CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F300
Titolo CCNL: CCNL settore edile aree tecniche, di ingegneria civile e di alta specializzazione
Titolo accordo: CCNL settore edile aree tecniche, di ingegneria civile e di alta specializzazione
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: aziende edili
Parti datoriali: ITALPMI; ASSOESERCENTI; AIFOS; UNCI; CONFIMPRESEITALIA; UCI; VALITALIA PMI
Parti sindacali: FESICA
Decorrenza: 2026-06-01
Scadenza: 2029-05-31
Stipula: 2026-05-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-246199
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=246199
--- Testo contratto ---
CAMPO DI PPLICAZIONE
DECORRENZA E DURATA
INDICE
DISTRIBUZIONE, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Livelli di contrattazione nazionale e aziendale
Art. 2 Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
Art. 3 Contrattazione di Il Livello
Art. 4 Procedure e diritti di informazione e consultazione
Art. 5 Diritti e Prerogative Sindacali
Art. 6 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Art. 7 Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 8 Fondo Formazione Continua professionale
Art. 9 Previdenza Complementare -Assistenza Sanitaria Integrativa - Trattamenti Integrativi -Welfare Aziendale
Art. 10 Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
Art. 11 Attività Stagionali
Art. 12 Appalti
Art. 13 Patronati
Art. 14 Pari opportunità
TITOLO Il
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
Art. 16 Lavoro a tempo parziale o Part-time
Art. 17 Lavoro a Tempo Determinato
Art. 18 Lavoratori studenti
Art. 19 Lavoro somministrato
Art. 20 Lavoro intermittente
Art. 21 Collaborazioni
Art. 22 Apprendistato
Art. 23 Tirocinio (Stage)
Art. 24 Contratto PAL- di Nuovo Ingresso
Art. 25 Assunzione
TITOLO lii
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 Periodo di Prova
Art. 27 Orario di lavoro - Flessibilità/Elasticità
Art. 28 Orario ordinario di lavoro multiperiodale
Art. 29 Reperibilità
Art. 30 Banca Ore
Art. 31 Banca ore Formazione
Art. 32 Disciplina delle mansioni e mutamento - Jolly
Art. 33 Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 34 Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale
Art. 35 Riposo giornaliero, settimanale, pause, pausa pranzo, soste, sospensioni
Art. 36 Festività, domeniche e 4 Novembre
Art. 37 Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti
Art. 38 Permessi studio retribuiti
Art. 39 Congedo di maternità/paternità
Art. 40 Congedo Parentale
Art. 41 Congedo nonni lavoratori - non retribuito
Art. 42 Congedo Matrimoniale
Art. 43 Congedo per patologie di particolare gravità ed invalidità.
Art. 44 Ferie
Art. 45 Banca Ferie Solidali
Art. 46 Permessi per assistenza e Congedo per malattia figli
Art. 47 Congedo per donne vittime di violenza
Art. 48 Congedi (non retribuiti)
Art. 49 Congedi per formazione
Art. SO Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 51 Ritiro della patente di guida
Art. 52 Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
Art. 53 Trasferimento
Art. 54 Trasferta
Art. 55 Trasfertismo
Art. 56 Distacco
Art. 57 Malattia e Infortunio non sul lavoro
Art. 58 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 59 Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 60 Aspettativa per motivi personali (non retribuita)
Art. 61 Infortunio sul lavoro
Art. 62 Indumenti e dispositivi per l'accesso ai Cantieri
Art. 63 Assistenza legale
Art. 64 Divieto di concorrenza
Art. 65 Risarcimento danni
Art. 66 Codice disciplinare
Art. 67 Dimissioni per fatti concludenti
Art. 68 Preavviso
Art. 69 Preavviso attivo
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 70 Retribuzioni
Art. 71 Assorbimenti
Art. 72 Mensilità Supplementari
Art. 73 Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 74 Trattamento di fine rapporto
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Art. 75 Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 76 Sistemi di videosorveglianza aziendale
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE -OPERATORI DI VENDITA - PAGHE NAZIONALI -SCATTI DI
ANZIANITA' -ALTRE INDENNITA'
Art. 77 Classificazione del Personale -
Art. 78 Paga Base Nazionale Conglobata
Art. 79 Premio di produzione perequativo Regionale
Art. 80 Scatti di anzianità
Art. 81 Altre Indennità
CAMPO DI APPPLICAZIONE
La digitalizzazione nell'edilizia sta trasformando il settore delle costruzioni da un'attività tradizionale in un'industria
interconnessa ed efficiente e sta modificando il ciclo di vita delle costruzioni attraverso tecnologie interconnesse,
migliorandone l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità. Strumenti come il Building lnformation Modeling e l'IA
permettono infatti di gestire i dati in tempo reale, con riduzione dei costi e una maggiore precisione progettuale.
Al centro di questa rivoluzione c'è l'integrazione di persone, processi e tecnologie che permette di ottimizzare
l'intero ciclo di vita di un edificio, dalla sua progettazione alla sua manutenzione.
Tutto ciò ha portato le parti sottoscrittrici del presente contratto a sentire l'esigenza di dare la giusta definizione ed
il giusto inquadramento alle nuove figure professionali emergenti nel mondo dell'edilizia digitale, green e
sostenibile. Figure altamente qualificate ormai molto radicate e indispensabili nei cantieri edili come il BIM
Manager, l'esperto di Stampa 30 ed in Edilizia Robotica, il Data Analist, il Responsabile dei Cantieri Intelligenti.
Si è quindi deciso di predisporre questo contratto specifico per il Settore Edile Aree Tecniche, di Ingegneria Civile e
di Alta Specializzazione, per disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti impegnati nelle attività di supervisione
tecnica dei cantieri edili, ingegneria civile, coordinamento dei lavori, controllo qualità, verifica di sicurezza dei
cantiere, gestione operativa dei processi di cantiere e supporto tecnico alle imprese del settore edile,
infrastrutturale e affini, comprese le attività a supporto e coordinamento delle imprese impegnate nei lavori che si
svolgono su strade in presenza di traffico veicolare, attività di supporto alla manutenzione preventiva per garantire
la funzionalità e la sicurezza degli immobili, attività di progettazione di lavori di opere edili ed affini ed ingegneria
civile, comprese la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per operatori quali CSP e CSE, il Piano
Operativo della Sicurezza (POS} ed il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi e similari (PiMUS}, attività
di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, attività di consulenza
in materia di qualità, ambiente e sostenibilità nei cantieri, anche temporanei o mobili.
DECORRENZA E DURATA
1) Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 01/06/2026 con scadenza al 31/05/2029 sia per la parte
economica che normativa.
2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per quella
economica, con un preawiso di almeno 6 (sei} mesi.
3) La procedura di rinnovo del contratto è awiata 3 mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto
svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente
contratto collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di
rottura.
4) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai lavoratori
cui si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo,
owero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un
elemento prowisorio della retribuzione.
5) Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere
erogata.
Distribuzione, Efficacia ed Interpretazione del Contratto �
1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È
vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
2) Le norme del presente C.C.N.l. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori
di lavoro che versano regolarmente il contributo all'Ente Bilaterale di cui al presente CCNL, no
rapporti di lavoro a cui viene applicato.
3} In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sens, nti
�
norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli Enti
previdenziali e assistenziali interessati.
4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che comporta la
condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva; pertanto, le Parti affidano all'ente
bilaterale l'interpretazione delle norme nel CCNL riportate.
5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL,
anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente:
• Contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
• Contrattazione di Il livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione.
2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a
due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva.
Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
1) La Contrattazione Collettiva di I livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
a) validità ed ambito di applicazione del contratto;
b) relazioni sindacali;
c) diritti sindacali;
d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
e) norme comportamentali e disciplinari;
f) classificazione del personale;
g) trattamento economico;
h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro;
i) permessi, aspettative e congedi;
j) sicurezza sul lavoro;
k) formazione professionale;
I) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di Il Livello.
Art. 3 - Contrattazione di Il Livello
1) Alla Contrattazione di Il Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di prowedere alle materie
sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle 00.SS. alla fase
di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
d} articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno j l
e) turnazione dei lavoratori;
flfl f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi
del presente Contratto;
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g) assegnazione della Sede di Lavoro;
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali a
titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente contratto;
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�
j)
tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio;
I) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere
professionale, non previsti dal presente C.C.N.L.;
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche
situazioni esistenti territorialmente;
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
p) pari opportunità;
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche
a livello settoriale e territoriale;
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale
dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;
t) Tirocini formativi e Stage formativi;
2) La contrattazione di Il Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo anche ai
fini dell'adeguamento normativo rispetto al CCNL.
3) La contrattazione di Il Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti,
costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali
Territoriali (RST) o di quelle Nazionali.
4) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle RSA/RST,
anche attraverso l'Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza
dell'accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.
5) Gli accordi di Il Livello sottoscritti dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, ai fini della loro applicazione e
decorrenza devono essere inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ente e validati da
apposita Commissione Bilaterale costituita in seno all'Ente Bilaterale; in assenza di risposta della competente
Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla awenuta comunicazione della RST gli accordi sono da considerarsi
efficaci.
Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1) Le parti ritengono che l'informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione delle
informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende, difendendo
l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Informazione Nazionale
2) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro, costituita V
presso l'Ente Bilaterale, che definisce le priorità d'azione ed approva programmi di lavoro.
3) La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L'Osservatorio Nazionale,
analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle
parti.
4) Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della Commissione
i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
5) La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano
motivata richiesta.
Informazione Territoriale/ Aziendale
6) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione
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dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale
per obiettivi:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c) le necessità formative;
d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti
agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e
di riqualificazione professionale;
j) il superamento delle barriere architettoniche;
k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori
svantaggiati;
I) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo;
m) il piano per la formazione non obbligatoria per legge, dell'impresa;
n) progetti correlati all'introduzione, gestione e controllo dell'Intelligenza artificiale e dei meccanismi o
programmi ad essa correlabili.
7) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
8) Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle organizzazioni
sindacali firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.
9) l rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di
cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse
dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal
mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti
disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
10) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al
funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
11) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla
Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale, che si riunirà ed esprimerà il proprio
parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
12) La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che
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fanno parte:
• di RSA costituite ai sensi dell'art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il
presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i
quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavo
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stipulante il presente CCNL.
2) L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavorator a
Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione
per l'elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso
la individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico
produttive dell'azienda.
4) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui ali' Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori hanno diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
superiore a 32 ore mensili, fruibili sia su base giornaliera che oraria, ma in misura non inferiore a due ore. I
lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere
originati da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
6) li mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro non inferiore a tre mesi.
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
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) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro
mandato, nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
9) Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo,
12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera Be 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori
che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque
giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale
diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
10) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
11) li lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al dator.ri /
di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA. W
12) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di
lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria
attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l'istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a
disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione
delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento
sull'utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di Il Livello.
13) Le RSA, ai sensi dell'Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta
elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell'Impresa durante il loro orario di lavoro e
al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento ell'attività
aziendale.
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14) Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a �, nioni a
Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale mon e
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ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita né la fruizione di eventuali
residui in anni successivi a quello di competenza.
15) Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo,
quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale,
ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali,
etc ..
16} Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole
aziende, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi
aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi
direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
17) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed avanzata con un
preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere
controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle
relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della
lettera di convocazione dello stesso organo.
18) All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, possono essere concessi, altresì, permessi sindacali non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
19) Le RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, sono tenute ad informare l'RST nei casi di sottoscrizione
di accordi aziendali e di e delle informative di cui negli articoli precedenti.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
20) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione del!' Art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della
Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in
sigla "RST", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
21) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano
compatibili con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese prive di RSA.
22) Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, tutti gli accordi aziendali, le informazioni e le informative ad esse
pervenute, sono condivise con le RST.
23) L'applicazione e la decorrenza degli accordi di Il Livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla
�
validazione da parte della Commissione Bilaterale di Mercato del Lavoro istituita presso l'Ente.
Assemblee
24) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro
in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
25) Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro;
la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell'impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le
assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l'utilizzo
di apposite "suite" telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
26) A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all'anno
normalmente retribuite.
27) Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo
�
conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere
assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale serviz
�
io di
vendita al pubblico.
28) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono pren e
parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno
superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
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Referendum
29) Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categorie, su materie inerenti all'attività sindacale.
30) I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
31) Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Trattenute sindacali
32) I datori di lavoro provvedono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto,
nei confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
33) La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l'Organizzazione Sindacale destinataria del contributo
associativo.
34) Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori
e dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza contrattuale obbligatorio per l'applicazione del
presente CCNL:
• Per le Associazioni Datoriali, un contributo di ammontare pari ali' 1,5% della paga base conglobata
mensile per ciascun a lavoratore, versato per il tramite dei datori di lavoro mediante UNIEMENS con
codice previsto dalle confederazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, come di seguito specificato;
CONFEDERAZIONI DATORIALI CODICE UNIEMENS
AIFOS W434
ASSO ESERCENTI W488
CONFIMPRESE ITALIA W330
ITALPMI W434
UNCI W550 - IT10T0503616702CC4870021287
VALITALIA PMI W480
• Per FESICA CONFSAL, un contributo annuale di ammontare pari a 0,5% della paga base conglobata
mensile per 12 mensilità, per ciascun a lavoratore, e verrà versato per il tramite dei datori di lavoro
mediante UNIEMENS con codice "W434".
Art. 6 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
tV
Ente Bilaterale
1) Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al
reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle norme contrattuali e quanto
demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2) L'Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite
con apposito Statuto e Regolamento.
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3) L'Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro. V.v1 4) L'Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico neces
�
·o alla
realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei sett. 1;
1 10�
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge
n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi
in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro,
delle rinunce e transazioni di cui all'art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società
cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
I) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di
legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi
della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento
del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il
presente CCNL.
5) L'Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti delle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e
contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla
Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
6) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'Ente dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
7) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all'Ente può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di
problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli
effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
8) L'Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità
dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale
ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero
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tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
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9) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa
che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o
partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consigl
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· di
amministrazione.
10) Gli organi di gestione dell'Ente saranno composti su base paritetica tra l'Organizzazione Sindacale ei
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lavoratori e dei datori di lavoro.
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11) La costituzione degli Enti Regiona li e Territoriali è de l iberata dal Consig lio d i am ministrazione dell'En te
naziona le che ne regola il fu nz ionamento con apposito regolamento.
Organismo Paritetico
11 ) Le Pa rti con co rda no che gli En ti, ne lla qu a lità di Or ga n ism o Par iteti co e/o gl
i
Or ga n ism i Pa ritetici de lle Pa rti
fi rma ta rie il presente CC NL costitu isco no lo stru mento ne ce ssa rio a l fi ne de l rispetto de lle no rm e in mat e r ia d i
sicu rezza ed ig iene su i luoghi di lavo ro co me prev isto e d isci pl inato da l D . lgs. 81 /08 .
12 ) L' E nte è cost itu ito e s truttu rato in ba se al le moda l ità or ga n izzative e fu nzi ona
l
i defi n ite da l suo sta tu to ed
ha co mp etenza na z io na le su i com pa rt
i
d iscip
l
inat
i
dai CCN L sottoscritti da lle OOSS firm atar ie.
13 ) L' Ent e att ua ogn
i
uti le in iz iat iva e in pa rtico la re :
•
•
su pp o rta le im prese ne ll'i nd ivi d uazione d
i
so luzioni tecn ich e e or ga n izza t ive d irette a ga rant ire
e mi gl io ra re la tu tela de lla sa l ute e sicu rezza sul lavoro;
svo lge, promuo ve e co llab or a al le att iv ità d
i
fo rma zione in ma te ria di sicu rezza ed ig ien e sui lu ogh i di
lavo ro, co nse nte nd o all e az ie nde e ai dat o ri di lavor o di adem pi er e al l' obb ligo di co llab or az io ne co n gl
i
or gani smi pa ritetici, an che att ra ve rso l'imp iego de i fo nd i i nterprofe ssio n a li, no nc hé , su rich iesta de lle
im pr ese, r i lascia una at testazio ne de llo svo lg imento de lle at t ività e de i servizi di supp or to al siste ma
de lle im pr es e, tr a cui l' a sseve raz io ne d e lla ado zione e de lla efficace attua zio ne dei mo de lli d i
or ga n izzaz ione e gestio ne de lla sicu re zza di cui all 'a rtico lo 30 de l DLGS 81/ 2008,de lla qu a le gl i or gani di
vi gila nza pos sono tener conto ai fi ni della programmaz ione dell e propr ie attiv ità .
14) L'Ent e is titu
i
rà speci fi ca co mmi ssio ne pa ritet ica , tecn ica men te co mp eten te per:
• Da re co muni caz ione all e im pr es e e agli or gani di vi gi lan za terri tori almen te co mpetenti del nom i nati vo
del RL ST ai sensi del l' a rt. 51 comma 8 del D.l gs. 81 /2008;
• Da re comun ica zione al! 'IN AIL dei nomin ati vi delle im pr ese che ha nn o ader ito al sist ema
de ll'o rga nismo parit etico e il no min ati vo o i nomina ti vi dei RL
S
T;
• Eser cit are le attività previs te da gli or ganismi pa riteti ci di cui al D.L gs 81 /2 008 e s.m.i. e svol ge re ogn i
al tra funz ione ed affidat a dal la leg ge italiana o eur op ea e quan to del iber ato e regolamentato dall 'E nte.
Osse rvatorio Naziona le
15) L'Osse rvatorio Naz iona le è lo strument o nel qual e con flui sco no i dat i forn iti dai datori di lavor o, as sociazio ni
dato ri ali , as socia zi oni dei datori di la vo ro, lavo ratori occ up ati e non, in mat er ia di occu pazio ne, mer cato del
la vo ro, formazione e qual ific az ione professio nale, ric ollo cazione .
16) A ta l fine l'Os servat orio:
a) ricev e le relazioni sulle mat er ie oggetto di anali si dell'E nte, con cade nza semes tr ale, i ri sultati tras messi gli
dagli Enti Te rritor ia li;
b) riceve, anc he a fi ni stat ist ici, i da ti forniti dagli Osse rvator i Te rri tor ia li su ll a reali zzazione e l' utili zzo degli
ac cor di in mate ria di co ntr atti d' ins erime nto e ap pr end istato non ché dei contr att i a termine inv iandone i
risu lta ti, di norma a ca denz a an nuale ;
c) riceve da lle Or ga nizza zio ni Te rrito ria li gli ac cor di real izzati a liv ello ter ritor ia le o azi endale cur andon e
l'ana lisi
e la registra zio ne.
En ti Bi laterali Territor iali
17) L' En te Te rrito ria le cos titu isce lo strument o per lo svol gi mento delle attivit à ind ividuate dalle Parti sti pula nti
in ma teria di occu pazione, me rcato del lav or o, ricollo cazi one e a ta l fi ne pr om uove :
a) la fo rmazio ne e la qu ali fica zione pr ofessio nal e anche in co llabor az ione co n le Reg ioni e altri En ti
� com petenti, an che fi nali zzate all 'aw iamen to al lav oro dei lav orato ri che vi ab biano pr oficu ame nte
pa rtecipato;
b) il fi na nzi amento di cor si di riqua lifica zio ne per il per sonale in te ressato in pr ocessi di ris tr uttur azion e e
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cess azi o ne e/o la sosp ensione dei rapp orti i:
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c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L'Ente e con la Rete Nazionale dei Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano
l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g} le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
h} l'Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time e lavoro intermittente;
i} Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'Ente Territoriale si awale di apposite commissioni di
certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla Commissione Nazionale di
Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale;
j} l'Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni
più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale
18) Il contributo mensile da destinare all'Ente scelto è per 12 mensilità ed è stabilito nella misura indicata nella
tabella di seguito, nella stessa è indicata la quota a carico del datore e la quota parte a carico del lavoratore,
tale importo non è riproporziona bile in caso di rapporto di lavoro part time.
19} Le prestazioni previste dal sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore,
che pertanto matura, nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il diritto
all'erogazione diretta delle prestazioni. L'Impresa che ometta il versamento delle quote di finanziamento
dell'Ente è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad€ 30,00 (trenta/00} lordi;
tale importo non è riproporziona bile in caso di rapporto di lavoro part time.
20) L' E.D.R. di cui al comma precedente, non assorbibile, viene corrisposto per 13 mensilità ed incide su tutti gli
istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine
rapporto.
21) Le quote vanno versate mediante F24 con il codice di riferimento dell'Ente; le quote riscosse dall'Ente
Bilaterale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'ente stesso, saranno
trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL
a seguito di apposito regolamento approvato dall'Ente Bilaterale.
22) L'Ente potrà sospendere l'erogazione delle somme di cui al punto precedente qualora non venga posto in
condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Territoriali in relazione alle quote
riscosse direttamente dagli stessi.
23) Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell'Ente all'occorrenza.
� � � 113
Tabella Enti Bilaterali di riferimento
24) Si specificano di seguito gli Enti di riferimento per confederazioni datoriali firmatarie del presente C.C.N.l.:
CONFEDERAZIONI DATORIALI ENTI CODICE F24 DATORI LAVORATORI
Ai.F.O.S. O.BI.N.A.F. EBIL 7,00€ 1,50€
ASSOESERCENTI E.Bi. P.S. EPOP 7,00€ 1,50€
CONFIMPRESE ITALIA E.B.l.l. EBIL 7,00€ 1,50€
ITALPMI E.8.1.NA.L.F. EBIL 7,00€ 1,50€
UNCI F.U.E.B. FUEB 7,00€ 1,50€
VALITALIA PMI E.N.Bi.LAV. IT24 7,50€ 1,00€
Commissioni Paritetiche
25) le Parti convengono che sarà costituita una Commissione Paritetica di Certificazione, Garanzia e Conciliazione,
anche Regionale, per ognuno degli Enti Bilaterali individuati nel presente CCNL; ogni Commissione avrà sede
presso l'Ente Bilaterale di riferimento. La Commissione è composta pariteticamente da 1 o più componenti tra
le organizzazioni che hanno costituito l'Ente di riferimento.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) certificare i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro e quanto
demandato dalla normativa vigente;
b) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e
della contrattazione di Il livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui all'art. 8 della legge n.
148/2011 e s.m.i.;
c) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede
di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
d) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso di controversia
fra le Parti nella contrattazione di li livello;
e) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l'effettiva applicazione nelle aziende,
tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL
e s.m.i,, in ordine all'attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
f) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su
segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze
rappresentate dalle parti contrattuali;
h) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto
dal presente CCNL;
i) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Al fine di
agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita
un'apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
d 26) Le parti convengono di costituire un'ulteriore commissione, anche Regionale, con sede presso l'Ente Bilaterale y:r-
e dotata di rispettivo regolamento:
■ Commissione di Mercato del Lavoro che svolge, attraverso gli osservatori attività in materia di
occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno reddito, politiche attive e passive del
lavoro.
lii 14
Art. 7 - Composiz ione delle controversie individuali e collettive
1) Le Pa rt
i
st ipula nti rico rdano che pe r tutte le controversie ind ivid ua li singole o plurime re lative al l'a ppl icazio ne
de l prese nte CC NL e di a ltri co ntratti ed ac co rdi co mun qu e rigua rda nti ra pporti d i lavoro ne lle imp rese
com prese ne lla sfera d i ap pli ca zio ne de l presente contratto, è pr evisto il te ntat ivo di co ncili az ione in sed e
s ind ac a le da espe rirs i ne lla Co mm issio ne di Cer t ifica zio ne, Gar an zia e Con ci l ia zion e cost itu ita presso l' En te
Bilate ra le .
2) Il te ntativo d
i
co nci lia zio ne vi ene instaur ato a cura de lla pa rte interessa ta per so na lm e nte o tr am ite
l'Or ga n izzazi o ne S
i
n d ac a le fi rm ataria del presente CC NL a l la qu a le sia iscritta o ab bia co nf er ito man dat o,
pr ese ntando ap posita rich iesta all a Co mm iss ion e d
i
Ga ran z ia e Co nc i lia zio ne me d ia nte PE C, lette ra
ra ccomandat a co n avv iso d i ri cev iment o ovvero co nseg na a mani in du plice co p ia od ogn i a ltr o me zzo ido ne o a
ce rtifica re la data d i ricevimen to .
3} La Commi ssio ne d i cu i a l pr ese nte CCN L, ricev uta la ric hi e sta di con ciliaz io ne, è ten uta a com un ica re ne i modi
e ne
i
ter m in i d i legge, all a pa rte co ntra ppos ta, o ltre al mo t ivo de lla co ntroversia, il luogo, il gi o rno e l'o ra in cu i
sa rà es pe rito il te ntativo d
i
co ncilia zio ne, an ch e in moda
l
ità te lem atica .
4) L' in co ntro tra le pa rti deve avve n i re entro e non o ltre 30 g iorni dalla dat a di avvenu to in vio de lla com un icazio ne
all a pa rte co nt rappos ta .
5} Fe rmo resta ndo qua nto pr evisto da l la no rm ativa vigente in mat e ria, i procedimen ti di co ncilia zione in mat eria
di la vo ro pr evisti dal Cod ice di pr oced ura civil e pos sono esse re svo lti in modal ità te lem ati ca ossia il
proc edime nto di concil ia zione potrà svolge rsi in video conf eren za, medi an te co llegamen ti audi ovi s ivi ed
verbal i co nc l usivi dovran no esse re sottoscri tti con fi rma qua l ifi cat a/d igita le de lle part i.
Art. 8 - Fondo Formazione Continua professio nale
1) Nel quad ro de lle più gene ra l i in tese tra le or gani zza zioni stipulan ti il prese nte CCN L, pr eso at to della istituzione
dei Fo ndi Pa ritetici l nter p rofes sionali con la le gge n. 388 /2000 e s.m .i., fi nali zzati al la for mazione conti nu a dei
lavo rato ri, l e Parti conven go no ch e, laddove non si de te rmin asse ro le cond izi oni pe r l' oper ati vi tà di uno
specifico fo ndo int erp rofessio nale di categoria con ap posit e co nvenz ioni e suc cessivi prot ocolli d'i ntesa, le
impr ese privile ger an no l'ad esione ai Fondi in terpr ofessio nali indic ati dalle Pa rti Socia li firmatarie il presente
CC NL chi eden do inf ormaz ioni all ' En te Bilat er ale di rifer i mento.
2} Evid en ziando che le ragioni di add est ram en to e forma zione profess iona le sono fi nali zzate all ' ar ricchimen to
ed all 'aggio rna men to delle cono scenze pr ofess ion ali in er en ti alle mansioni svol te, tenu to conto, altr esì della
continua evol uzione del set tor e e della nec essità di una costa nte revisi one delle co nosc enze indi viduali, le
Asso ciazi oni reali zze rann o ido nee ini zia tive tecn ico-pr atiche per consentir e:
•
•
•
■
un efficace in serime nto di tu tti i lav orato ri an che neoas sunti;
corsi per i lav oratori assunti co n contr atti a causa mi sta e pe r i l oro tutor;
un pr oficuo ag giorn ame nto dei lavo rat ori per qua nto co ncerne la sicur ezza ed i nu ovi me todi di lav oro;
un pr on to inser imen to dei lavor ato ri nell e nu ove ma nsio ni a segu ito dell'avvic endamen to .
Art.9 - Previdenza Com ple men tar e - Assi ste nza Sani taria In tegrativa
Trattamen ti Integrativi - Welfa re Azien dale
Previdenza Complemen tare
1) Le Parti ha nno indi vidu ato 08 ITALIA PRE VIDE NZA per la gesti one dell e ade sioni al Fo ndo di Pre vi enz a
Complemen ta re nel quale fa r co nf luir e il TFR ma turando dei lavor atori dipen denti che vorr ann o ad eri re. Il
co ntributo a car ico dell'az ienda non potr à super ar e 1 '1 % degli elementi retri bu tivi fi ni del ca lcolo del TFR con la
decorr enz a pr ev ista dal la legge.
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Assistenz a Sanitaria In tegrat iva
2} Le pa rti hanno di co mun e ac co rdo dec iso di cos titu ir e un Fondo San ita rio Bilatera le, den omina to OB It alia
Sa lute , al fine di gar a nt ir e a tu tti i lavo ratori pre sta zioni assis te nz iali in tegr at ive del ser vizio san itario nazi ona le.
3) Sono iscr itt i ad OB Ita lia Sal ute tu tti i la vorat ori as sun ti a te mp o in de termin ato o a tem po de te rm inato, sia a
tempo pien o che parziale, inclusi gli appr end isti ed i colla bo rato ri.
4) Posso no essere is crit ti an che i titolar i dell e im pr ese che ap plic ano il pr esente CCNL.
5) Per il fi nanz iame nto ad 08 Ita lia Sa lu te è dovut o un co ntributo me ns ile pari a 15 eur o per cias cun la vo rat ore di
cui 13 eur o a ca rico dell 'a zienda e 2 eur o a ca rico del lavor ator e, per 12 (dod ici) mens ili tà .
6} I co ntributi di cui al co mma pr ecede nte, un it amen te al la contribuzione da de sti nar e al l' En te Bila te ra le EBIL ,
de vo no esse re versati in uni ca so luz ione median te F24 co n il codic e di rif eriment o dell ' En te.
7) Il tr atta me nto econom ic o co mp le ssiv o risulta com pre nsivo di ta li qu ote e co ntr ibu ti, che sono co nsi der ati part e
in tegra nte de l tratta men to econom ico; i co ntri bu ti di cui al co mm a} sono sos tit utivi di un equivalen te aumen to
sa lar iale co ntra ttu ale ed as su mono va lenza norma tiv a per tu tti co lor o che ap plica no il pr esente CC NL .
8) L' azìend a che om etta il ver sa ment o de lle sudd ette qu ote è ten uta ad er oga re al lav or ator e un elemen to dis ti nto
dell a retr ibu zione pa ri ad €40,00 (quar anta/ DO} lordi da co rris pondere per tutte le mensili tà pr evis te dal CCNL.
L' el emento di st in to della retri buzio ne di cui al pr esente co mma, non asso rb ibile , incide su tutti gli istituti
retri but ivi di le gge e co ntra ttu ali , co mpr esi quel li indir etti o diff er iti, inc l us o il tr atta men to di fine ra pport o; ta le
im porto non è ripr opor zionab ile in cas o di rappor to di lavor o pa rt time.
9} Res ta ferm o il dir itto del lav or ator e al risa rcime nto del man cat o ri mb orso de lle prestazio ni sa ni tarie previs te se
vi fosse stato il puntua le versame nto da pa rte dell 'im pr esa dei contr ibuti dovuti, nonché dell'eventuale mag gior
da nno sub ito e la responsa bili tà ver so i lav oratori dell a per dita de lle rela tive presta zi oni.
10} Per quant o non enunc ia to nel present e ar ticolo si fa espr esso ri nvio al rego lame nto di 08 Ital ia Sa lute.
Trattame nti In tegrativi
11} Sono de fi ni ti "Tratta men ti Int egr ativi " le prestaz ioni er ogate dai Fondi costitui ti pr esso L'En te in mater ia
di assis tenz a sa nitaria int egrati va e di sos tegno al reddi to.
Welfa re Azien dale
12) Le Pa rti sott o scrittrici il prese nte CCN L hanno di comune acc or do preso la de cis ione di stipul ar e ap posi te
convenzio ni, attrave rso l'En te Bi lat eral e, co n sog getti este rni specia l izzati (pro vid er ) ne ll'offe rta di so luz ioni per
la er ogazi one del we lfar e az iendal e.
13 } L'ut i l izzo de lla pia ttafo rma convenzi on ata con l'Ent e Bil ate ral e, a pr ezzo conven zionat o, è uti l izza bi le da lle
Im prese ade re nti al l'E nte da al meno 4 (qu at tro} mesi ed in cos ta nza d i ve rsa men ti al l' Ente Bi late rale,
�
i relat ivi
se rv izi so no co nsu lta bi li sul po rta le ist ituzi o n al e del l' E nte B ilate ra le.
Art. 10 - Outp laceme nt - Rete Nazionale dei Lavori
1) La Rete Naz io na le de i La vori è il coo rd inamen to de g li Enti Bi la te ra li in m ateria di me rcato e po litiche attive de l
lavoro . Pe rm e tte di svo lge re fu nzio n i specifi che già previste da lla no rm a tiva vige nte e da lle fi nali tà pr ese nt
i
lì /
ne g li Statut i deg
l
i Enti B ilate rali
(Y' 2) La Rete Naz iona le dei La vori su pp o rta, as segna e d iffonde le at t ività e ga ran tisce l' inter az ion e, coo pe raz ione
e com petiz io ne vi rt uosa fra g li En ti Bi late ra li aven do fu nz ion i d ive rse e fi nali tà trasve rsa l i.
3} La Rete Na zi ona le dei Lavori pe rm e tte ag
l
i En ti e, co ns eg ue nte me nt e, al le Associaz ion i d e
i
Lavo rato r
i
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Da to ri d
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Lavo ro d i essere p resen ti ca pi lla rmen te sul ter ritor io naz iona le e di esse re id en t ifi cab i li ed in di vidu ab i
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4) La Rete Na zio na le de i Lavo ri s
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5} La Rete Nazionale dei Lavori elabora i dati occupazionali provenienti dagli Enti aderenti (tipologia di contratto,
durata, scadenza ecc} ed i curricula del personale interessato e non dalle attività di ricollocazione, oltre a
recepire i dati provenienti dalle comunicazioni di preavviso attivo e delle persone che si rivolgono agli Enti per
essere ricollocati.
6} La Rete Nazionale dei Lavori attraverso gli Enti partecipanti riceve i destinatari delle Polite Attive del Lavoro e
svolge il servizio di assistenza alla ricollocazione; attraverso l'interscambio dei dati sarà possibile ricercare le
opportunità di ricollocazione effettiva nei diversi Enti e !'Rete affida la ricollocazione all'Ente Bilaterale
individuato come idoneo all'attività, sulla base di parametri di assegnazione certi ed individuabili.
Art. 11 - Attività Stagionali
1) Le Parti si danno reciprocamente atto che il settore è condizionato dalla stagionalità, intesa in particolar modo
come aumento improvviso di picchi di lavoro legati alle diverse stagioni e variabili in base alla località in cui
opera l'impresa edile (zona costiera o montagna), ciò costituisce una risorsa per l'incremento occupazionale e
uno strumento utile ai datori di lavoro per far fronte ai periodi di intensificazione delle attività.
1} Le parti convengono che sono da considerarsi stagionali e, quindi, esenti dai limiti quantitativi, oltre le attività
già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, anche le attività
caratterizzate da intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
■ periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività;
2} Alla contrattazione di Il Livello è demandata l'individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità.
3} Altresì, le parti riconoscono la necessità delle imprese che operano in determinate località a prevalente
vocazione turistica, individuate dalle Organizzazioni territoriali firmatarie del presente CCNL con apposito
accordo, di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno pur non esercitanto attività a
carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 Ottobre 1963, n. 1525 e come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
4) Pertanto, le parti concordano che i contratti tempo determinato conclusi per le predette necessità siano
riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi esclusi dalle limitazioni quantitative ex Dlgs 81/2015.
5} li lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali,
ferma restando l'identità di mansioni.,
6} Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto propria volontà entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
Art. 12 - Appalti
1} Le parti concordano di delineare, in materia di cambio appalto, una disciplina vincolante per tutte le Imprese
fornitrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le Imprese committenti a prescindere dalla loro
personalità giuridica.
2} La presente disciplina non si applica per gli appalti inferiori ai 3 mesi né in riferimento agli appalti con meno di�
6 (sei) lavoratori impiegati.
3) Sono esclusi dalle previsioni i dipendenti 1° livello - quadri, 2° livello e quelli con anzianità inferiore a 3 mesi.
3} Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un'Impresa ad un'altra nell'esecuzione di un'opera o un servizio
in base ad un contratto d'appalto, l'impresa cessante è tenuta a dare comunicazione preventiva alle RSA ove
esistenti e ai rappresentanti delle 00.SS. territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il
presente CCNL, ove possibile non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di cessazione del
contratto di appalto e consegna al subentrante i documenti in materia di lavoro e, in particolare:
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Nome e Cognome;
Codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno;
Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione);
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• Ultimi tre cedolini paga;
• Situazione individuale delle malattie e degli infortuni sul lavoro;
• Prospetti delle ferie, dei permessi, e delle retribuzioni differite e del trattamento di fine rapporto;
• Riconoscimento di eventuali assegni "ad personam" e/o superminimi percepiti dai lavoratori derivanti
dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto;
• Situazione delle iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato professionalizzante;
• Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
• Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza
sanitaria e al medico competente;
• Prospetto dei lavoratori iscritti ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria
integrativa.
4) l'Impresa subentrante deve incontrare le RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente
competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, al fine di stabilire il mantenimento del livello
occupazionale dei lavoratori subordinati impiegati nell'appalto.
5) Nei casi di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si
impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico risultanti da documentazione probante che
lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione.
6) Nei casi di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - è convocata presso l'Associazione territoriale
cui conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della
situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento
dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche
facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa
ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
7) Inoltre, nelle procedure di cambio di appalto, l'Impresa subentrante è tenuta a garantire l'assunzione dei soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trasferiti dall'Impresa cessante.
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comportino la
conservazione del rapporto di lavoro, lo stesso continua con l'imprenditore cessante e il lavoratore è assunto
dal subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
8) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con
passaggio diretto e immediato.
9) il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti a tempo determinato prosegue con l'imprenditore subentrante,
fino alla data di scadenza del contratto individuale di lavoro, purché stipulato almeno 8 (otto) mesi prima della
data di cessazione del contratto di appalto.
10) li mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori, non è obbligatorio nel caso in cui il
contratto di appalto sia stato rescisso dall'appaltante a causa di manifesta inadeguatezza dell'appaltatore a
svolgere le attività oggetto del contratto.
11) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal
dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 13 - Patronati
1) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività all'interno delle Imprese.
2) Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
• Gli Istituti di Patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante gli operatori incaricati
dalla Direzione, sentite preventivamente le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL; i nominativi
devono essere portati preventivamente a conoscenza delle Imprese per il tramite delle Or
sindacali firmatarie del presente CCNL;
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i documento di riconoscimento, hanno I' obbliF:i con
le Imprese le modalità di svolgimento della loro attività, senza che rechi pregiudizio alla normale attività
aziendale;
• Nei casi di particolare e comprovata urgenza gli operatori di Patronato possono, durante l'orario di lavoro,
conferire con i lavoratori che hanno conferito loro regolare mandato di assistenza e rappresentanza
dandone tempestiva comunicazione alla Direzione dell'Impresa che prowedere a rilasciare ai lavoratori
interessati il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario sempreché non ostino
motivi di carattere tecnico-organizzativo.
Art. 14 Pari Opportunità
1) Le Parti considerano della massima importanza, la crescita e la qualità dell'occupazione femminile nel settore e
conseguentemente si impegnano a adottare un insieme di azioni atte a favore la parità tra donne e uomini sul
posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità:
■ facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile;
• favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità
(con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità);
• definire iniziative a carattere formativo ed informativo, volte a prevenire, contrastare e combattere
comportamenti discriminatori e violenti, nell'ottica di incentivare relazioni umane ed interpersonali sane
ed ispirate ai principi di equità e rispetto reciproco;
• migliorare l'efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell'orario già introdotte (esempio part-time)
e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi) per salvaguardare le
opportunità di carriera delle lavoratrici donne;
1) Ai fine di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la possibilità di individuare, forme di organizzazione
del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nonché a
promuovere specifiche iniziative formative.
2) Per dare piena attuazione alle azioni su indicate ed alle previsioni contenute nel D.Lgs. 198/2006 e nella Legge
162/2021, le parti si riservano la facoltà di costituire a livello nazionale il Comitato di Garanzia per le pari
opportunità contro ogni forma di discriminazione. Lo stesso sarà composto da componenti rappresentativi di
ognuna delle parti firmatarie il presente contratto e resteranno in carica quattro anni.
3) Le risorse per il suo funzionamento saranno reperite prioritariamente secondo quanto previsto e disciplinato
dall'art. 44 del D.Lgs. 198/2006 e sue ss.mm.ii..
TITOLO Il
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 - Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
1) La forma comune di rapporto di lavoro, ove diversamente non pattuito, è il contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato.
CD.� _
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale o Part-time �
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore�
rispetto quello ordinario previsto dal presente CCNL, anche in forme di telelavoro o lavoro agile.
2) Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito
della giornata, della settimana o dell'anno e, allo stesso tempo, fornisce una risposta valida alle esigenze
individuali dei lavoratori, come nei casi previsti di trasformazione contratto in part-time dalla normativa
vigente.
3) Tale contratto può essere esteso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contra
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inserimento o di apprendistato.
4) Le parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro può essere di tipo:
• orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all'orario nor aie
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• verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del
mese o dell'anno;
• misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
5) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulata in forma scritta; tale requisito è
necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo pieno a quello parziale e viceversa; la forma scritta
deve contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo "Assunzione", i seguenti elementi:
• La precisa determinazione degli orari ridotti e della collocazione giornaliera, settimanale, mensile e
annuale;
• li trattamento economico e normativo, determinato riproporzionando l'entità della prestazione
da svolgere con quella ordinaria mensile;
• L'accettazione di eventuali Clausole Elastiche e Flessibili, con l'indicazione delle ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che ne autorizzi l'applicazione o di variazione
temporanea della collocazione dell'orario di lavoro.
6) Il rapporto a tempo parziale può riguardare i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto
scritto avente data certa, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali.
7) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, possono essere concordate fra le parti, salvo diverse
disposizioni di legge, all'atto del passaggio stesso, le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo
pieno e l'impresa, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, può
assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
8) Nei casi di passaggio del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei
di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono calcolati in misura
proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi; salvo che non sia stata
adottata la retribuzione globalizzata, comprendenti l'incidenza di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione
della premialità e del we/fare aziendale, forfettizzata al 30%.
9) l'orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, entro il limite massimo del 25% della prestazione lavorativa annua concordata, nei
rapporti di part time verticale o misto {Clausola Elastica). Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
contrattuale saranno compensate con una maggiorazione forfettaria del 20% da calcolare sulla retribuzione
oraria.
9) La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente
stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene
effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla quota di retribuzione, in
tutte e tre le tipologie di contratto part-time {Clausola Flessibile).
10) L'utilizzo delle Clausole Elastiche e Flessibili deve risultare da accordo sottoscritto dal lavoratore, dove devono
essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzino
l'applicazione e con un termine di preavviso di almeno 48 ore, ma il lavoratore può accettare la modifica anche
comunicata "ad horas".
11) L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di rinunciare
al patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti
casi:
•
•
esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
comprovata instaurazione di ogni altra attività lavorativa;
• motivi di studio e/o formazione;
• esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e 104/1992 e s.m.i..
12) La costante variazione dell'orario di lavoro, protrattasi per almeno 6 {sei) mesi, comporta la stabilizzazion
dell'orario variato in quello originariamente concordato, con la cessazione delle maggiorazioni P,
variate.
13) È prevista la variazione della modalità e percentuali d'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche di
sede di contrattazione di Il livello.
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dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario concordato, rapportato
al tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
15) La prestaz ione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata n ell'arco della giornata, salvo
specifico accordo scritto tra le parti.
16) In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori possono
essere raggiunti differenti accordi di 2· Livello in merito alla durata della prestazione.
17) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente articolo si rinvia alla normativa vigente.
Ferie
18) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in
relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Malattia
19) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il periodo di comporto è fissato in 180 giorni di
calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
20) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo non superiore nell'arco dell'anno solare alla metà delle giornate lavorative
concordate fra le parti annualmente, indipendentemente da lla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse
prevista.
Part-time fine Settimana (weekend)
21) Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno 8 (otto) ore settimanali per
il fine settimana anche con studenti o lavoratori già occupati a tempo parziale presso altra impresa.
22) La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 (quattro) ore non potrà essere frazionata nell'arco
della giornata.
23) Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione possono
essere definite con accordi sindacali aziendale e/o territoriali da sottoscrivere con le parti firmatarie il presente
CCNL.
Part-time post maternità
24) Ai fini della conciliazione vita-lavoro e per favorire la parità di genere, le imprese sono tenute ad accog liere,
nell'ambito del 20% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva ed in funzione della fungibilità dei lavoratori
interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da full time a part
time, per consentire al genitore l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età.
25) Nel caso di accoglimento della richiesta, il passaggio a part-time post maternità decorrerà successivamente
alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
1) Sebbene la forma comune del rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato, è consentito stipulare il
contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l'indicazione di un
termine.
2) Fermo restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano
tutti trattamenti previsti dal CCNL, purché compatibili con la natura stessa del contratto ed in proporzi
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periodo di lavoro prestato.
3) L'assunzione a tempo determinato deve essere stipulata in forma scritta "ad substantiam", fatta eccezio
i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni; una copia del contratto deve essere consegnata al
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• ente normativa.
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Dipendenti con contratto indeterminato per unità produttiva Lavoratori a m
Numero totale contratti a Tempo Indeterminato Max 25%
Fino a 5 dipendenti Tempo Indeterminato 1 contratto
Su totale T.I. {in caso di Tempi Determinati e/o somministrati T.D.) Almeno 7 non eccedenti 1/3
9) Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi anche gli apprendisti, i lavoratori
intermittenti con diritto all'indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale in percentuale riproporzionata
presenti in azienda al momento della stipula del contratto a tempo determinato.
10) La contrattazione di Il Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
11) Alla scadenza del termine prefissato il rapporta di lavoro si conclude automaticamente senza necessità di
preavviso.
12) Ai sensi della normativa vigente, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi:
• nella fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome che la presente contrattazione
collettiva identifica nei primi 36 (trentasei) mesi;
■ per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento);
• per le attività stagionali previste dalla normativa vigente ed anche per le altre ipotesi che la presente
contrattazione collettiva identifica nell'articolo "Attività Stagionali";
• nei periodi di intensificazione dell'attività lavorativa, in determinati periodi dell'anno; in periodi di
intensificazione stagionale o ciclica nelle imprese ad apertura annuale;
• per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive;
• per cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
• per i lavoratori assunti con specifiche professionalità così come dettagliati al precedente comma 6;
• per l'assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.
13) Il ricorso al lavoro a tempo determinato è vietato:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
• presso imprese nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello
cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
• da parte delle imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
e s.m.i..
14) Superato il periodo di prova, nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale
avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di
risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione
per uguale durata e medesima retribuzione.
15) A titolo cautelativo, superato il periodo di prova, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto
a termine, che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, da parte del lavoratore è riconosciuta al
datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, a titolo di risarcimento del danno,
� la cui misura sarà pari al 50% dell'ammontare della retribuzione che avrebbe dovuto corrispondere cjJJla d�
di risoluzione fino al termine stabilito. 8//--. 16) I lavoratori in forza con contratto a tempo determinato dovranno essere informati in merito ai posti di lav.
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a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
16) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato nelle ipotesi di stagionalità e él
intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno hanno diritto di precedenza nella
riassunzione presso la stessa unità produttiva e con medesima qualifica. Tale diritto - che non si applica ai
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lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per gusta
causa owero nei casi eventualmente individuati in sede di contrattazione integrativa - si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che lo comunichi per iscritto
al datore di Lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sempre per iscritto ed in tempo
utile deve essere comunicata la rinuncia: non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, salvo
comprovato impedimento.
17) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 18 Lavoratori Studenti
1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando periodi di
intervallo dei percorsi scolastici, la contrattazione integrativa potrà prevedere la stipula di contratti a tempo
determinato con lavoratori studenti, stabilendo eventuali parametri per la loro effettiva computabilità nonché
il compenso tenuto conto del ridotto contributo professionale che può apportare un lavoratore che non abbia
ancora completato l'iter formativo.
Art. 19 - Lavoro somministrato
1) La somministrazione di lavoro ha l'obiettivo di soddisfare esigenze momentanee dell'Impresa (Utilizzatore) che
può richiedere la prestazione di lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte nell'apposito Albo
Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
2) Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo
e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione
lavorativa.
3) Per la disciplina del tempo determinato valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente per i contratti
a termine ad eccezione dei diritti di precedenza, dello "stop&go" previsto in caso di rinnovo e della percentuale
massima di lavoratori a termine.
4) Ai lavoratori somministrati presso l'Utilizzatore sono riconosciute le retribuzioni previste dal presente CCNL,
qualora più favorevoli, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
5) I "Trattamenti Integrativi" previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti che
prevedono attività senza soluzione di continuità presso l'utilizzatore superiore a 6(sei) mesi; in tale circostanza
è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei lavoratori, da versare all'Ente Bilaterale per
l'acquisizione del diritto ai "Trattamenti Integrativi".
6) I Lavoratori dipendenti in somministrazione a tempo determinato presso l'Utilizzatore che applicano il
presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, il 25% (inclusa la percentuale dei contratti
a tempo determinato già in essere) dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all'unità superiore; nel caso d'inizio dell'attività nel
corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in fo
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momento della stipula del contratto di somministrazione.
6) È comunque consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per:
• 1 (uno) lavoratore (se la quota non è coperta da un contrato a tempo determinato già prfJ'j�nelle
unità produttive che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti;
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• 7 (lavoratori) lavoratori complessivamente fra contratti a tempo determinato o somministrati a tempo
determinato purché non eccedenti il 33% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato;
7) Sono esclusi dal limite del 25% di cui al sesto comma i contratti stipulati per la fase di avvio di nuove
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per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. ( j)
8) La contrattazione di Il Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti. -( 9) I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di
lavoro a tempo indeterminato; tali informazioni possono essere fornite mediante un awiso
124
5) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di
utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione mensile
prevista dal presente CCNL per la mansione da svolgere.
6) L'indennità di disponibilità è esplicitata nel contratto di assunzione e determinata in misura mensile ed è
divisibile per quote orarie.
7) Per la determinazione dell'importo orario dell'indennità è previsto il divisore utilizzato dall'azienda per la
generalità dei lavoratori, come specificato dal presente CCNL.
8) In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare l'impresa preventivamente
specificando durata dell'impedimento con modalità previste dalla legge e dal presente CCNL documentandone
la motivazione; nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità di disponibilità
stessa.
9) li reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere "alla chiamata" costituisce motivo di recesso per giustificato
motivo soggettivo.
10) I "Trattamenti Integrativi" previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 (sei) mesi e con riconoscimento
dell'Indennità di disponibilità; in tale circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei
lavoratori, da versare all'Ente Bilaterale per l'acquisizione del diritto ai "Trattamenti Integrativi".
11) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
■
•
■
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente;
presso Imprese nei quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello
cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
■ da parte delle Imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
es .m.i.;
Art. 21 - Collaborazioni
1) Nel rispetto della normativa vigente, le Parti considerano lavoro subordinato le collaborazioni di tipo
parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro
anche mediante piattaforme, comprese quelle digitali.
2) La presunzione di subordinazione non opera nei casi previsti dalla contrattazione di Il Livello, anche per venire
incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento sempreché non si
riscontrino requisiti ostativi.
3) Alle parti interessante, al fine di attestare l'assenza dei requisiti di "prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con
riferimento ai tempi e luoghi di lavoro", è posto l'obbligo di presentare istanza di certificazione del contratto di
lavoro, anche attraverso la Commissione di Certificazione istituita presso l'Ente Bilaterale; il lavoratore può
farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro.
opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti
lavoratori prestano la loro opera.
10) Ai sensi della normativa vigente, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di:
• disoccupati che godono da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o
di ammortizzatori sociali;
• lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.
11) L'impresa utilizzatrice comunica alla RSA e, in mancanza, alla RST della 0.5. firmataria del presente contratto,
con cadenza annuale a decorrere dalla prima assunzione in somministrazione, ìl numero ed i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati; analoga comunicazione deve essere inviata all'Ente Bilaterale.
Art. 20 - Lavoro intermittente
1) È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e può essere stipulato anche a tempo determinato;
con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione dell'impresa che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa in determinati casi e condizioni.
2) Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere,
oltre a quanto previsto dall'articolo "Assunzione", i seguenti elementi:
• indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto;
• luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preawiso di
chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
• indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere I' esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
• trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità determinata nel presente articolo, i tempi e le modalità di pagamento della
retribuzione stessa;
• eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
3) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
• nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere
entro il compimento del 25esimo anno), oppure, di età superiore a 55 anni;
• per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni
in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno individuate dalla
contrattazione di Il Livello.
Così come previsto dalla vigente normativa, si prevede che possano essere stipulati contratti di lavoro
intermittente con lavoratori di qualsiasi età per specifiche esigenze legate ai settori di rifermento del presente
CCNL, in tutti i casi che comportino picchi di attività non costanti nel tempo ma ripetibili anche ciclicamente
nel corso delle settimane o dei mesi, anche durante i periodi stagionali;
Così come previsto dalla vigente normativa, si prevede che possano essere stipulati contratti di lav
� intermittente con lavoratori di qualsiasi età per specifiche esigenze legate ai settori di rifermento del presen
CCNL, in tutti i casi che comportino picchi di attività non costanti nel tempo ma ripetibili anche ciclicame te
nel corso delle settimane o dei mesi, anche durante i periodi stagionali;
Ossia in tutte quelle situazioni, anche non programmabili e non prevedibili, che non garantiscano la possibilità di
stipulare un contratto di lavoro per le figure di riferimento con carattere continuativo.
� � • Traduttori simultanei in occasione di trattative commerciali o lavori eseguiti con imprese straniere; �
4) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con la medesima impresa per un
periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari; nel caso in cui sia
superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasfor
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apporto a tempo pieno e
indeterminato.
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Art. 22 - Apprendistato
Qualificazione del rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando che, al
termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del
Codice civile, con preawiso decorrente dal medesimo termine.
Tipologie di apprendistato
2) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di
apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
4) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.
226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica
superiore è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato, previo aggiornamento del piano
formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali.
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei
requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi;
In entrambi i casi, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella
individuata, nei successivi commi, con specifico riferimento al settore ed alla qualifica.
Apprendistato professionalizzante
5) Le parti convengono che i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali
in tutti i settori di attività dal 2° al 5° livello. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita
ai sensi del D.Lgs.n.226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
17° anno di età.
6) È possibile (fino a vigenza della normativa) assumere in apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età,
i lavoratori beneficiari di NASPI e DISS-COLL ai fini della loro riqualificazione professionale.
7) La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti del
contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del personale di cui
al presente CCNL (ex art.44, c.1, D.Lgs.n.81/2015).
8) Area d'inquadramento professionale, durata e trattamento economico:
Durata Livello I Il lii IV V VI
mesi Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
60 2· 74 76 79 79 86 86
51 3°- 4° 74 76 79 79 86 86
48 s· 74 76 79 79 86 86
VII VIII IX X
Sem. Sem. Sem. Sem.
91 91 96 96
91 91 96 -
91 96 - -
I -
� ) La durata minima dell'apprendistato è fissata in 24 mesi. I
�O) Il trattamento è determmato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati d1 pa�
nel rispetto delle percentuali riportate in tabella.
127 �
J
11) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad
personam.
12) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
13) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all'art.41
e ss D.Lgs.n.81/2015).
14) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.13, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i
15 anni di età e fino al compimento dei 25.
15) La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può
in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2
D.Lgs.n.81/2015). In particolare, si prevede la durata massima di: • 3 anni per il conseguimento della qualifica
di istruzione e formazione professionale; • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione
professionale; • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore; • 2 anni per
la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato. Per le altre fattispecie, si rinvia
alla normativa di legge, anche regionale.
16) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti
quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai
lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
• 1 ° anno: 65% 1 °semestre - 70% 2° semestre;
• 2° anno: 75% 1 °semestre - 80% 2° semestre;
• 3° anno: 85% 1 °semestre - 90% 2° semestre;
• 4° anno: 90%.
Apprendistato di afta formazione e ricerca
17) L'apprendistato di alta formazione e ricerca è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in
azienda con il conseguimento di titoli di studio universitari e dall'alta formazione, compresi dottorati di ricerca;
diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori; attività di ricerca; Svolgimento del praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche.
18) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.17, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra i
18 e i 29 anni, owero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/200.
La durata del contratto è determinata dalle regioni, sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione è definita dalle disposizioni
del DM 12 ottobre 2015.
19) li datore di lavoro di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca.
20) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
fpari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti
quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai
lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
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Livello
I Il lii IV V VI
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
Dal 2° al 7° 70% 70% 78% 78% 85% 90%
Disposizioni Comuni
21) Per l'assunzione degli apprendisti è necessario stipulare un contratto scritto con specificazione, oltre a quanto
previsto dall'articolo "Assunzione":
• della prestazione oggetto del contratto;
• del periodo di prova;
• del livello di inquadramento;
• della qualifica che potrà essere acquisita;
• della durata del periodo di apprendistato;
• del piano formativo individuale (che dovrà essere allegato al contratto).
22) L'assunzione dell'apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
23) Si conviene un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore inquadrato nella
stessa qualifica di "approdo" dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il
rapporto senza preavviso.
24) La Malattia e l'infortunio interrompono e sospendono la decorrenza del periodo di prova.
25) In caso di Malattia o Infortunio insorti durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto di lavoro può
essere risolto con le modalità previste al comma precedente.
26) Come previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal 1 ° ottobre 2024 anche gli apprendisti maturano gli scatti
di anzianità, e maturano con le stesse modalità dei lavoratori qualificati ma con importo ridotto e
forfettariamente fissato in€ 6,00.
27) In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato sono applicabili il periodo
di preavviso e la relativa indennità sostitutiva così come previsto per i lavoratori qualificati.
Orario di lavoro
28) Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal D.Lgs. n.66/2003 e
ss.mm.ii. pertanto, essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
Proporzione numerica
29) Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda
non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
30) Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
qualora ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
31) È esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a termine mentre è
possibile somministrare a tempo indeterminato uno o più lavoratori in apprendistato.
Obblighi del datore di lavoro
32) il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a. impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al
fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
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b. non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo; WL c. non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze
fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
129
e. accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore
settimanali per non più di otto mesi l'anno;
f. per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia
dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
g. avviare a visita medica di idoneità prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
33) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. e), non sono considerati lavori di manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la
cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia
prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Obblighi dell'apprendista
L'apprendista deve:
h. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale
e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
i. prestare la sua opera con la massima diligenza;
j. frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
k. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
34) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera j) del presente capoverso, anche se in possesso
del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Recesso
35) Durante il periodo di apprendistato nessuna delle Parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa
o di un giustificato motivo;
36) Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle Parti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del e.e ..
può recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo;
37) Se nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue
�
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Trattamento normativo
38) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente
CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.
Formazione
39) L'offerta formativa di tipo professionalizzante sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili,
dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base
e trasversali per un monte ore complessivo per annue così strutturate che includo le ore di formazione inerenti
la sicurezza nei luoghi di lavoro è pari a 80 ore medie annue;
40) L'eventuale periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altri datori di lavoro, sarà computato
presso il nuovo datore di lavoro ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché
l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorsa, tra un
periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Per ottenere il riconoscimento dei cumuli,
l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
41) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni succe
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s· i.
42) L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazi
a distanza e attraverso seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, visite aziendali.
43) La reg;straz;one delle competenze acqu;s;te sarà opportunamente effettu
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44) Per la predisposizione del piano formativo degli apprendisti, le Imprese dovranno fare riferimento ai Profili
Formativi di base e trasversali definiti dalle Regioni, ove disponibili. Nelle Regioni ove non fossero disponibili il
piano formativo predisposto dall'Impresa dovrà essere inviato all'Ente Bilaterale per acquisire il parere di
conformità; Ove l'Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento del piano
formativo, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
L'Ente Bilaterale, per la sua valutazione, terrà conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'INAPP.
45) È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor
aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura specificamente delegata dal datore di lavoro
e dovrà essere indicata nel piano formativo, in possesso di idonea qualificazione professionale e di competenze
adeguate al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato
tecnico- professionale, ma anche da quello umano-relazionale. Il referente aziendale interno, se diverso dal
datore di lavoro, è colui che ricopre la funzione aziendale individuata nel piano formativo e, se Lavoratore
dipendente, dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che
l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
46) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) comportamenti relazionali;
b) comunicazione;
c) organizzazione del lavoro;
d) disciplina del rapporto di lavoro;
e) misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
47) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere
definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
f) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
g) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
h) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
i) conoscere e saper utilizzare strumenti, materiali e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e
strumenti di lavoro);
j) conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale con riferimento
specifico al settore di interesse;
k) conoscere il processo e le relative innovazioni inerenti al contesto aziendale;
48) L'attività formativa eventualmente erogata dall'Ente Bilaterale, potrà anche essere svolta con modalità FAD
�
e/o e-learning.
Art. 23 - Tirocinio (Stage)
1) Le Parti concordano che il tirocinio o stage è una misura formativa di politica attiva che permette ai tirocinanti
di vivere temporaneamente esperienze all'interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta
di una professione o di un mestiere.
2) Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo
come un rapporto di lavoro subordinato e non ha origine in un contratto stipulato tra tirocinante e Impresa,
ma in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta da un ente
promotore accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore di lavoro ospitante alla quali dovrà
essere allegato un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.
3) La regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento è demandata alla contrattazione di 11° Livello.
4) Fermo restando che nell'Ente non si possono fare due tirocini con il medesimo tirocinante, salvo che il secondo
non sia per un inserimento in livello superiore al primo e non vi sia tra i due inizi un intervallo di almeno 24
mesi, si rinvia alla normativa nazionale e regionale per quanto non previsto nel pyolo. �
Art. 24 - Contratto PAL - di Nuovo Ingresso
1) Le Parti concordano di utilizzare il contratto PAL - di Nuovo Ingresso per favorire l'impiego di soggetti che
abbiano un'esperienza professionale, nelle mansioni o qualifiche per le quali vengono assunti, inferiore a 2 anni.
2) Il contratto PAL - di nuovo ingresso, al verificarsi delle già menzionate condizioni, può essere utilizzato se non
vi sono i requisiti per poter applicare i l contratto di apprend istato in ogni forma, sia esso professional izzante o
apprendistato senza limiti di età, così come dis ciplinati dal presente contratto o dalla normativa di riferimento.
3) Il contratto PAL - di nuovo ingresso, deve intendersi a tempo indeterminato, anche part-time, e può essere
applicata a tutti i lavoratori assunti con mansioni inquadrabili dal 3 al 5 livello in riferimento alla classificaz ione
del personale.
4) Il datore di lavoro può utilizzare il Contratto PAL - di nuovo ingresso se applica integralmente il presente
contratto collettivo, sia negli gli aspetti economici che normativi, salvo deroghe espressamente previste dal
contratto stesso o dalla legge.
5) Anche per questa tipologia di contratto è prev ista la forma scritta e deve prevedere l'erogazione di una specifica
formazione professionale che dovrà essere erogata nel primo biennio di lavoro.
6) Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro deve trasmettere a mezzo PEC all'Ente Bilaterale copia del
contratto PAL - di nuovo ingresso sottoscritto con allegata autocertificazione da cui risulti di non aver
proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti lavoratori
adibiti alle stesse mansioni per le qual i sono effettuate le assunzioni con il Contratto PAL- di nuovo ingresso e
che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attiv ità lavorativa presso la stessa.
7) Il Contratto così trasmesso è da r itenersi approvato nei casi di mancata risposta dell'Ente Bilaterale entro 7
(sette) giorn i lavorativi.
8) Al termine del periodo formativo il datore di lavoro è tenuto a produrre all'Ente Bilaterale una d ichiarazione
attestante la regolare erogaz ione della formazione e certificazioni professionali o attestati rilasciati al
lavo rato re;
9) Non è possibile l'assunzione di personale con questa forma contrattuale nei casi in cui la formazione può
ritenersi ultronea perché il lavoratore è in possesso di un'attestazione formale dell'acquisizione delle
competenze necessarie all'espletamento delle mansioni da svolgere.
10) li lavoratore ha diritto al trattamento economico, determinato con riferimento alla normale retribuzione dei
lavoratori con maturata esperienza di pari livello, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
a. primo periodo 6 mesi: 10%
b. secondo periodo 6 mesi: 7,5%
c. terzo periodo 6 mesi: 5%
d. quarto periodo 6 mesi: 2,5%
11) Il valore economico del la riduzione dovrà essere destinato a favore delle attività formative professionalizzanti.
12) L'assunzione con il Contratto PAL- d i nuovo ingresso non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una
riduzione temporanea de lla retribuzione.
Art. 25 - Assunzione
lettera di Assunzione o Contratto Individuale di Lavoro
1) L'assunzione deve essere effettuata secondo le norme di Legge vigenti e
contenente le seguenti indicazioni:
deve risultare da atto scritto, �
(
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) te rmine di decadenza dell 'impegno di assunzione e la data di inizio del rapporto di lavoro;
c) la durata dell'eventuale periodo di prova;
d) procedura, fo rma e term ini d i preawiso;
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g) la categoria professionale della classificazione cui viene assegnato, qualifica e mansione del dipendente;
h) eventuali condizioni di ingresso, nei casi di Contratto PAL;
i) il trattamento economico iniziale e trattamenti economici successivi, se previsti dal CCNL;
j) indicazione del CCNL applicato (inserire il titolo del CCNL e le Parti Stipulanti) e dove è possibile consultarne
i contenuti, anche in formato elettronico;
k) l'orario di lavoro da effettuare e, in caso di distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, la sua collocazione
prevalente e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività od il rinvio alle modalità di comunicazione
delle turnistiche;
I) l'accettazione di clausole elastiche e flessibili;
m) ferie, permessi e congedi retribuiti;
n) enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi o altre forme di protezione sociale forniti dal datore
di lavoro;
o) indicazione dell'Ente Bilaterale contrattuale dove reperire i trattamenti integrativi previsti dal CCNL;
p) diritto alla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio;
r) l'applicabilità di eventuali Accordi Aziendali di Secondo Livello;
s) rinvio alla disciplina di dettaglio dei singoli istituti;
t) altre eventuali condizioni concordate.
2} La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice
fiscale del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. Copia del presente CCNL, del
Regolamento Aziendale ove previsto e dell'eventuale Accordo Aziendale di secondo livello deve essere resa
disponibile e consultabile gratuitamente contemporaneamente alla consegna della lettera di assunzione.
Documenti e visite (preassuntive o idoneità alla mansione)
1) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documento di identità e codice fiscale, regolare permesso di soggiorno in caso di lavoratori stranieri,
b) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
c) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
d) accettazione della lettera di assunzione;
e) altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze se dovuti.
2) li lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi
mutamenti.
3) Per !'assunzione dei lavoratori di età pari o superiore a 50 (cinquanta) anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi,
si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 e s.m.i.; Circolare INPS n.
111/2013 e Circolare Ministero del Lavoro N. 34/2013.
4) L'assunzione è subordinata, all'accertamento dell'idoneità fisica dello stesso per le specifiche mansioni e ruoli
ricoperti nell'ambito dell'Impresa.
S) L'Impresa, fatto salvo il certificato di idoneità al lavoro, può decidere autonomamente che la documentazione
richiesta, possa essere sostituita, ai sensi della normativa vigente da un 'autocertificazione rilasciata dal
lavoratore ai sensi del DPR 445/2000. È facoltà, qualora non sia posto obbligo dalla Legge, d ell'Impresa
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TITOLO lii
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 - Periodo di Prova
1) Il contratto individuale può prevedere anche l'espletamento di un periodo di prova.
2) Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, in assenza del qu ale l'assunzione si intende a tempo
indeterminato fin dall'inizio del rapporto.
3) La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli Periodo di prova in giorni di Calendario
Livello 1 • - Quadro (180) giorni
Livello 2 ° -3 ° (90) giorni
Livello 3 ° (60) giorni
Livello 4 ° (50) giorni
Livello 5 ° (45) giorni
4) Il periodo di prova convenuto tra le parti, ritendo necessario un periodo minimo per la corretta valutazione
della preparazione, delle attitudini e della mansione da svolgere, non potrà avere una durata effettiva inferiore
al 30% della durata massima prevista dal presente CCNL.
5) In caso di rapporto a tempo determinato il periodo di prova dovrà essere riproporzionato alla durata effettiva
del contratto ed ai sensi de lla normativa vigente e non potrà superare il limite massimo fissato dalla stessa
norma.
I contratti a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi, alla fine del periodo di prova, sono parificati al lavoro
a tempo indeterminato.
6) Le parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza
obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
7) Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo contrattuale
stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
8) Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione de l contratto da almeno una delle
parti, l'assunzione del lavoratore si intende perfezionata ed il periodo di prova è cumu lato all'anzianità di
servizio.
9) Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore; le Parti concordano di considerare
neutro detto periodo di sospensione potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata
massima complessiva prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
10) Non è assoggettabile ad un nuovo periodo di prova il lavoratore dipendente che viene riassunto entro due anni,
con la medesima qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato serviz io e superato il periodo di
prova.
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Art. 27 Orario di lavoro - Flessibmtà/Elastkità
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1) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore set timanali, con una durata massima giornaliera di 10
ore, distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative consecutive (nel qual caso è prevista una maggiorazione del
8% della retribuzione ricorrente il sabato) in base alle esigenze aziendali, e ad esso è commisurata la
retribuzione.
2) Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Impresa o di parti di essa, la stessa può
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite
delle 50 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle
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flessibilità.
3) Perciò, in un periodo di dodici mesi può essere realizzata la media dell'orario contrattuale mensile, senza
dare luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni.
4) I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario contrattuale mensile sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione
deve essere disposta dall'impresa entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la
flessibilità dell'orario contrattuale.
5) Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, ove non sono stati disposti recuperi, anche parziali, viene
corrisposta la maggiorazione prevista per le ore di straordinario per il monte ore maturate e non compensate.
6) La modalità disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.
7) L'utilizzo dell'Istituto della flessibilità può essere utilizzato dall' Impresa solo a seguito di comunicazione fatta
ai lavoratori, con un preawiso superiore ad una settimana, contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione
della flessibilità:
• Inizio;
• Termine;
• Orario richiesto ai lavoratori.
8) L'Impresa può consentire l'elasticità di orario in entrata a tutti i lavoratori od a gruppi di essi, come possibilità
di anticipare o posticipare l'ingresso rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato; il recupero è relazionato alla
stessa giornata lavorativa; quanto previsto nel presente comma è da considerarsi cedevole rispetto alla
contrattazione di Il Livello.
Art. 28 - Orario ordinario di lavoro multi periodale
1) Le parti ritengono idonea l'adozione da parte delle imprese di un'articolazione multiperiodale dell'orario di
lavoro contrattuale.
2) L'orario in regime ordinario può essere realizzato come media plurisettimanale in un periodo non superiore ai
dodici mesi dove i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale sia nei periodi
di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale.
3) Le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al presente articolo sono concordate mediante appositi
accordi, a livello aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, da ritenersi vincolanti per tutti i lavoratori
interessati.
Art. 29 Reperibilità
1) La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore
è a disposizione dell'azienda, anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato nell'impresa, per
sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità
o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
2) Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
3) Il lavoratore, che accetti mediante atto scritto l'istituto della reperibilità, in caso di chiamata è tenuto ad
attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere
il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e
dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad
intervenire. Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di
quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'80% della normale
retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
4) Le ore di intervento effettuate in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", saranno retribuite con le
maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festiv nelle
sue varie articolazioni poiché considerate orario di lavoro straordinario.
S) Tramite specifico regolamento aziendale si dovranno definire le modalità operative e le relative
compensazioni, per l'obbli
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compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione. Tale
regolamento dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a 50,00 euro settimanali, in
aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento, come sopra disciplinate.
6) La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull'intesa fra le parti
ma, ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica
utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in
mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
Art. 30 - Banca Ore
1) Le Parti concordano di istituire la Banca Ore. Nella contrattazione di Il Livello od individuale il lavoratore può
optare per l'accantonamento delle ore di lavoro straordinario prestate fino al 100% delle ore straordinarie
prestate, in alternativa alla loro remunerazione, per fruire di riposi supplementari.
2) Le ore inserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti in base
allo straordinario prestato.
3) Il recupero delle ore, così tradotte, può essere fruito dal lavoratore per il suo intero ammontare e sulla base
delle proprie esigenze, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa dando un preavviso di
almeno 5 giorni in forma scritta.
4) I riposi di cui al presente articolo sono in genere goduti in gruppi formati da 4 o 8 ore.
5) Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall'inizio di accumulo delle ore,
prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo conto
in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
6) Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve
liquidare l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale
importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
7) Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore accumulate.
8) Le modalità di richiesta ed i periodi dell'anno in cui può essere richiesto il recupero delle ore devono
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essere
concordati a livello aziendale con le RSA e, in assenza, con le RST delle parti firmatarie il presente CCNL.
Art. 31 Banca Ore Formazione J
1) Nelle imprese che eroghino formazione non rientrante in quella prevista obbligatoriamente per legge, le Parti
concordano di istituire la Banca Ore Formazione quale strumento per favorire la formazione professionale non
obbligatoria ai fini di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori.
2) La formazione erogata in attuazione del presente articolo può riguardare quella prevista da obblighi contrattuali
derivanti dal CCNL di I Livello e/o Il Livello, con la previsione di un piano formativo per singolo lavoratore o gruppo
di essi.
3) Nella Banca Ore Formazione confluiscono i permessi retribuiti (R.O.L.) ed i permessi retribuiti riconosciuti in
sostituzione delle 4 (quattro) festività soppresse che non sono stati fruiti entro l'anno di maturazione e vi
permangono per i 12 mesi successivi.
4) Nelle imprese che non prevedono l'erogazione della formazione non obbligatoria non può essere attivata la Banca
Ore Formazione; in tal caso, le ore di permesso (ROL) e le ore ed i permessi retribuiti riconosciuti in sostituzione
delle 4 (quattro) festività soppresse, restano disciplinate come previsto nell'articolo inerente.
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5) In caso di attivazione della Banca Ore Formazione i permessi ivi confluiti vengono tradotti in ore utilizzabili, entro
il periodo di permanenza di cui al terzo comma, dal datore di lavoro per l'erogazione della formazione
preventivamente approvata durante il normale orario di lavoro.
6) In assenza di formazione erogata e quindi nel caso di mancato utilizzo delle ore di permesso della Banca 01([
Formazione nei 12 mesi successivi, le stesse devono essere pagate al lavoratore unitamente alla mensilità
paga immediatamente successiva con la quota della normale retribuzione attualizzata, maggiorata del 25%.
7) Ogni lavoratore deve avere e videnza delle proprie ore di permesso non fruite e confluite nella Banca Ore
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8} Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore certificazione
professionale o attestato che confermi la regolare erogazione della formazione.
9) Alla contrattazione di Il Livello è demandata la possibilità di inserire nella Banca Ore Formazione ulteriori ore di
permesso, ad esclusione delle ulteriori già previste dal presente CCNL od originate da fonte legislativa.
Art. 32 - Disciplina delle mansioni e mutamento - Jolly
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
3) Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché
rientranti nella medesima categoria legale, nei casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida
sulla sua posizione lavorativa. In tali casi, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità,
ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
4) La stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento
e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, o all'acquisizione
di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita, può svolgersi nelle sedi di cui all'art.
2113 e.e., quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato, o da un
consulente del lavoro.
5) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori a quello precedentemente espletato il lavoratore ha diritto al
trattamento economico e normativo corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo
diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
lavoratore in servizio assente per qualunque ragione, trascorso un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi o di 6
(sei) mesi frazionati nell'arco temporale di 12 mesi.
6) Le parti convengono che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, per iscritto, l'assegnazione a
mansioni superiori in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Tale
comunicazione non può intervenire nei casi di mansioni superiori in svolgimento "de facto".
7) Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, diversa da quelle indicate all'atto
dell'assunzione, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
8) Sono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti a cui non è assegnata una specifica mansione per adibirli
sistematicamente a mansioni diverse su più fasi dell'intero ciclo di attività per le quali dispongono di
formazione specifica.
9) L'inquadramento dei jolly è al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni
svolte.
Art. 33 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
1) Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alla normativa vigente, le disposizioni relative alla limi
dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti det r
mansioni per le caratteristiche dell'attività esercitata, non misurabile o non determinabile.
2) A tale effetto è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di
un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi.
3) I lavoratori che svolgono la propria attività, con le caratteristiche evidenziate, non hanno una specifica
retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario e determinano autonomamente il prpp� n . �
orario di lavoro, rispondendo del risultato in via diretta o indiretta. LA�
4) Tale indennità è computata per tutte le mensilità di retribuzione previste dal CCNL ed è da considerarsi quale
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elemento utile ai fini della definizione della base di computo del Trattamento di Fine Rapporto.
Art. 34 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale
1) È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale disciplinato dal
presente contratto (Orario di lavoro). li lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media oraria
calcolata "a consuntivo", nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.
2) Il datore di lavoro può richiedere prestazioni lavorative straordinarie con un limite massimo annuale di 250 o re
per ciascun lavoratore.
3) Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
■ casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione
di altri lavoratori;
■ casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa
dare luogo a un pericolo grave e immediato owero a un danno alle persone o alla produzione;
■ eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché'
realizzazione di prototipi, progetti particolarmente impegnativi.
4) li lavoratore non può prestare lavoro straordinario se non è autorizzato dal datore di lavoro.
5) È considerato lavoro festivo la prestazione lavorativa eseguita nelle domeniche o nei giorni di riposo
compensativo o nelle festività.
6) È considerato lavoro notturno la prestazione lavorativa eseguita dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
7) Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da
calcolarsi sulla retribuzione oraria:
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 47%
Lavoro straordinario festivo 55%
Lavoro notturno (non compreso in regolari turni) 34%
Lavoro notturno (compreso in regolari turni) 10%
Lavoro festivo notturno straordinario 70%
Lavoro festivo notturno (escluso se previsto in turni periodici) 50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 8%
8) Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che
la maggiore assorbe la minore.
Art. 35 - Riposo giornaliero, settimanale, pause, pausa pranzo, soste, sospensioni
1) Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo ogni 24
ore da fruire in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata o da regimi di reperibilità.
2) li lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della
settimana. Per esigenze religiose, il lavoratore - solo se le esigenze organizzative lo permettono - può
beneficiare del riposo settimanale in un giorno diverso concordato fra le parti; sono fatte sa lve le deroghe e le
disposizioni di legge.
3) li lavoratore che, nei casi consentiti da lla legge, svolge la prestazione lavorative nella giornata di riposo
settimanale ha diritto alla percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto ed al
prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
4) Quando l'orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire il recupero delle energie
psico- fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 60 minuti.
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30 minuti ad un massimo di 2 ore; il recupero dell'orario non lavorato è relazionato alla stessa giornata
lavorativa; quanto previsto nel presente comma è da considerarsi cedevole rispetto alla contrattazione di Il
Livello.
6) Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del
datore di lavoro non è dovuta alcuna retribuzione. Le parti possono accordarsi per il recupero delle ore non
lavorate.
7) Nei casi di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
8) La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari, casi di forza maggiore ed in tutti i casi in cui è possibile fare ricorso agli ammortizzatori sociali
previsti dalla normativa vigente.
1) Sono considerati festivi:
1} Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
Art. 36 - Festività, domeniche e 4 Novembre
3} Giorno dell'Angelo lunedì di Pasqua;
4} Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1° maggio;
6) Festa della Repubblica 2 giugno;
7) Assunzione di M.V. 15 agosto;
8) 4 Ottobre - San Francesco/Patrono d'Italia;
9) Ognissanti 1 ° novembre;
10) Immacolata Concezione 8 dicembre;
11) S. Natale 25 dicembre;
12) S. Stefano 26 dicembre;
13) Il giorno del S. Patrono del luogo di lavoro
2) Le parti stabiliscono lo spostamento della festività del S. Patrono od il suo pagamento in caso di coincidenza
con altra festività. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni
stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali;
3) Il lavoratore che non svolge la prestazione lavorativa durante le festività menzionate ha diritto alle normali
retribuzioni senza alcuna riduzione;
4) li lavoratore assente durante le festività per malattia, infortunio, riposo settimanale ha diritto all'erogazione di
una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione;
5) Il lavoratore in congedo di maternità/paternità obbligatoria coincidente con le festività ha diritto ad una
indennità integrativa di quella a carico dell'INPS posta a carico del datore di lavoro;
6) Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi sopra elencati saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il
lavoro straordinario festivo prevista dal presente CCNL;
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7) Nel caso in cui una delle festività sopra elencate dovesse cadere di domenica al lavoratore è corrisposta
ulteriore giornata di normale retribuzione unitamente alla retribuzione mensile;
8) Per la festività civile del 4 novembre, il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico pari ad un 25%
� della retribuzione mensile;
9) Per le domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs 114/1998 e per il 30% di quelle previste da
eventuali regolamenti territoriali, le imprese possono prevedere nella programmazione dei turni lo svolgimento
dell'attività lavorativa per i dipendenti a tempo pieno che hanno il riposo settimanale coincidente
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la
domenica;
10) Ai lavoratori di cui al punto precedente, fatte salve le condizioni di miglior favore, le ore di lavoro effetti o
retribuite con la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile prevista per il lavoro straordinario
festivo come disciplinata dal presente CCNL;
139
15) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di l(uno) giorno
di permesso per Matrimonio e/o Unione Civile di un figlio.
16) Il datore di lavoro ed il lavoratore devono concordare un congedo straordinario retribuito nel limite massimo
di 5(cinque) giorni di calendario, in caso di grave calamità naturale nella zona di residenza del lavoratore o dei
suoi familiari, strettamente rapportato alle reali esigenze reclamate dall'evento calamitoso.
17) In mancanza della documentazione specificata, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore
permessi.
18) Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura
necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
19) In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai
permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 38 - Permessi studio (retribuiti)
1) I lavoratori hanno diritto di richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ed anche per la frequenza di corsi di formazione
professionale.
2) li lavoratore può richiedere permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore in un triennio, elevata a 250
ore se il titolo di studio da conseguire è riferito alla scuola dell'obbligo, diminuita a 120 se si tratta di corsi di
studio correlati all'attività dell'azienda, rispettando altresì il monte ore globale previsto per tutti i dipendenti
dell'unità produttiva.
3} Il monte ore sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un valore corrispondente
al decimo del numero complessivo dei dipendenti occupati nella unità produttiva in quel momento.
4) La percentuale di lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per
frequentare i corsi di studio non dovrà eccedere il tre per cento della forza occupata.
5) I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e non per lo studio necessario
alla preparazione degli esami.
6} Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l'effettiva frequenza dei corsi.
7} I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
8} I lavoratori hanno diritto di fruire di due giorni di permesso retribuito, oltre a quello dell'esame, nei due giorni
lavorativi precedenti.
9) I due giorni del precedente comma non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto
per più di due volte nello stesso anno accademico.
Art. 39 - Congedo di maternità/paternità (Retribuito)
1) La normativa vigente prevede una specifica tutela per le lavoratrici madri e più generale preve
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e complesso
di garanzie a favore dei genitori lavoratori.
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2) Infatti, durante il periodo di maternità/paternità:
■ assicura alla lavoratrice madre (al verificarsi di alcune situazioni al padre lavoratore) la permanenza
effettiva del rapporto di lavoro e il mantenimento dei conseguenti diritti;
■ assicura alla lavoratrice madre alcune tutele specifiche con divieto di lavoro in particolari fasce orarie e
in situazioni di pericolo o fatica;
• garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano la sicurezza economica sia durante il periodo
di maternità, sia per il periodo successivo, con il riconoscimento dei previsti trattamenti econofl�� a 2 J
carico dell'INPS e/o del datore di lavoro.
�-,3) Durante il periodo di congedo per maternità, sia anticipata che obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad
un'indennità pari all'80% della retribuzione posta a carico dell'INPS, calcolata secondo le modalità stabilite
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dalla vigente normativa e anticipata dal datore di lavoro, e ad un'integrazione da parte del datore di lavoro tale
da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che l'indennità INPS non raggiunga già un importo superiore.
4) Il diritto al congedo tra la data presunta del parto ed il parto e per i tre mesi successivi è riconosciuto anche al
lavoratore padre in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del
bambino al padre. Durante questo periodo è riconosciuto al padre lo stesso trattamento normativo, le stesse
disposizioni di legge e di contrato previste per il congedo di maternità.
5) La lavoratrice è tenuta a fornire al datore di lavoro, nei tempi con lo stesso concordati, la domanda di congedo
per maternità presentata telematicamente all'INPS e inoltre entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve
presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o eventuale dichiarazione sostitutiva.
6) È previsto inoltre dalla normativa vigente un periodo di Congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni,
elevabili a 20 in caso di parto plurimo, fruibili dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5
successivi anche in via non continuativa.
7) Il trattamento economico previsto per il congedo obbligatorio di paternità è a carico dell'INPS ed è pari al 100%
della retribuzione ed è corrisposta con le modalità previste per l'indennità di maternità. Per poterne fruire il
lavoratore dovrà presentare comunicazione scritta il datore di lavoro, con un preavviso di 5 giorni, e con
l'indicazione precisa dei giorni in cui intende fruire del congedo.
8) Durante i periodi di congedo per maternità la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed
alla ripresa dell'attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento
della mansione contrattualmente prevista.
9) I periodi di congedo per maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e per tutti gli effetti
contrattuali previsti comprese le mensilità aggiuntive, le ferie ed il trattamento di fine rapporto.
Art. 40 - Congedo Parentale (Retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e s.m.i., ciascun genitore ha diritto di astenersi
facoltativamente dall'attività lavorativa per fruire del congedo parentale e di ricevere il pagamento
dell'indennità INPS spettante.
2) Le Parti convengono che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo parentale. Il presente comma è cedevole rispetto alla contrattazione di Il Livello.
3) li lavoratore che vuole usufruire del congedo parentale è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro
con un preavviso di almeno S giorni, salvo casi di oggettiva difficoltà o diverso accordo tra le parti, con la
precisazione della durata minima ed il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la domanda di congedo parentale presentata
telematicamente all'INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
5) I congedi parentali non possono eccedere complessivamente il limite di 10 mesi, salvo specifiche accezioni
previste dalla vigente normativa ed in particolare:
• terminato il congedo di maternità spetta alla lavoratrice madre un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
• dalla la nascita del figlio spetta al lavoratore padre un periodo continuativo o frazionato non supe�
a sei mesi eleva bile a sette mesi secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa.
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6) Per i periodi di congedo parentale è dovuta fino al dodicesimo anno di vita del bambino, e sino ad un massimo
di 6 mesi complessivi tra i genitori, un'indennità a carico dell'INPS pari al 30%, percentuale elevata entro i sei
anni di vita del bambino, come accaduto negli ultimi anni con le manovre finanziare all'80% per una durata da
1 mese a 3 mesi. Queste condizioni di maggior favore non sono ad oggi strutturali per cui essendo oggetto di
previsioni a valenza annuale debbono essere verificate ante fruizione.
Oltre i primi sei mesi l'indennità spetta solo al ricorrere
7) I periodi di congedo parentali sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed
alle mensilità supplementari.
8) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa dell'attività
lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione
contrattualmente prevista.
Art. 41 Congedo nonni lavoratori - non retribuito
1) I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all'anno per prestare assistenza ai propri
nipoti di età non superiore ai 12 anni;
2) Per poter usufruire del congedo deve essere presentata richiesta scritta almeno 48 ore prima al datore di lavoro,
indicando la ragione e le generalità del nipote da assistere (cognome, nome e codice fiscale);
3) 110 giorni si intendono complessivi annui a prescindere dal numero dei nipoti.
Art. 42 - Congedo Matrimoniale (Retribuito)
1) Il lavoratore non in prova ha diritto ad un congedo della durata di 15 giorni in caso di matrimonio o di unione
civile, da fruire in via continuativa.
2) Il congedo matrimoniale è previsto anche per i lavoratori a tempo determinato nei limiti della durata del
rapporto di lavoro.
3) Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione.
4) Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di preavviso.
5) Il congedo matrimoniale è previsto anche per coloro che si sposano per la seconda volta purché venga
effettuato con la cerimonia civile e non è previsto per chi contrae il solo matrimonio religioso.
6) Il Lavoratore è tenuto a formalizzare la richiesta di congedo almeno 15 (quindici} giorni prima della data fissata
per il matrimonio ed a completare la consegna della documentazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi la
data del matrimonio.
7) Se per motivi organizzativi o legati all'attività aziendale non sia possibile fruirne nei giorni immediatamente
successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
Art. 43 - Congedo per patologie di particolare gravità ed invalidità. 72/r
1) I Lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con un grado di invalidità pari o
superiore al 74%, possono richiedere un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
2) Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcuna attività lavorativa.
1) Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Tuttavia, il lavoratore
può riscattare il periodo di congedo versando i relativi contributi, secondo le norme sulla prosecuzione
volontaria.
2) Il lavoratore può usufruire del congedo solo dopo aver esaurito tutti gli altri periodi di assenza giustificata, sia
retribuita che non retribuita, a cui ha diritto. La fruizione del congedo non preclude la possibilità di utilizzare
contemporaneamente tutti i benefici previsti dalla legge derivanti dal grado di invalidità pari o superiore al
74%, secondo quanto stabilito al punto 1.
3) La certificazione delle malattie deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico
specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
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Dopo il congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, se la prestazione la tiva
lo consente, alla modalità di lavoro agile ai sensi della vigente normativa. Legge 22 maggio 2017, n. 81.
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Art. 44 - Ferie
1) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è
ragguagliata a 5 (cinque) ovve ro 6 (sei ) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di
lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.
2) Dal periodo di ferie sono esclusi i giorni di riposo settimanale previsti per legge e le festività di cui al presente
contratto, che cadono nel periodo stesso. Di conseguenza il periodo di ferie sarà ampliato di tanti giorni quante
sono le giornate appena precisate in esso incluse.
3) Le ferie possono essere interrotte dal lavoratore, in caso di sopraggiunta malattia, fornendo tempestiva
comunicazione e idonea certificazione al datore di lavoro.
4) Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro
stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie
aziendali.
5) Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite entro i
18 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione.
6) Nel caso in cui i l datore di lavoro richiami il lavo ratore dalle ferie per cause relative al servizio, al lavoratore è
riconosciuto il diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad ottenere il rimborso delle
spese sostenute per il rientro in sede e per l'eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.
7) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo d i ferie
previsto dal presente CCNL, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni di mese uguali
o superiori ai 15 giorni per l'anno di competenza. L'indennità sostituiva delle ferie viene calcolata dividendo la
normale retribuzione per 25 (venticinque).
8) Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
9) Per le lavoratrici o i lavoratori che esercitano la patria potestà su minori e che non hanno all'interno del nucleo
familiare convivente l'altro genitore, le Imprese riconoscono un titolo di preferenza per la concessione del
periodo feriale.
Art. 45 - Banca ferie solidali
1) In ogni impresa può essere istituita la banca delle ferie solidali attraverso la quale i lavoratori possono cedere
a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell'anno in corso.
2) La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il
periodo minimo delle quattro settimane di ferie annuali.
3) Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
• Lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure
costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture san itarie
pubbliche;
• Per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attrave rso certif icazione
prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
4) La richiesta di utilizzo delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza,
reiterabile fino a due volte.
5) A seguito di ricezione anche di una sola richiesta, l'impresa comunica a tutto il personale le esigenze presentate
dai lavoratori, in forma anonima, di ferie solidali ed invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro
adesione alla richiesta con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere a carattere solidale.
Art. 46 - Permessi per assistenza e Congedo per malattia dei figli �
1) Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre, o nei casi previsti dalla normativa vigente, il
lavoratore padre, ha diritto a due periodi {uno nel caso di orario di lavoro gi ornaliero inferiore a 6 ore) di riposo
giornaliero, anche cumulabili.
2) I periodi di
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plurimo e nel caso le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre e sono considerati a tutti gli effetti ore
lavorative con diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dal luogo di lavoro.
3) Per i già menzionati riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione oraria.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro; Per poterne usufruire sarà necessario consegnare al datore di
lavoro la domanda presentata telematicamente all'INPS.
4) In caso di malattia del figlio, i genitori, alternativamente, hanno la possibilità di usufruire di un periodo di
assenza dal lavoro, non retribuito.
5) li congedo per malattia del figlio non ha limiti temporali sino a tre anni di vita del bambino, mentre è limitato a
5giorni all'anno per i figli tra i 3 e gli 8 anni.
6) La certificazione di malattia deve essere trasmessa telematicamente all'INPS ed il medico dovrà riportare
nel compilarla il nome del genitore che ha scelto di usufruire del congedo.
7) li datore di lavoro non può sottrarsi al riconoscimento del congedo ed il lavoratore è tenuto a documentare la
malattia attraverso certificato sottoscritto dal m edico curante o convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale;
8) li presente congedo non può essere fruito per accompagnare il proprio figlio a visite mediche non legate ad un
peggioramento dello stato di salute.
Art. 47 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1) In base a quanto stabilito dall'articolo 24 del D. Lgs. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al
suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.
2) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è
tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione di cui sopra.
3) Il perìodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento
di fine rapporto.
4) Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore
di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'lnps.
5) Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, fermo restando che
la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
6) Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo
di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 100 %
della retribuzione corrente.
7) La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o
orizzontale. La lavoratrice può poi richiedere che sia nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo
pieno.
8) La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferiment
� presso altra sede lavorativa, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazion ,
l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impegna a trasferire la lavoratrice.
9) La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un
periodo di un anno. �
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Art. 48 - Congedi (non retribuiti)
1) 11 lavoratore può richiedere un congedo, non retribuito, non superiore a due anni, continuativo o frazionato,
nell'arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
2) I gravi motivi devono riguardare:
• coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
• persona entro il terzo grado di parentela o affinità, anche non convivente;
• convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica).
3) li lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi ed almeno la durata minima del periodo di
congedo richiesto.
4) La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi devono presentare idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Non è sufficiente
la presentazione della semplice attestazione di accompagnamento alla visita rilasciata al dipendente. La
certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 (cinque) giorni
dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
5) Le Parti concordano che possono essere richiesti ulteriori congedi, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
precisando i motivi della richiesta e relativa documentazione.
6) L'azienda è tenuta ad effettuare una valutazione della richiesta di congedo, entro 10 (dieci) giorni dalla
presentazione, e a comunicarne l'esito al dipendente.
7) Per comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente e con
motivazione scritta, l'azienda può non accogliere la richiesta, concedere un periodo parziale del congedo o
proporre il rinvio ad un periodo successivo e determinato.
8) Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
9) L'esercizio di tale diritto è consentito contemporaneamente ai lavoratori nel limite dell'uno per cento della
forza occupata e, comunque, garantendo lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi
aziendali. Possono assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva.
10) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
11) L'azienda può negare il congedo nei rapporti a tempo determinato per incompatibilità tra la durata del rapporto
ed il periodo del congedo richiesto o nei casi in cui il lavoratore stia sostituendo un altro dipendente in congedo.
12) Se non è stata fissata una data precisa al momento della concessione del congedo, il lavoratore può rientrare
in servizio previa richiesta al datore di lavoro.
13) Il dipendente conserva il posto di lavoro durante il congedo e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa,
anche non retribuita, diversa da quella integrativa della formazione. li lavoratore, durante il congedo, no
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n ha
diritto alla retribuzione ed li congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Art. 49 - Congedi per formazione (non retribuiti)
1) li lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio e fatta eccezione di quanto espressamente disciplinato
dal presente contratto per i lavoratori inquadrati al livello 1°-Q, può richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato,
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro.
2) Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la mala
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altri congedi.
3) Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione s a
al datore di lavoro, comport
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del congedo medesimo. #
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Art. 50 - Tossicodipendenza ed etilismo
1) li lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o lo stato di
etilismo, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali abilitate, ha per una sola volta diritto, ad un periodo
di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all'esecuzione del trattamento
riabilitativo.
2) Nei casi di tossicodipendenza il periodo di aspettativa non potrà essere superiore a tre anni e nei casi di etilismo
non potrà essere superiore a quattro mesi.
3) li lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro unitamente alla documentazione
attestante lo stato di tossicodipendenza od etilismo e programmi di riabilitazione.
4) li lavoratore, con cadenza mensile, deve presentare al datore di lavoro la certificazione rilasciata dalla struttura
riabilitativa circa la prosecuzione effettiva del programma.
5) li rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell'eventuale
volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
6) Il lavoratore a tempo indeterminato, familiare di tossicodipendente od alcolista può richiedere un periodo di
aspettativa, anche frazionabile, non superiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze tecniche e
produttive dell'azienda.
7) In tutti i casi di aspettativa menzionati non si ha diritto a retribuzione né a decorrenza di anzianità di servizio
per alcun istituto di legge e di contratto.
Art. 51 - Ritiro della patente di guida
1) li lavoratore cui è stata ritirata la patente, per motivi con non comportano il licenziamento e comunque diversi
da tossicodipendenza e alcolismo, se impossibilitato a svolgere la propria mansione, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza retribuzione né a decorrenza di anzianità di servizio
per alcun istituto di legge o contrattuale.
2) In alternativa, il lavoratore può essere destinato ad altri incarichi, anche con retribuzione equivalente al livello
ed alla mansione assegnata; il lavoratore può rifiutare tale assegnazione senza che ciò comporti motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.
3) Il datore di lavoro, entro 30 giorni dal riacquisto della patente, è tenuto a ricollocare il lavoratore nel ruolo e
nella mansione ricoperti precedentemente al ritiro della patente; il rifiuto da parte del lavoratore alla
ricollocazione di cui al presente comma, opposto senza giustificato motivo, può essere causa di risoluzione del
rapporto di lavoro con diritto al preavviso. éJ::xlff ...---
Art. 52 - Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working) - �
1) Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e può svolgersi anche
con contratto part-time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali od
autonomi.
2) Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di
comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza
fisica continuativa all'interno dei locali aziendali.
3) li lavoratore agile svolge la propria prestazione con l'assenza di vincoli orari o spaziali e con un'organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzi
dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali; la prestazione lavorativa
viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa ed entro
i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale come da legge e dalla pres
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contrattazione collettiva.
4) La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro o lavoro agile ha carattere volontario e pertanto non
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può essere pretesa dal lavoratore o dall'azienda, sa lvo la sua espressa prev is ione al l'atto dell'assu nzio ne; il
rifi uto da pa rte de l lavoratore a svolgere la propria prestazio ne co n le moda lità di cu i a l pr esen te art ico lo non
costitu isce motivo legitt imo pe r l' interruzione del ra pporto d i lavo ro .
5) L' accord o fra le pa rt i de ve risu lta re da at to scritto e comun ica to co n le moda lità prev iste da lla no rm at iva vige nt e.
6) Ne ll'atto scritto, d i cui deve esse re co n segnata co pi a a l lavo rato re, devono esse re ind ica ti i da t
i
de lle pa rt i, la
tipo logia d i lavoro (te mp o de te rm inato o ind ete rm ina to ), la su a dur ata , o ltre a qua nto comp at ib il me nte
p rev isto da ll' art ico lo "A ssun zi on e".
7) Ne l ca so d
i
ac co rdo pe r il tem po ind ete rm inato, ad ogn i pa rte è co ns e nt ito dar e d isd etta e ch ie der e il rito rno
all o svo lgimen to sta b ile de lla pr e sta zio ne n e
i
loca li az ie nd a
l
i co n un preawiso di a lm en o 60 g io rn i (n ova nta se
il lav o rato re è d isa bi le).
8) Nel ca so d i ac co rdo pe r il te mp o determ
i
na to, ad og ni pa rte è co nsent ito dar e d isdet ta , pri ma de l la scadenz a
del ter m ine, in presenz a di un gi ust ificato mot ivo .
9) L'ac co rdo de ve co nte ne re la d isci p
l
ina de ll'esecuzi one de l la pr esta z io ne lavo rativa al di fuo ri de i loca li az ien da l i,
co n pa rtico la re ri gua rdo ag li strumenti te cno log ic i uti lizzati e al ris petto del dir itto all a d isco nn es sion e pe r i l
lavo rato re .
10 ) Ne ll'ac co rdo devo no esse re ill u strate le mo da l ità di co ntr o llo de lla presta zione lavo rativa a l l'este rno dei loca li
azien da
l
i, tenend o co nto de ll' a rti co lo 4 dello Statut o dei Lavo rato ri.
11) Il te lelavoro o il lavoro ag il e può esse re co ncesso da l dat or e di la vo ro owe ro rich iesto da l lavo rato re pe r tutt e
que lle mansi oni che non richiedan o il con tatto con il pubb lic o/cli en te la ovvero attività di contr o llo sul la voro
di al tr i dip enden ti o l'accesso a mat eri a li e/o in fo rmazi oni che per natur a o per logist ica non posso no esse re
po sti fuori da l l' az ien d a stessa.
12) Il tel elavo rator e ed il lav or ator e agil e hann o gli stessi di ritti legali e co nt rattua li pr evi sti per il lavo rator e
imp ie gat o presso i lo ca li azie ndali , di par i live llo e mans ione, ed è assogget tato al pot ere di rett ivo, or ga ni zzati vo
e d
i
co ntr o llo de ll' azi en da.
13) Il tel ela vor ator e ed il lavo rato re agile hann o di rit to ad una fo rmazione speci fica mir ata sugli stru men ti tecnici
di lavor o di cui dispo ngon o, in corr el az ione co n la strume ntazione azie ndal e, e su lle te cni che di qu esta spec ific a
fo rma di orga nizza zione di lavo ro.
14) Il dator e di lavor o dev e co ncede re le stesse opp ortun ità di acces so al la for ma zion e e di sviluppo della ca rrier a
previs te per gli alt ri lavo ratori dip end e nti co mp ar ab ili.
15) Il dator e di lavor o, sa lvo di ver si ac cor di , si fa ca rico della posta zione del te lelav orat ore o de l la vo rator e agile
re lativame nte ai co ll egamen ti te lem atici necessari per effett ua re la presta zione , l' ins tallazione, la
man utenz ione e le spese di ges ti one , incl use quelle relat ive all a reali zzazione ed al mant enim en to de i si stem i
di sicu rezza della po sta zio ne di lav or o, nonc hé della cope rtur a assicur ativa della stessa .
16) Il dator e di lavoro è ten uto a ad otta re tut te le mi sur e ap prop riat e, in par tic olar e per qu a nto rigua rda i softw are,
atte a gar antir e la pr ote zione dei dat i util izzati ed elab orati dal te lel av or ator e o da l l avor ato re agile pe r � /Jj
prof essionali. r �
17) Il dator e di lavoro pr omu ove l'adozione di po licy azie nda li basate sul co ncet to di secur ity by design, che
prevedo no la gestione dei data breach e l' impl eme ntaz ione di mi sur e di sicurezza adegu ate che com pre ndon o,
a tito lo meramen te esempl ifi cati vo , se del caso la cr ittograf ia, l'adozione di sis temi di au tentic azi one e VPN , l a
de fin izio ne di piani di backu p e pr otezi one malware.
18) Il dat ore di lav o ro è in oltr e ten uto ad infor mar e pro nta men te il telel avor ator e e il lavorat ore agile in ordine a
tut te le norme di legge e regole azien dali app l ica bili , relat ive alla pr otezione dei da ti, a cui dev ono attener si i
lavo ratori.
19) In ogni caso, il dat ore di la vo ro è te nu to a far si ca ric o dei costi pe r la protezi one (antivi rus), la salv aguar di a
(b ackup) , la per di ta (c rash) dei da ti gestiti dal te lela vor atore o dal la vo rator e ag ile, nonché dei cos ti der "
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dal danne ggia men to deg li st ru men ti di la vor o, indipen dentemen te dall a prop riet à degli stessi .
20) Il dator e di lavo ro è ten uto a adotta re tutte le misur e opp ortune per pr eve nir e l'i solamen to de l tele lavo rat re
e de l la vo rato re agi le, tute larne la sa lu te, la sicur ez za, an che pr ofes sionale , e la rise rvate zza, ai se nsi dell a
vige nte norma ti va naz ion ale e com uni tar ia .
21 ) 11 dator e or o de inf o
��voratore ed il la vo ra tore agi le
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scr
r:; i di sic a, za ed
igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il telelavoratore e il lavoratore
agile sono tenuti a rilasciare dichiarazione di ricezione dell'informativa.
22) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro
agile, salvo diverse intese, devono essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
23) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, sono oggetto di
specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del lavoro agile.
24) li telelavoratore e al lavoratore agile hanno l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.
25) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve darne pronta
comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un
orario, un proprio tecnico owero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le
necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non
configuri comportamenti più gravi, comporta l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino
della normale attività presso la sede aziendale.
26) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile devono darne immediata
comunicazione all'azienda, tramite l'invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso le
autorità competenti. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso
della scoperta del furto.
27) Le parti convengono di individuare le misure necessarie a facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in
condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di
accomodamento ragionevole.
28) Alla contrattazione di li livello è demandata:
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell'organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
• ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e
alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
• l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
• l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per
il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
29) In mancanza di contrattazione di Il Livello valgono gli accordi tra l'azienda e il singolo lavoratore, che può farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
30) In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito
prima dell'inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 53 - Trasferimento
1) Per trasferimento si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente definitivo e senza limiti di
durata. Esso trasferisce la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della stessa azienda.
2) Il lavoratore può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive che sussistono al momento del trasferimento, senza il consenso del lavoratore. Nei
casi diversi dal precedente comma il trasferimento non sarà possibile senza il consenso del lavoratore.
3) Il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato per iscritto con congruo preawiso e, comunque, con
almeno 60 giorni di anticipo. La comunicazione deve essere corredata dalle motivazioni che hanno portato allo
spostamento. L'inosservanza di quanto previsto dal presente comma ne comporta l'illegittimità.
4) Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore trasferito un importo una tantum corrispondente ad una
retribuzione mensile per 3 (tre) mesi.
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5) Nel caso in cui il lavoratore sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscriver ntrat�
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relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
3) Il distacco deve essere comunicato con atto scritto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
4) Se il distacco comporta un mutamento di mansioni, deve awenire con il consenso del lavoratore. Se adibito a
mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente per l'intera
durata del distacco.
5) Se il distacco comporta il trasferimento a una unità produttiva sita a più di S0Km da quella in cui il lavoratore è
adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
6) Nei casi di distacco non si applica la disciplina del trasferimento e non decorre il termine per l'acquisizione
automatica del livello superiore.
7) Le Parti concordano circa la necessità di un accordo fra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, qualora i
lavoratori distaccati dal datore di lavoro siano in numero superiore alle 5 (cinque) unità; a tal fine i lavoratori
con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Art. 57 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
1) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire i preposti aziendali tramite
chiamata telefonica, e-mail o fax direttamente owero tramite interposta persona, entro la prima ora del
normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato
impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'impresa stessa di provvedere in tempo utile
agli adattamenti organizzativi.
2) li lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal
medico o dalla struttura sanitaria, anche nei casi di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia
senza soluzione di continuità.
3) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza
è considerata ingiustificata e possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente contratto.
4) li lavoratore deve rendersi reperibile nel proprio domicilio fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo
di malattia, secondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di consentire le visite mediche di controllo.
S) Le variazioni di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro devono essere comunicate
tempestivamente all'impresa.
6) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per gravi eccezionali
motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all'Azienda e successivamente documentati.
7) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal
personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà parzialmente
o totalmente il trattamento economico, a carico dell'Azienda, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedenti visite di controllo.
8} Costituisce inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante
l'assenza.
9) Il lavoratore non in periodo di prova o preavviso, nei casi di interruzione del servizio per malattia o infortunio
non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi: ��-■ 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni; Xl,,-,� . , 1 ■ 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni. l.4
�
10} In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi. I A
11} Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il VI.A.
trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
12) Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli
effetti del preawiso.
( �A J 13) Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preawiso e di licenziarne�...., • l
1s1�
14) La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo
di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
15) Le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, regolarmente certificate, sono computate agli effetti di tutti
gli istituti contrattuali, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
16) li lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di
quanto comunque percepito da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, calcolato sulla normale
retribuzione, tale da fargli raggiungere complessivamente:
■ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata inferiore o pari a 4 giorni, il 100% della retribuzione
a partire dal 4° giorno e, limitatamente al primo evento morboso in ragione d'anno di calendario (1Gennaio-
31Dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia.
• in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 4 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal
1 °giorno e fino al 180°giorno.
Art. 58 -Aspettativa non retribuita per malattia
1) li lavoratore può chiedere di fruire di un periodo di aspettativa generica di durata non superiore a 120 giorni,
debitamente certificato (certificati medici o degenza ospedaliera), nel caso in cui perduri lo stato di malattia.
2) La richiesta deve essere effettuata con lettera Racc A/R o PEC con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine
di scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro.
3) Per i malati con gravi patologie oncologiche o patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita
periodicamente accertate da una commissione medica pubblica, il periodo di aspettativa generica, previa
richiesta scritta da parte del lavoratore, è prorogato fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore
a 12 mesi.
4) La proroga del periodo di aspettativa di cui al precedente comma è esteso alle patologie per le quali
sarà riconosciuto lo stato di "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle A.S.L.
5) Prima della scadenza dell'aspettativa generica, i lavoratori interessati devono fornire al datore di lavoro idonea
certificazione medica comprovante lo stato di salute e idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa.
6) Durante l'aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale.
Art. 59 - Lavoratori affetti da tubercolosi
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a proprie spese o a carico
dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia
tubercolare.
2) Nell'ipotesi di dimissioni dall'istituto o casa di cura suddetti, per dichiarata guarigione, antecedente alla
scadenza dei quattordici mesi dalla data di sospensione anzidetta, il diritto alla conservazione del posto
permane fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
3) le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità sono tenute a conservare il posto ai
Lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di c
�
p avvenuta
� guarigione o stabilizzazione.
4) li diritto alla conservazione del posto cessa comunque se viene dichiarata l'inidoneità fisic ermanente al
posto occupato prima della malattia. Sulle contestazioni relative all'inidoneità stessa decide in via definitiva il
direttore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle Part�,1/ /
Articolo 60 - Aspettativa per motivi personali (non retribuita) , �
1) li lavoratore a tempo indeterminato ha diritto all'aspettativa per motivi personali. Quest'ultima non è
retribuita e ha una durata massima di 12 mesi ripetibili, i quali potranno essere continuativi o frazionati.
2) L'aspettativa per motivi personali non dà diritto alla maturazione di ferie, TFR, né altri istituti retributivi o
contributivi.
3) La richiesta deve essere presentata con almeno 30 giorni di preavviso e deve essere autorizzata formalmente
dal datore di lavoro entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4) Il datore di lavoro, secondo quanto previsto al comma precedente, ricevuta la richiesta, ha la possibilità di
concederla oppure di rifiutarla per motivi organizzativi e/o aziendali.
5) La richiesta di aspettativa per motivi personali deve essere redatta in forma scritta, il periodo durante il quale
si intende usufruire dell'aspettativa e se la stessa vuole essere goduta in modo continuativo oppure frazionato.
6) La richiesta del lavoratore deve essere inviata al datore di lavoro attraverso i normali mezzi di comunicazione
utilizzati tra di loro.
7) La concessione di tale aspettativa è subordinata alla valutazione del datore di lavoro circa la compatibilità con
le esigenze organizzative e produttive dell'azienda e non dovrà in alcun modo pregiudicare il regolare
andamento del servizio.
8) Durante l'aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale.
Art. 61- Infortunio sul lavoro
1) In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro, anche se
l'infortunio è di lieve entità, salvo casi di forza maggiore o provate ragioni di impedimento, affinché possano
essere prestate le cure di primo soccorso e consentite le denunce di legge da presentare presso l'autorità
competente più vicina.
2) Il lavoratore ha diritto, a copertura della giornata in cui avviene l'infortunio alla corresponsione, da parte del
datore di lavoro, all'interna quota giornaliera della normale retribuzione.
3) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione
di
quanto comunque percepito dall'INAIL tale da fargli conseguire:
■ Dal 2 ° al 4° giorno il 60% della normale retribuzione (periodo di carenza);
■ Con anzianità entro 2 anni - dal 5° al 180° giorno il 100% della normale retribuzione;
• Con anzianità oltre 2 anni ma minore di 6 anni - dal 5° al 365° giorno il 100% per 180 gg, il 50% per 90
gg della normale retribuzione;
• Con anzianità oltre 6 anni - dal 5 ° al 365 ° giorno il 100% per 180 gg, il 75% per 90 gg ed il 50% per gli
ulteriori 90 gg della normale retribuzione;
4) Se il periodo di degenza è superiore ai periodi dettagliati al comma precedente, il lavoratore vittima di
infortunio o di malattia professionale verificatisi sul luogo di lavoro ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro sino alla chiusura dell'infortunio e ad un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per l'ulteriore
tempo di degenza;
5) L'indennità posta a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l'INAIL non riconosca per qualsiasi
motivo l'infortunio.
Art. 62 - Indumenti e dispositivi per l'accesso ai cantieri
1) Nei casi in cui è fatto obbligo al lavoratore di indossare specifici indumenti per l'accesso ai cantieri edili la spesa
è interamente a carico dell'Impresa;
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2) Altresì, è a carico dell'Impresa la spesa relativa agli indumenti ed ai dispositivi che i lavorato • o tenuti ad
indossare per ragioni di sicurezza.
3) li lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi
nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.
4) È facoltà del lavoratore scegliere il tempo ed il luogo per effettuare le operazioni accessorie quali, ad esempio,
indossare e togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all'igiene ecc, prima dell'inizio dell'orario
di lavoro previsto, in quanto attività rientranti nel concetto di diligenza preparatoria allo svolgimento
U?4 prestazione lavorativa e conseguentemente non retribuita.
5) Nei casi in cui al lavoratore sia fatta richiesta con comunicazione scritta di svolgere esclusivamente le oper o i
e di I�.
r� in� lof0ali adibiti a tal fine quali ad esempio, indossare e togliere gli indumenti
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di lavoro, o la suindicata dirett iva aziendale risulti dal regolamento aziendale, i l periodo di tempo necessario
per l'espletamento delle operazioni in questione rientra nell'orario di lavoro.
Art. 63 - Assistenza Legale
1) Le imprese assicureranno e sosterranno le spese relat ive all'assistenza legale pe r i dipendenti che agendo
nell'ambito delle loro funzion i, s i dovessero trovare coinvo lti in procediment
i
giudiziari (civili, penali, contabil i)
legati a ta li funzioni. Questa tute la è vincolata all'assenza di conf
litto di interessi, alla sussistenza di una diretta
connessione tra il fatto e il servizio e può essere previsto l'anticipo del le spese e success ivo r imborso in caso di
dolo o colpa grave.
2} L'impresa assicurerà a ltresì interamente il trattamento economico pe r le ore necessarie al lavoratore che debba
rendere una testimonianza giudi ziale pe r accadimenti intervenuti nel corso del servizio.
Art. 64 - Divieto di concorrenza
1) È proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato pe r iscritto, prestare la propria opera in q ualsiasi forma
presso un'impresa concorrente con quella dalla quale sia stato assunto.
2) La violazione del presente a rticolo è causa di lic enziamento senza preawiso ex artt. 7, legge 300/1970 e 2119 e.e ..
Art. 65 - Risarcimento danni
1) Ogni danno subito dall'azienda che può dare ori gine a risarcimento con trattenuta busta paga deve essere
contestato formalmente al lavoratore ai sensi dell'art. 7, legge n. 300/1970.
2) Una volta accertata definit ivamente, sia in via giudiziale che transatt iva tra le parti, l'entità economica del
danno, l'importo è ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga lorda di fatto per ogni
periodo di retribuzione.
3) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale è trattenuto su tutti i compensi e indennità
erogati al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 66 - Codice disciplinare
1) li lavoratore deve espletare l'attività per la quale stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza
e, in particolare:
■ osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o suo delegato ed adempiere a tutte le
formalità che l'impresa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
■ svolgere tutti i compiti che lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme del presente CCNL
e delle disposizioni di legge, con la massima diligenza;
■ osservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa evitando di divulgare, specialmente alla
concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l'impresa stessa;
■ evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre in qualsiasi modo profitto
a danno dell'impresa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere
attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
■
■
■
■
■
usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico
che, per qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con impresa;
evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre il normale orario
di lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'impresa stessa, ovvero, che sia previsto dal
presente CCNL o da disposizioni legislative;
�
rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/ periori gerarchici se
non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti; � /JI/ comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora; � �
seguire scrupolosam
�=
in materia di igiene e sicurezz
#
�
Disposizioni disciplinari
2) I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto
di lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
3. la multa non superiore all'importo dì 4 {quattro) ore del minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 {dieci) giorni;
5. il licenziamento disciplinare con o senza preawiso.
Mancanze punibili il rimprovero verbale o scritto
3) Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell'adempimento de lla prestazione
lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
■
■
■
■
■
■
■
per recidiva, entro 2(due) anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
per ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro;
per provata e non grave negl igenza nello svolgimento del proprio lavoro;
per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
per la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che
non comportino grave pregiudizio agli interessi dell'impresa.
Mancanze punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a 7(sette) giorni:
• per recidiva, entro 2(due) anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, de lla multa;
■
■
• per simulazione di malattia, d'infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di
assolvere agli obblighi di lavoro;
per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell'impresa o verso il datore di
lavoro o suo rappresentante/delegato;
per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti alla prevenzione infortuni e la sicurezza
sul lavoro;
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per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una volta in un
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anno;
• per aver commesso, in servizio, atti ai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno dell'impresa
(sempre che la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile);
■ in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di
servizio che rechino serio e grave pregiudizio agii interessi dell'impresa (sempre che la gravità dell'atto
non sia diversamente perseguibile).
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da S(otto) a lO(dieci) giorni:
• per graviti o recidiva, entro 2(due) anni, dell'applicazione, sulle stesse m�"Jnz"' , della sospensione
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superiore a 7(sette) giorni;
• per reiterata assenza ingiustificata a Ile visite fiscali;
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per le omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio
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per essere sotto effetto sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un ann
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a 3(tre) giorni, ma inferiore a S(cinque);
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della comunicazione trasmessa, al termine del periodo minimo definito nel primo comma, alla ITL competente
per la sede di lavoro, per le necessarie verifiche previste come da normativa vigente.
6) In tali circostanze il datore di lavoro potrà trattenere dal computo delle competenze finali l'indennità di
mancato preavviso, così come prevista e di seguito disciplinata.
7) Il datore di lavoro, inoltre, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, potrà non procedere al
versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
8) L'eventuale riscontro da parte della ITL della non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di
lavoro potrebbe comportare, in capo a quest'ultimo, una responsabilità penale e come previsto nel caso in
cui il lavoratore dimostri l'impossibilità o l'impedimento a giustificare l'assenza, la comunicazione di
cessazione sarà considerata inefficace ed il lavoratore potrà adire la procedura per la ricostituzione del
rapporto di lavoro.
Art. 68 - Preavviso
1) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati ai sensi dell'art. 2119 e.e., ciascuno
dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con atto
consegnato "brevi manu", a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento e/o con le modalità previste dalla normativa vigente.
2) I termini di preavviso per ambedue le parti sono:
Livello di inquadramento Anzianità di servizio
fino a 5 anni
Livello I, Quadro e Il 2 mesi
Livello lii e IV 1,5 mesi
Livello V 1 mese
3) I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.
Anzianità di servizio
oltre 5 e fino a 10 anni
3 mesi
2 mesi
1,5 mesi
4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie e la malattia.
Anzianità di servizio
oltre 10 anni
4 mesi
3 mesi
2 mesi
5) Il periodo di preavviso per il lavoratore che rassegna le dimissioni è incrementato di 30 giorni se il datore di
lavoro ha provveduto alla sua formazione certificata e/o attestata.
6) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Art. 69 - Preavviso attivo
1) li preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che,
nell'ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto
di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso gli Enti Bilaterali.
2) In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la
realizzazione di colloqui di lavoro.
3) Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro,
con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell'avvio della
procedura di attuazione di cui al presente articolo.
4) li datore di lavoro trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di
lavoro, all'Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata "comunicazione di preavviso attivo",
contenente le seguenti informazioni:
■ dati del lavoratore;
• data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
■ inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
• dati del datore di lavoro;
• settore merceologico di riferimento del datore di lavoro.
5) Ricevuta ta le com un icazione, l'Ente Bilatera le effettua un 'an a lisi circa la domanda d i lavoro presente fra le
aziende aderent i, ed eventua li Enti convenzionati, con rife rimento al le ma nsioni svolte e al le com pe tenze
possedute da l lavoratore in uscita al fine di avv ia re la procedura di ricerca d i nuova occu pa zione.
6} In caso di esito negativo ne lla procedur a d i cu i a l co mm a preced en te, l' En te Bil at e ra le att ive rà la Re te Naziona le
de i Lavo ri pe r effettu ar e le u lter iori rice rche d i nu ova occu pa zione fra gli En t
i
ad ere nti all a Rete.
TITO LO IV
LE RETRI BUZION I
Art. 70 - Retribuzioni
1) La n or m a le retrib uz ione de l lavo ra to re è cost itu ita da lle vo c
i
i nd ivid u ate nel presente CC N L, da qu e lle der iva nti
da lla co ntratta z io ne de ce ntrata no n ché da tu tt
i
g li el ementi ret ribut ivi avente ca ra tte re cont inu a tivo .
2) So no esc l usi da l la no rm a le retribu z ione i co m pe ns i pe r la vo ro straord ina rio, le grat ifi caz io n i un a ta ntum, i
ri mb or si sp ese, il we lfa re azi enda le e og ni el ement o es pressamen te es cluso da lle pa rti del ca lco lo di si ngo li
ist itu ti co ntrattua
li,
i
n qu ant o om ni co m pre ns ivo, ovvero escl us o d a l l' imp o n i b
i
le contri butivo a no rm a di legge.
3) la nor mal e retribu zio ne vie ne ca lco lata in mi sur a fissa non va ria b i le in ra pp ort o a l le fest ività, ai pe rm essi
retri bui ti, a
i
g ior n i di riposo setti man a le di legge che ca dono nel pe riodo di paga e all a d ist ri bu z ione de ll'o ra rio
sett imana le, fat te sa lve le co nd izioni di migl io r fav or e. Pe rta nto, ta le retribuzione mens i l izzata ricom pr en de
tu tti i g iorn i di ca le nda rio che cost itu isco n o il mes e a l qual e fa riferime nto.
4) La quo ta gior nali er a de ll a ret ri buz ione nor mal e si ottie ne di videndo l' imp o rto mensile per il di vis or e
convenzi onal e "25" .
5) La quo ta or ar ia de lla retri buzione si ott
i
e ne di vid endo l'impor to mensi le per "1 73 " con or ari o nor ma le di la vo ro
quar an ta ore settiman ali .
6) In cas o di sospensione del lav or o per fatto d i pe nden te dal dat or e di lav or o ed indipende nte da lla volont à del
lavo rator e, qu est'ul timo ha di ritto al la nor mal e r etribu zione pe r tut to il periodo de lla sosp ensione, sa lvo il
ric o rso ag li amm o rti zzato ri soc iali previsti dalla norm ativa vigente, ove am me sso. Tale previsione non si ap pli ca
nel caso di pubb liche ca lam ità, even ti atmos fer ici str aor dina ri e altri casi di for za mag gior e.
Art. 71 - Assorbiment i
1) Ferm i re sta ndo gli al tri asso rbime nti spec ificamen te previsti, gli aum en ti non di me rito precede nte ment e
corrisp osti posso no esse re as sorbiti in tu tto o in parte dagli au me nti dei minimi tabellar i, a men o che ciò non
sia sta to esp ressa mente es clu so al l'at to dell a lor o concess ione .
Yr �
Art. 72 - Mensili tà Supplemen tari
Tred icesi ma Mensili tà
1) li lavor ator e ha diritto a per ce pir e un import o par i ad una mensili tà della normale ret ribuzione in coi ncid en za
con il perio do nata li zio e, co munqu e, non oltr e il giorno 22 de l Me se di Dic em bre.
2) Nel caso d' ini zi o o cessa zione del rappo rto di lav oro dur an te il cor so dell'ann o, il lav or ator e ha di rit to a ta nti
dod icesi mi de ll 'a mmon ta re della tred icesim a mensili tà per qu an ti sono i me si in teri di servizio prestati, nonché
per l'e ve ntua le fraz ione re sid ua pari o supe rior e ai 15 gior ni.
3) La tredi cesi ma men sili tà può esse re er ogat a in rat e mensili , un it amen te alla ret ribuz ione co rrent e, pr evio
sp ecif ico acc ordo co n le 00.S S. fi rmatarie del prese nte cont ratto (R SA/R ST) .
Qu atto rd ic esima Me nsi li tà o Pr emio An nuo
4) L' impr esa in ac cor do con le 00 .SS. firm atarie del presente CCNL (R SA/R ST ) può avviar e una co nt ratta zione
te rrito ria le o azi endale per conc ordar e un me cca nismo di va lutazione del pr emi o di risu ltat o, come pr evist o
dall a co ntratt azi o ne di Il Live ll o.
5) Ta le pr emi o può ess e re ne gozi ato in fu nzi one dei pa rame tri di pr od uttivit à, reddi tività, quali tà, e
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innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente attraverso il confronto,
almeno semestrale, fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aventi diritto.
6) Il Premio di risultato consente di trasformare delle voci fisse salariali in una dinamica premiale di produttività
e della qualità. È corrisposto di norma nell'anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni,
basate sugli andamenti tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio.
7) Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità; pertanto, nel caso in cui non sia stato sottoscritto il
Premio di Risultato, la quattordicesima mensilità non potrà essere sostituita.
8) La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, deve essere erogata
in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda
mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno}.
9) La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata
in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del
presente contratto (RSA/RST).
Art. 73 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
1) li lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione con cadenza periodica, comunque non superiore a quella
mensile da corrispondersi entro il giorno 12 del mese successivo.
2} Ove tale data coincidesse con la Domenica o giorno festivo il pagamento è effettuato il giorno 13 successivo,
salvo il caso della retribuzione della mensilità di Dicembre che deve essere comunque corrisposta entro il 12
del mese di Gennaio dell'anno successivo, in base al cd. "principio di cassa allargato", per consentire il corretto
conguaglio fiscale.
3) Contestualmente al pagamento della retribuzione deve essere consegnata lavoratore la busta paga o prospetto
equivalente in cui sono distintamente specificate: la denominazione dell'Impresa, dati del dipendente, il
periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e gli importi costituenti la retribuzione
stessa con elencazione delle trattenute di legge.
4) li lavoratore, fermo restando il combinato disposto dell'art. 2113 cc. come modificato dalla legge n. 533/1973
e
s.m.i. potrà presentare all'Impresa i propri reclami sulla paga in forma scritta anche tramite O.S. cui aderisce o
conferisce mandato. L'azienda è tenuta a rispondere entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del
reclamo.
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto da Il' Art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.297 /1982.
2) La base di calcolo per la determinazione del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese
e delle indennità di trasferta e di viaggio e degli E.D.R ..
3) Ai sensi dell'art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.53/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non
superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere
giustificata dalla necessità di:
■ eventuali spese sanitarie per terapie, protesi o interventi straordinari, di notevole complessità e
onerosità, di cui necessiti il dipendente o suoi familiari conviventi o a carico;
■ acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
■ spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico;
• spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 c.1 �ge
n.1204/1971 e s.m.1.;
• altri casi previsti dalla normativa vigente.
4) Quale condizione di miglior favore, di cui all'art.4 della Legge n.297 /1982, l'anticipazione potrà essere accordata,
J nei limiti di cui sopra, anche�/ YV\,
� I sg
w\
11) Risulta eletto il lavoratore che ottiene il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla
votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
12) Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all'interno il segretario che provvederà a redigere il
verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
13) L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
14) La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
15) Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle
dimissioni, in tal caso al dimissionario competono sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la
quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
16) Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, il RLS deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi
necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a
causa di esse.
17) A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze
Sindacali. Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di
valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e a non
rivestire la funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l'incompatibilità di questi
incarichi con quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
18) Nei casi in cui sia necessario interrompere la propria attività lavorativa per svolgere le sue specifiche funzioni,
il RLS deve darne comunicazione al Datore di lavoro con 2 giorni di anticipo firmando una apposita scheda
permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
19) Le Parti concordano che al fine di sviluppare salute e sicurezza sul lavoro, anche nei casi in cui il RLS sia stato
eletto o designato fra i lavoratori, è necessaria la collaborazione di un Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza esterno alle Imprese (RLST) con il quale il RLS deve coordinarsi al fine di rendere effettiva la
partecipazione al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell'ambiente di lavoro in cui operano.
20) Ai fini della designazione e comunicazione del RLST le imprese devono rivolgersi agli Enti Bilaterali/Organismi
Paritetici costituiti dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL.
21) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le Parti
concordano che la durata minima del corso di formazione è di 32 ore iniziali erogabili anche in modalità
formazione a distanza (videoconferenza sincrona o e-learning asincrono) con verifica finale di apprendimento
tramite test o colloquio orale, oltre a 20 ore di informazione specifica a cura del Datore di Lavoro sui rischi
specifici presenti in azienda, senza obbligo di rendicontazione e con verifica di apprendimento tramite
colloquio a cura dello stesso Datore di Lavoro.
22) L'aggiornamento annuale da 4 e da 8 ore come da D. Lgs. 81/08 potrà avvenire anche in modalità
formazione a distanza (videoconferenza sincrona o e-learning asincrono) con verifica finale di apprendimento
tramite test o colloquio orale.
23) L'aggiornamento annuale di 4 ore dovrà avvenire anche per le aziende che impiegano meno di 15 addetti.
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Stress lavoro-correlato �
24) Le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro hanno costretto le Imprese a ricorrere a cambiamenti che, �
\ 1 se non adeguatamente monitorati, possono determinare impatti negativi sulla qualità _dt� condizioni �u_,
lavorative e sui livelli di tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro quale "stato di completo �ére fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
�
25) Le Parti concordano che è fondamentale avere nell'Impresa un ambiente fondato sulla tutela dell'inte
psicofisica e psicosociale dei soggetti che vi operano e, quindi, nel rispetto del diritto alla salute, alla dignità
umana, alla libertà del lavoratore e ai diritti inviolabili della persona e che, anche a livello aziendale, è
161 �
5) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, del!'art.4, Legge n.300/1970 sono utilizzabili a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente
in materia di tutela della privacy.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - PAGHE NAZIONALI
SCATTI DI ANZIANITA' -ALTRE INDENNITA'
Art. 77 - Classificazione del personale
1) ti personale dipendente dalle aziende applicanti il presente contratto collettivo è suddiviso nei seguenti 4
livelli retributivi e 1 livelli per la categoria dei "Quadri":
Livello 1-Quadro, Supervisore Senior/ Preposto
Livello 2 -Supervisore Medio di Cantiere
Livello 3 - Assistente Tecnico
Livello 4 - Preposto Operativo
Livello 5 - Tecnico Junior
Livello 1- Quadro/ Supervisore Senior, Preposto
Lavoratori che svolgono con carattere continuativo, con capacità gestionale, organizzativa e professionale
particolarmente elevate, ruoli o incarichi che comportino anche responsabilità civile nello svolgimento di
attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, ricerca e progettazione in settori strategici per
l'impresa con contributi determinanti nel raggiungimento degli obiettivi dell'impresa stessa.
Rientrano in questo livello i Responsabili di più cantieri o di opere di ingegneria civile, il Preposto ed il Direttore
Tecnico, i responsabili del coordinamento di più supervisori, dell'applicazione di procedure, gestione
sicurezza, qualità, sostenibilità e obbiettivi green ove prefissati dall'azienda.
Responsabilità principali:
Coordinamento di più cantieri
o Gestisce la supervisione operativa di diversi cantieri contemporaneamente.
o Coordina i vari supervisori o capi cantiere presenti su ciascun sito.
o Garantisce che gli standard aziendali {sicurezza, qualità, tempi, costi) siano applicati in tutti i
cantieri.
Applicazione delle procedure aziendali
o Assicura che le procedure stabilite (per qualità, sicurezza, operatività, sostenibilità) siano seguite
da tutti i cantieri.
o Implementa miglioramenti processuali dove necessario.
o Redige report e verifica la conformità alle policy aziendali.
Gestione della sicurezza
o Vigila sull'osservanza delle norme di sicurezza, incluse le disposizioni del DVR (Documento di
Valutazione dei Rischi).
o È punto di contatto con i Coordinatori per la Sicurezza (CSP / CSE) se presenti.
� o Coordina le attività di prevenzione tra più imprese {ove presenti più imprese in canti e .
o Effettua sopralluoghi, verifica l'applicazione dei piani di sicurezza, eventuali aggiorna enti del
�
•
Piano di Sicurezza e Coordinamento {PSC) o dei POS.
o Sovraintende il preposto {o i preposti) nei singoli cantieri, che hanno il compito di vigilare sul
personale operativo.
Gestione della qualità
o Garantisce che le lavorazioni rispettino gli standard qualitativi definiti (progettuali e aziendali).
o Collabora con il direttore tecnico o altri capi tecnici per risolvere problemi di qualità.
�
o Partecipa a verifiche di qualità, audit di processo o controlli intermedi. 1 Leadership & Supervisione del personale
o Supervisiona i supervisori più giovani o i capi squadra. li\ . �J? o Fornisce mentoring, formazione su sicurezza, qualità e procedure aziendali. � \_ 0 Risolve conflitti operativi, promuove l'efficienza e l'allineamento tra i team.
1
63
� �
Reporting e analisi
o Produce report periodici sui KPI di cantiere: avanzamento lavori, incidenti, non conformità di
qualità, costi.
o Comunica con la direzione aziendale su eventuali rischi, ritardi o problemi critici.
Disposizioni specifiche Quadri Assistenza Legale ed RC
1. L'impresa garantirà al Quadro, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla
sentenza definitiva, per i procedimenti penali e civili nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
2. L'impresa è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguentemente
1.
a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Periodo sabbatico
1. È facoltà de+ e dei quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato, richiedere la concessione di un
massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare corsi di aggiornamento e/o riqualificazione.
2. L'utilizzo di questo arco temporale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta all'azienda almeno 90 giorni prima dell'inizio del periodo di aspettativa;
b) non contestuale presenza di altri Impiegati 1°-Quadri già in aspettativa per analogo motivo; nelle aziende con
più di 10 altri Impiegati 1°-Quadri il numero degli utilizzatori contemporanei è elevato a due;
c) consegna all'azienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15
giorni dal rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dei corsi
in Italia o all'estero.
3. La concessione dell'aspettativa da parte dell'Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il
periodo di astensione dal lavoro non vi sarà retribuzione ordinaria e differita e non decorrerà l'anzianità di
servizio.
4. L'accesso all'istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di
anzianità di servizio.
5. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale deve
essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. La concessione dell'aspettativa per aggiornamento professionale può avvenire solo per archi temporali
ricompresi tra il trimestre e l'anno.
Orario Part-time
Per i quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato anche Part-Time con
il limite minimo di 20 ore mensili. L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore m� s�// �articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
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Livello Secondo - Supervisore Medio di Cantiere
I Lavoratori inquadrati a questo livello hanno l'obiettivo di: garantire che i la ori in cantiere vengano
eseguiti correttamente, in sicurezza, nei tempi e con la qualità prevista, nel rispetto degli obbiettivi di
sostenibilità e green ove previsti dall'impresa, coordinando le squadre operative e gestendo le verifiche
documentali e operative.
Rientrano in questo livello i Direttori Tecnici (anche di singoli cantieri o cantieri di piccole/medie
dimensioni), il Capocantiere.
Appartengono inoltre a questo inquadramento i lavoratori che possiedono elevate competenze tecniche e
digitali e che sono adibiti all'implementazione, gestione e ottimizzazione di sistemi di intelligenza artificiale
applicati ai processi aziendali e di cantiere.
li BIM Manager per l'edilizia, lo Specialista in Edilizia 5.0, figure tecniche che utilizzano BIM (Building
lnformation Modeling) i software AEC e le app per la gestione delle lavorazioni, consentendo di superare
l'utilizzo della documentazione cartacea e in grado di gestire le tecnologie avanzate per progettazione,
rilievi, stime e certificazioni ottimizzano l'intero ciclo di vita dell'opera dalla progettazione alla costruzione
ed alla gestione con particolare attenzione ad un impatto sostenibile, etico e green.
Questa nuove figure consente a progettisti, capicantiere, installatori e operai di consultare modelli 3D,
registrare avanzamenti, coordinare la sicurezza, tracciare materiali in tempo reale e accedere a istruzioni
tecniche contestuali, semplificando le attività installative e riducendo al minimo gli errori di esecuzione.
Rientrano nelle mansioni:
- implementazione e configurazione di sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle attività tecniche,
operative e gestionali;
- analisi predittiva dei dati di cantiere finalizzata alla prevenzione dei rischi, all'ottimizzazione delle risorse
e al miglioramento delle performance;
- raccolta, gestione e interpretazione di dati complessi provenienti da sistemi digitali, sensoristica e
piattaforme integrate;
- supporto ai processi decisionali mediante elaborazione di modelli previsionali e simulazioni;
- monitoraggio continuo delle prestazioni dei sistemi Al e loro aggiornamento;
- collaborazione con le funzioni tecniche e direzionali per l'integrazione delle tecnologie nei processi
aziendali.
Le attività sono svolte con elevata autonomia operativa, nel rispetto delle linee guida aziendali e della
normativa vigente, garantendo trasparenza, affidabilità dei dati e supervisione umana nei processi
decisionali.
1. Responsabilità:
o Controllo dell'esecuzione dei lavori
• Verifica che le attività di cantiere o di ingegneria civile siano eseguite secondo il progetto,
i disegni esecutivi e le specifiche tecniche.
• Esegue sopralluoghi regolari per monitorare lo stato di avanzamento delle lavorazioni.
• Coordina le squadre operative sul cantiere (operai, capisquadra), assegna compiti
giornalieri e ne controlla l'effettiva realizzazione.
o Gestione operativa
• Organizza le risorse di cantiere: maestranze, attrezzature, materiali.
• Gestisce il flusso di materiali, verificando consegne, qualità e quantità.
• Pianifica le attività quotidiane e coordina le squadre per evitare colli di bottiglia, ritardi o
sovrapposizione di lavorazioni.
o Verifica documentale
• Controlla la documentazione richiesta per il cantiere (permessi, autorizzazioni, piani
operativi di sicurezza - POS, quando pertinente).
• Verifica la corretta applicazione dei documenti di sicurezza e che il POS sia coerente con il
Piano di Sicurezza e Coordinamento {PSC), se previsto.
• Cura la registrazione delle attività di cantiere (report giornalieri, registri avanzamento, non
conformità).
o Direzione operativa delle squadre
t::
• Guida le squadre di lavoro sul campo, definendo priorità e sequenza delle attività.
• Supervisiona il comportamento operativo degli operai per garantire il rispet egli
o
standard di qualità e sicurezza.
• Comunica in modo efficace con i capi squadra e con la direzione (site manager, pro
�manager) su problemi, ritardi o rischi.
Sicurezza in cantiere
• Vigila sull'osservanza delle procedure di sicurezza da parte delle squadre, in collaborazione
•
•
con il Preposto o altri responsabili nominati.
Partecipa ai sopralluoghi per la sicurezza, segnala criticità ed eventuali non conformità al
Coordinatore per la Sicurezza (CSE}, se presente.
Contribuisce all'implementazione di misure correttive quando emergono rischi o deviazioni
dalle procedure previste.
o Qualità e conformità tecnica
•
•
Controlla la qualità delle lavorazioni in corso, proponendo azioni correttive se necessario .
Lavora a stretto contatto con il Direttore Tecnico o il Quality Manager per risolve�{
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problemi tecnici o di conformità.
• Partecipa ai controlli di qualità e revisioni intermedie delle opere.
o Reporting
• Redige report periodici (giornalieri, settimanali) sullo stato avanzamento lavori (SAL).
• Segnala alla direzione eventuali scostamenti rispetto al piano: tempi, costi, qualità,
sicurezza, green, sostenibilità.
• Propone piani di miglioramento operativi per ottimizzare le risorse e mitigare i rischi.
Livello Terzo -Assistente Tecnico
I Lavoratori inquadrati a questo livello hanno l'obiettivo di: fornire supporto tecnico ai supervisori di
cantiere, per garantire che le misurazioni, le verifiche tecniche e la documentazione siano gestite
correttamente, contribuendo al buon andamento operativo ed alla qualità dei lavori.
Rientra in questo livello l'Assistente tecnico Digitale di Cantiere, lo Specialista in edilizia 5.0 alla sua prima
esperienza, l'Analista dei Dati per Costruzioni.
Appartengono a questo profilo i lavoratori che possiedono buone competenze tecniche e digitali e che sono
adibiti all'implementazione, gestione e ottimizzazione di sistemi di intelligenza artificiale applicati ai
processi aziendali e di cantiere.
Rientrano nelle loro mansioni:
- la raccolta, gestione e interpretazione di dati complessi provenienti da sistemi digitali, sensoristica e
piattaforme integrate;
- il supporto ai processi decisionali mediante elaborazione di modelli previsionali e simulazioni;
- il monitoraggio continuo delle prestazioni dei sistemi Al e loro aggiornamento;
- il coordinamento operativo con la dirigenza aziendale o i lavoratori di livello superiore, nel rispetto delle
linee guida aziendali e della normativa vigente, garantendo trasparenza, affidabilità dei dati e supervisione
umana nei processi.
Responsabilità
o
o
o
o
o
o
Supporto ai Supervisori di Cantiere
Assiste i supervisori nelle attività quotidiane di cantiere
Facilita la comunicazione tra il team operativo (squadre) e i supervisori, segnalando problemi tecnici
o operativi
Partecipa ai sopralluoghi con i supervisori, per raccogliere dati utili o verificare lo stato dei lavori
Controllo avanzamento lavori
Raccolta dati e reportistica
o Misurazioni e Rilievi
o Effettua rilievi metrici e misurazioni sulle opere in corso (lunghezze, superfici, volumi) secondo le
indicazioni dei supervisori o del responsabile tecnico.
o Utilizza strumenti di misura (metro, laser, livelli, ecc.) e registra accuratamente i dati rilevati
o Collabora alla stesura del computo metrico di cantiere o del registro misure giornaliere Verifiche
Tecniche
o Controlla che le lavorazioni eseguite rispettino le specifiche tecniche previste (progetto, disegni
esecutivi, capitolato).
o Segnala eventuali discrepanze tra l'eseguito e il progetto ai supervisori o al direttore te nico.
o Supporta il controllo qualità: verifica materiali, tolleranze, conformità alle sch e tee 1che.
� o Uso software gestione cantiere J o Lettura disegni tecnici l
o Aggiornamento del Giornale di Cantiere
o Tiene aggiornato il giornale di cantiere con le informazioni rilevanti: misurazioni giornaliere, attività
svolte, rallentamenti, problemi tecnici
o Compila rapporti tecnici per i supervisori o il direttore lavori, includendo dati quantitativi e
qualitativi sulle lavorazioni.
o Aiuta nella formalizzazione delle non conformità tecniche e nella preparazione dei rapporti di
controllo.
Documentazione Tecnico-Amministrativa
o Gestisce e archivia la documentazione tecnica del cantiere (planimetrie, disegni, schede materiali).
o Collabora alla predisposizione di report tecnici e alla raccolta di dati per il reporting al management.
0 supporta nella preparazione dei documenti necessari per
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spettiv
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::i
�
Sicurezza
o Segnala ai supervisori eventuali situazioni a rischio tecnico o per la sicurezza rilevate durante i
rilievi.
o Collabora con il team di sicurezza per verificare che le lavorazioni rispettino le procedure tecniche
correlate alla sicurezza (es. to lleranze strutturali, dimensioni corrette, posizionamento sicuro delle
strutture).
Sostenibilità e obbiettivi green
o Segnala ai supervisori eventuali discrepanza tra le direttive di sostenibilità e green prefissati per la
realizzazione dell'opera e l'effettiva attuazione.
o Collabora per l'individuazione del le situazioni di criticità e propone soluzioni attuative per
raggiungere gli obbiettivi prefissati dell'impresa
Livello Quarto - Preposto Operativo
I lavoratori inquadrati a questo l ivello hanno l'obbiettivo di Obiettivo del ruolo: garantire la sicurezza
operativa delle squadre, vigilando sul corretto uso dei DPl (dispositiv i di protezione individuale),
applicando le direttive tecniche e regolando il comportamento dei lavoratori in cantiere per ridurre al
minimo i rischi legati all'operatività.
Rientra in questa figura il Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), il quale, se previsto nel cantiera, utilizza
i dati del e-badge (badge dì cantiere elettronico), per verificare l'idoneità del personale in tempo reale.
Responsabilità:
Guida delle squadre
o Coordina direttamente le squadre operative durante le attività quotidiane.
o Assegna compiti operativi, verifica l'organizzazione del lavoro e mantiene il co ntrollo sulle fasi
operative.
o Fornisce indicazioni pratiche per l'esecuzione delle lavorazioni in linea con le direttive tecniche.
Controllo DPI
o Verifica che ogni lavoratore utilizzi i OP! previsti e corretti per le operazioni in corso. Questa è parte
della vigilanza prevista per il preposto.
o Segnala immediatamente la mancanza, l'inadeguatezza o il danneggiamento dei DPI, richiedendo
interventi correttivi.
o Controlla anche che i dispositivi di protezione collettiva (DPC) siano presenti, correttamente
posizionati e usati secondo le procedure.
Applicazione delle direttive tecniche
o Fa rispettare le indicazioni tecniche operative stabilite da supervisori, direttore lavori o direzione
tecnica.
o Assicura che i lavoratori lavorino secondo le modalità previste (tempi, sequenza, metodi) per
minimizzare il rischio e massimizzare l'efficienza.
o Segnala ai supervisori qualsiasi disallineamento tra l'esecuzione operativa e le direttive tecniche,
proponendo azioni correttive.
Sicurezza operativa:
o Esercita la vigilanza operativa prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008: controlla che i lavoratori
osservino le norme di sicurezza, utilizzo di macchine, attrezzature e DPI.
o In caso di comportamenti non conformi, interviene per modificarli, fornendo indicazioni di
sicurezza o interrompendo le attività se necessa rio.
o In situazioni di pericolo grave o imminente, può richiedere l'evacuazione o
�
s sione d
"jjfi
el
lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Segnalazione e comunicazione
o Riporta al supervisore o al livello superiore eventuali carenze nelle attrezzature, condizioni di
pericolo o attrezzature non conformi.
i
o Collabora con il datore di lavoro , i dirigenti o il coordinatore per la sicurezza segnalando le non
� conformità rilevate.
o Partecipa alle riunioni di sicurezza e alle attività di formazione per preposti. Secondo l'art. 37 del
D.Lgs. 81/08, il preposto deve ricevere specifica formazione.
Quinto livello - Tecnico Junior
� I Lavar tori inqua ati a ���ella hanno l'obbiettivo di: fornire supporto tecnico di base in cantiere,
, �� . �vr/[,'l¼v �67 �
•j Importi comprensivi della indennità di funzione e della maggiorazione riconosciuta dal presente CCNL.
2) La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli
stabiliti per legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia minima imponibile (minimo contrattuale e di minimale di
retribuzione giornaliera stabilito dalla legge).
3) Le parti si impegnano ad incontri periodici, con cadenza massima semestrale, al fine di attuare una tempestiva
valutazione dell'andamento dei mercati e valutare l'eventuale perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni
previste in tabella al fine di poter intervenire tempestivamente ed adeguare i relativi aumenti periodici o
prevedere, se ritenuto opportuno, il riconoscimento di una somma una tantum.
4) Le parti concordano, al fine di favorire nuova occupazione, una riduzione della retribuzione mensile nella
misura del 5% limitatamente al primo anno di servizio;
5) La riduzione di cui al precedente comma non è cumulabile con altri istituti contrattuali che prevedano
l'assunzione con riduzione della retribuzione.
Art. 79 - Premio di produzione perequativo Regionale
1) li premio di produzione perequativo regionale concorre alla formazione del trattamento economico globale
degli impiegati ed ha lo scopo di garantire a livello nazionale la parità dei trattamenti economici riducendo, ove
possibile appianando le diverse disparità territoriali.
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l'-Q 366,00 351,00 3S8,00 354,00 354,00 350,00 355,00 365,00 364,00 363,00
2· 292,00 2n,oo 285,00 284,00 281,00 281,00 286,00 289,00 289,00 288,00
3' 264,00 257,00 259,00 260,00 256,00 257,00 262,00 262,00 263,00 261,00
4• 243,00 239,00 238,00 240,00 236,00 237,00 242,00 242,00 242,00 241,00
s· 204,00 200,00 200,00 202,00 198,00 ioo,oo 203,00 204,00 201,00 201,00
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l'-Q 356,00 362,00 359,00 361,00 345,00 375,00 342,00 381,00 412,00 360,00
2' 284,00 287,00 285,00 287,00 276,00 298,00 271,00 307,00 330,00 289,00
3' 259,00 261,00 259,00 264,00 253,00 270,00 246,00 281,00 304,00 265,00
4• 238,00 239,00 238,00 241,00 233,00 249,00 226,00 261,00 280,00 245,00
s· 200,00 198,00 199,00 202,00 195,00 207,00 190,00 220,00 231,00 206,00
Art. 80 - Scatti di anzianità
1) L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'Impresa, computando
come intera la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
2) Ai lavoratori sono riconosciuti 6 (sei) scatti triennali della paga nazionale per l'anzianità di servizio prestata
senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa lmpresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso
di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione).
3) Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
1° Livello- Quadri € 24, 00
2° Livello € 22, 00
3° Livello € 20, 00
4° Livello € 18, 00
s· Livello € 16,00
4) Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente success ivo a quello in cui si compie il triennio
di anzian ità.
5) Nei casi in cu i, ne l corso del triennio intercorrente tra l 'uno e l'a ltro scatto siano intervenuti passaggi a
l
ivello
superiore, gli importi relat ivi agli scatti precedenti sono ricalcolati in base al nuovo valore al momento di
maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati pe r il periodo pregresso.
6) G
l
i aumenti periodici di anzian ità non possono comunque essere assorb iti da precedenti o successivi aumenti
di merito, né gl
i
aument
i
d
i
merito possono essere assorb iti dagli au menti periodici maturati o da maturare. In
caso d i passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'
i
mpiegato l'importo in c ifra deg
l
i aumenti periodici
maturat
i
nelle categorie di provenienza.
Art. 81 - Altre Indennità
Indennità d'Incarico
1) Ai dipendent
i
destinatari di un incarico specifico ind ividuato dall'Impresa, può essere corrisposta un'indennità
lorda mens
i
le della durata massima di 12 mensil ità, di importo minimo pari ad €80,00 (ottanta/00).
2) L'
i
ndennità è legata alla durata dell'incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza
dell'incarico.
3) Tale indennità è da cons
i
derarsi quale elemento utile ai fini della definizione della base di computo del
Trattamento di Fine Rapporto.
Indennità di cassa e di maneggio di denaro
4) All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori deve essere corrisposta una
maggiorazione dell'otto per cento della paga nazionale conglobata della sua categoria.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
S) È da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla
direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi.
6) Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello
stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza e dell'Elemento economico territoriale.
7) È in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superm�mpreché
questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.
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Indennità per lavori in atta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
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8) Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente in alta montagna o nell'interno di cassoni
ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa un'indennità percentuale dal 5% al 15%, da 1.800
a 2.000 m e dal 15% al 30% oltre i 2.000 m, da definirs i oltre la % minima in contrattazione individuale o
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centuali devono essere computate sulla paga bi;� congloba!
b) per lavori in galleria una indennità di euro 28,00 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo,
anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
Indennità di zona malarica
9) Gli accordi di secondo livello potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica
vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
10) Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà
anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro
immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
11) Le zone da considerarsi ma lariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia
dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.
Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
12) In caso di morte dell'impiegato, le indennità relative la "preavviso di licenziamento" ed al "Trattamento di Fine
Rapporto" devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico de ll'impiegato, ai parenti entro
il 3 ° grado e agli affini entro il 2 ° grado, fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di
previdenza compiuti dall'impresa.
13) La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno,
come previsto dall'art. 2122 del Codice civile.
14) È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione dell a indennità.
Indennità di mensa
15) Le imprese che non hanno attivato il servizio mensa devono erogare ai dipendenti, il cui orario di lavoro sia
superiore alle 6 ore o che, comunque, preveda la pausa pranzo ovvero la prestazione lavorativa in due parti,
un'indennità sostitutiva del servizio mensa, c.d. "ticket restaurant" del valore di almeno€ 5,30 (cinque/30) per
giorni di effettiva prestazione lavorativa, indipendentemente dalla modal ità di svolgimento della stessa.
16) Variazioni di miglior favore sia con riferimento agli aventi diritto che all'importo erogato sono demandate alla
contrattazione di I! Livello.
Indennità di trasporto
17) Le imprese che richiedano al personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, come anche nei casi
di inizio o termine dell'attività lavorativa non compatibile con l'utilizzo dei mezzi pubblici devono erogare ai
lavoratori un'indennità giornaliera di € 4,00, fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali
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chilometri percorsi per cause di servizio.
Superminimo
18) Ai dipendenti che nello Svolgimento dei propri compiti abbiano dimostrato di possedere doti di esperienza, di
autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, l'Impresa può riconoscere un aumento
professionale, riassorbibile o non riassorbibile, di importo minimo lordo mensile per tredici mensilità.
Premio di Anzianità Aziendale
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19) All'impiegato che abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale un'anzianità ininterrotta ed effettiva di
servizio di vent'anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità aggiuntiva.
r�� D si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali.
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ettuato in occasione dell'anniversario della r:� di p
dell'impiegato.
21) Maturato il diritto a l Premio di anzianità, l'impiegato licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti
dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dalla data di maturazione del premio
precedente.
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Per Fesica
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Per UCI
Per UNCI
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