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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01320/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Venezia, a seguito del gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2012 dal Tribunale di Padova, ha riqualificato ai sensi degli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen,. il fatto a lei contestato ex artt. 624 e 625 cod. pen. ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il fatto in discorso e l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia.2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 624-bis e 132 s. cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen. - si è doluto della violazione del divieto di reformatio in peius, deducendo che in mancanza di appello del Pubblico ministero si sarebbe data - peraltro erroneamente (atteso che il fatto ha avuto luogo nei locali di un supermercato) - una più grave qualificazione del fatto da cui è conseguità l'impossibilità di godere della prescrizione, così confermando la pena comminata in primo grado che avrebbe dovuto essere dichiarata estinta (il che costituirebbe un trattamento sanzionatorio deteriore, nonostante la pena inflitta sia la medesima determinata dal primo Giudice). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. 1.

Anzitutto, «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione» (Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279772 - 01); ed erroneamente la difesa ha ritenuto che da tale sfavorevole modifica sia conseguita l'irrogazione di una pena più grave (quantunque non modificata dal Giudice di appello), confondendo peraltro l'estinzione del reato per prescrizione (art. 157 cod. pen.) col diverso istituto dell'estinzione della pena (art. 171 s. cod. pen.).

In secondo luogo, quanto alla qualificazione del fatto quale furto in abitazione (invece che furto), il ricorso è del tutto generico poiché si è limitato ad assumere che la condotta ha avuto luogo all'interno dei locali di un supermercato, in un luogo cui potevano accedere i dipendenti, senza considerare che: - «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod, pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01); - e la sentenza impugnata - senza che sia stato addotto alcun travisamento della prova - ha evidenziato come l'impossessamento si sia verificato nello spogliatoio del menzionato punto vendita (cfr. pure Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Venezia, a seguito del gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2012 dal Tribunale di Padova, ha riqualificato ai sensi degli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen,. il fatto a lei contestato ex artt. 624 e 625 cod. pen. ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il fatto in discorso e l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 624-bis e 132 s. cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen. - si è doluto della violazione del divieto di reformatio in peius, deducendo che in mancanza di appello del Pubblico ministero si sarebbe data - peraltro erroneamente (atteso che il fatto ha avuto luogo nei locali di un supermercato) - una più grave qualificazione del fatto da cui è conseguità l'impossibilità di godere della prescrizione, così confermando la pena comminata in primo grado che avrebbe dovuto essere dichiarata estinta (il che costituirebbe un trattamento sanzionatorio deteriore, nonostante la pena inflitta sia la medesima determinata dal primo Giudice). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. 1. Anzitutto, «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione» (Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279772 - 01); ed erroneamente la difesa ha ritenuto che da tale sfavorevole modifica sia conseguita l'irrogazione di una pena più grave (quantunque non modificata dal Giudice di appello), confondendo peraltro l'estinzione del reato per prescrizione (art. 157 cod. pen.) col diverso istituto dell'estinzione della pena (art. 171 s. cod. pen.). In secondo luogo, quanto alla qualificazione del fatto quale furto in abitazione (invece che furto), il ricorso è del tutto generico poiché si è limitato ad assumere che la condotta ha avuto luogo all'interno dei locali di un supermercato, in un luogo cui potevano accedere i dipendenti, senza considerare che: - «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod, pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01); - e la sentenza impugnata - senza che sia stato addotto alcun travisamento della prova - ha evidenziato come l'impossessamento si sia verificato nello spogliatoio del menzionato punto vendita (cfr. pure Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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