CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 43052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente non ha posto a fondamento del proprio ricorso alcuno dei motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo in modo totalmente generico vizi di inosservanza della legge penale e di motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]