CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09388/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità; lette le conclusioni scritte a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2020, la Corte di Appello di Lecce ha, per quanto qui di interesse, confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto e punito dagli artt. 81, 485 e 491 cod. pen. "per avere, in attuazione del medesimo disegno criminoso, formato falsamente tre effetti cambiari, rispettivamente dell'importo di euro 3000 con scadenza il 31 maggio 2012, di euro 2000 con scadenza il 30 giugno 2012 e di euro 1500, con scadenza il 15 luglio 2012", emessi in favore dello stesso Montinaro e con la firma apocrifa di [OSCURATO:PERSONA].# 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte contestate; 2.2. Vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità; 2.3. Mancata assunzione di prova decisiva; 2.4. Violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Il difensore della parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. Il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui assume che le condotte contestate al ricorrente non siano più penalmente rilevanti in seguito alla riforma introdotta dal decreto legislativo 15 gennaio del 2016 n. 7. Nella specie le condotte di falsificazione afferiscono alla formazione di effetti cambiari. Va allora ricordato che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art.485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Sez. 5, Sentenza n. 25948 del 06/04/2017, Rv. 270287; Sez. 5, Sentenza n. 26812 del 10/02/2016, Rv. 267291). L'effetto abrogativo dell'art. 485 cod. pen. va , pertanto, delimitato, nel senso che esso opera nei confronti di tutte le scritture private diverse da quelle contemplate nell'art. 491, comma 1, cod. pen., nella sua nuova formulazione, nonché, nei confronti di queste ultime, in tutti i casi in cui l'attività di falsificazione non sia sorretta dal dolo specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Orbene, nella specie, il procedimento inferenziale a base fattuale illustrato dal giudice di appello nel ritenere sorretta da dolo specifico l'azione dell'imputato (finalizzata ad ottenere un lucro a proprio vantaggio dall'azione di falsificazione delle tre cambiali oggetto di imputazione) è coerente con la nuova formulazione dell'art. 491 cod.pen. Si legge infatti nelle sentenze di merito che il ricorrente ha utilizzato delle false cambiali consegnandole a un soggetto (che poi le ha scontate presso un istituto bancario) a titolo di rinnovo di assegni bancari utilizzati per l'acquisto di autovetture (pag. 3 della sentenza di appello).3. Il secondo motivo di ricorso tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento. Peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In proposito, va rilevato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso - come quello di specie- di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Va peraltro ribadito che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il Montinaro si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto una perizia grafica sulle firme apposte sulle cambiali, è inammissibile perché v'è congrua e logica motivazione dei giudici di merito sulla superfluità della prova richiesta, tenuto conto delle altre emergenze processuali. 5. Congrua e logica motivazione si rinviene pure nella sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche. In proposito, va ricordato che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in R a il 24 novembre 2021 Il consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]