è necessario che afferisca ad un "fatto decisivo" su cui è "fondata" la decisione e ai fini della revocazione la sentenza, quale norma regolativa del caso portato al vaglio dell'organo giudicante, deve essere "l'effetto" di un errore di fatto.(5 - 122/1o1201Z).Nella specie il primo giudice ha esattamente recepito l'ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente elaborata dal c.t.u., sicchè l'errore non aveva inficiato la correttezza del decisum, bensì si è trattato di una mera svista nell'effettuare la conversione della somma indicata dal consulente da lire ad euro. Da quanto sopra discende che banca ricorrente non era tenuta a proporre ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.( peraltro non esperibile ai sensi dell'ad 395 c.p.c. nei confronti della sentenza di primo grado) , essendo sufficiente l'istanza di correzione materiale, della quale il giudice di appello ha dato atto (p. 3). Il secondo motivo è inammissibile. Giova ricordare che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è ipotizzabile quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 64630801), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989- 01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647- 01), e "come tale è inconfigurabile la denunciata violazione di norme di diritto, mentre, quanto all'ulteriore profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la doglianza, in parte qua, si rivela inammissibile perché carente della chiara indicazione del fatto storico, avente carattere decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso e "come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni" (Cass. Sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413 - 01). Ciò posto ,in disparte il difetto di specificità della doglianza nella parte in cui omette di richiamare i passaggi del ricorso che attesterebbero invece l'allegazione di un contratto di apertura di credito in conto corrente che la Corte di appello ha ritenuto mancante, la doglianza non evidenzia, alla luce di quanto in precedenza esposto, l'esistenza di un fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame ma si limita ad esporre mere difese contenute nell'atto introduttivo del giudizio, nonché delle risultanze della c.t.u. e della decisione di primo grado . [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha invero dato rilievo non tanto alla carente allegazione ma alla mancata dimostrazione di un contratto di apertura di credito. Il terzo motivo è parimenti inammissibile sotto vari profili. In primo luogo la censura difetta di autosufficienza, perché non riporta i passi salienti dell'atto introduttivo. In secondo luogo la ricorrente - nell'insistere di avere allegato, fin dal primo atto difensivo, di avere intrattenuto con la banca un conto corrente assistito da linee di credito - non coglie la ratio decidendi_fondata - non su un mero difetto di allegazione, ma anche sulla mancanza di prova dell'apertura di credito. La Corte distrettuale , come si è su detto, non si è limitata a rilevare la carente allegazione ma si è spinta oltre escludendo alla luce delle risultanze di causa che fosse stata provata dalla parte appellata l'esistenza di un contratto di apertura di credito concesso dalla banca da cui desumere la natura ripristinatoria . Aspetto quest'ultimo non scalfito dal motivo impugnatorio. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte distrettuale , diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, riconosce che il contratto di apertura di conto corrente possa essere stipulato anche per facta concludentia ma sottolinea che ai fini della sua validità è necessario che le sue condizioni economiche siano regolate nel contratto principale di conto corrente ,ipotesi che nella specie non poteva ritenersi integrata per la mancata produzione da parte della Fiordalisi del relativo contratto. Mancata produzione del contratto che non ha consentito al giudice del gravame di verificare se e in che termini le parti avessero inteso regolare anche le condizioni economiche di un eventuale contratto di apertura di credito sia pure concluso per facta concludentia In questo quadro l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Il quinto motivo è infondato. Il giudice di appello ha, invero, fatto applicazione della sentenza delle S.U., laddove afferma che «Qualora [...] durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non avviene in questo modo invece in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere». (Cass.S.U. 18/2010; conf. Cass. 6857/2014; Cass. 24051/2019). La Corte di merito , come si è detto, ha operato in termini, ritenendo che si trattasse di pagamenti solutori - con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data dei singoli pagamenti - in quanto essi erano «andati via via a coprire il saldo negativo, ossia lo scoperto del conto corrente», ossia che si trattasse di versamenti eseguiti su un conto in passivo, o scoperto, cui non accedeva alcuna apertura di credito a favore della correntista, non avendone quest'ultima provato l'esistenza, né risultando tale contratto acquisito agli atti (Cass. 31927/2019). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit
Sentenza Cassazione n. 09808/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris