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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05079/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritta la contravvenzione ex art. 116, commi 13 e 16, CdS é rideterminando la pena per il delitto ex art. 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956 - attuale art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 - in mesi dieci e giorni venti di reclusione (la sanzione originariamente fissata per detto reato, considerata la recidiva semplice ravvisata dal GUP, era stata di un anno e cinque mesi, ridotta nell'indicata misura per la diminuente del rito speciale).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità per il residuo reato ex art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, che con riferimento alla pena.

3. Il ricorso è fondato.

Infatti, l'imputazione di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile è consistita nella violazione dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare la legge.

Tale prescrizione è stata ritenuta contrastante con il principio di tassatività per mancata precisazione dei contorni dell'obbligo imposto.

In tali termini si è espressa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, che ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D. Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione.

4. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla residua imputazione, poiché il fatto non sussiste.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritta la contravvenzione ex art. 116, commi 13 e 16, CdS é rideterminando la pena per il delitto ex art. 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956 - attuale art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 - in mesi dieci e giorni venti di reclusione (la sanzione originariamente fissata per detto reato, considerata la recidiva semplice ravvisata dal GUP, era stata di un anno e cinque mesi, ridotta nell'indicata misura per la diminuente del rito speciale). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità per il residuo reato ex art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, che con riferimento alla pena. 3. Il ricorso è fondato. Infatti, l'imputazione di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile è consistita nella violazione dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare la legge. Tale prescrizione è stata ritenuta contrastante con il principio di tassatività per mancata precisazione dei contorni dell'obbligo imposto. In tali termini si è espressa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, che ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D. Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione. 4. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla residua imputazione, poiché il fatto non sussiste. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso i
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